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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18406/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21234-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 231/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Ric. 2021 n. 21234 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G. 21234/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Cagliari, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto in capo a [OSCURATO:PERSONA], avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti dallo stesso negli anni 2009 e 2010, atteso che la raccomandata con cui l'Inps aveva richiesto il pagamento (primo atto interruttivo) dei contributi 2009 era stata notificata al professionista il 30.06.2015, quando il termine di prescrizione del credito era già trascorso, considerato quale dies a quo per l'adempimento la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi dovuti per la predetta annualità; quanto ai contributi 2010, per i quali il versamento sarebbe dovuto avvenire il 16.06.2011, ha dichiarato ugualmente la prescrizione del credito, avendo accertato che il l'INPS non aveva notificato al Sollai nessun atto interruttivo utile ad interrompere la prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31,

I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta la mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe, con riferimento ai soli contributi relativi all'anno 2009; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, l'obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]/tél

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21234-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 231/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Ric. 2021 n. 21234 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G. 21234/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Cagliari, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto in capo a [OSCURATO:PERSONA], avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti dallo stesso negli anni 2009 e 2010, atteso che la raccomandata con cui l'Inps aveva richiesto il pagamento (primo atto interruttivo) dei contributi 2009 era stata notificata al professionista il 30.06.2015, quando il termine di prescrizione del credito era già trascorso, considerato quale dies a quo per l'adempimento la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi dovuti per la predetta annualità; quanto ai contributi 2010, per i quali il versamento sarebbe dovuto avvenire il 16.06.2011, ha dichiarato ugualmente la prescrizione del credito, avendo accertato che il l'INPS non aveva notificato al Sollai nessun atto interruttivo utile ad interrompere la prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta la mancata applicazione, da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe, con riferimento ai soli contributi relativi all'anno 2009; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno al 7 luglio 2010, alla richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, l'obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]/tél