CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 29147/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto colposo della vittima – Imprevedibilità o eccezionalità –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. - Ud. 19.9.2025AC Cron. R.G.N. 19671/2024 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 9671 /202 4 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] A ntonio Fantasia come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p ro tempore , rappresenta t o e difeso da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in calce al contro ricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – N. 19671/24R.G. avversola sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4141 /202 4 pubblicata i l 11.6.2024; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 9 . 9 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 15.3.2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Formia dinanzi al Tribunale di Latina – Sez. distaccata di Gaeta, onde ottenere l’accertamento della sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cc., in relazione al sinistro occorsole il 10.9.2009, giorno di mercato settimanale, nel “piazzale mercatale” sito nel centro abitato di Formia, in Via O. Spaventola; dedussel’attrice che nell’occasioneella, mentre camminava a piedi, in un tratto affollato, era caduta per terra a causa di una buca, non visibile e non segnalata, presente nella pavimentazione di detto “piazzale”, procurandosi la rottura del collo del femore della gamba sx. Chiesequindi la condanna dell’ente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali. Si costituì il Comune di Formia,contestando la domanda attorea e chiedendo di chiamare in causa la terza responsabile, [OSCURATO:SOCIETA]., onde ottenerne la condanna al “diretto risarcimento dei danni, in favore dell’attrice ovvero a manlevare l’ente”, in quanto detta società era addetta alla manutenzione delle strade e delle piazze del territorio comunale, in virtù di un contratto di appalto, che prevede l’esclusiva responsabilità per i danni arrecati a terzi. A seguito della chiamata in causa, si costituì la [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , contestando la domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, la declaratoria di corresponsabilità della Cardillo nella produzione del sinistro, con conseguente contenimento del risarcimento, per N. 19671/24R.G. l’ipotesi di insidia. Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e CTU, con sentenza n.2635/2019 il Tribunale di Latina rigettò la domanda di parte attrice perché infondata, condannandola alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose quindi gravame e la Corte d’appello di Roma, nella resistenza del Comune di Formia e di Engie S ervizi s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sentenza n.4141/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] lo rigettò. Osservò la C orte territoriale che, benché “ l’istruttoria espletata porta [sse] a ritenere che l’appellante sia effettivamente caduta, per la presenza di una buca”, tuttavia era da ritenere sussistente il caso fortuito, previsto dall’art. 2051 c.c., escludente la responsabilità del custode, Comune di Formia, stante l’accertata negligenza della danneggiata. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi, cui resistono con controricorso il Comune di Formia e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data 31.10.2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio di legittimità, essendosi ravvisate ragioni di inammissibilità del ricorso, come di seguito: “Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., stante la sua manifesta infondatezza. Nella giurisprudenza di questa Corte, costituisce oramai ius receptum il principio per cui la astratta prevedibilità del comportamento tenuto dal danneggiato non è idonea ad escludere, di per sé, il caso fortuito ex art. 2051 c.c. (per tutte, la recente Cass. n. 83246/2024 [rectius: n. 8346/2024, n.d.e.], anche per richiami). La tesi sostenuta principalmente con l’unico motivo di ricorso, quindi, non è compatibile con la più recente giurisprudenza di legittimità, né il ricorso offre N. 19671/24R.G. elementi per mutare orientamento; resta assorbita ogni altra questione.”. La ricorrente ha avanzato rituale istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza camerale. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la « violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 2051 c.c., in quanto la Corte d’Appello di Roma ha erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, -che la condotta disattenta, delladanneggiata, [OSCURATO:PERSONA], abbia integrato gli estremi del “caso fortuito”, previsto dall’art.2051 cc., escludente la responsabilità del custode, del “piazzale mercatale”, Comune di Formia,- pur non riconoscendo, allo stesso tempo, a detta condotta, le caratteristiche di “imprevedibilità”, “eccezionalità”, ovvero “anormalità”, tali da non poter essere prevista, dal custode. Questa decisione contrasta con la giurisprudenza, della Corte diCassazione: Cass. n. 4051/2023; -Cass. n. 16199/2023; - Cass. n. 5090/2023; - Cass. n.24283/2022; - Cass. n. 37059/2022; - Cass. n. 36901/2022; - Cass. n. 21748/2021; - Cass. n. 4035/2021; - Cass. n. 26524/2020, - ritenente, che per ricorrere il “caso fortuito” di cui all’art. 2051 cc., - la condotta colposa della vittima deve presentare anche le caratteristiche di“imprevedibilità” ed “eccezionalità”». 2.1 –Ritiene la Corte di convintamente aderire all’impostazione espressa dalla proposta di definizione anticipata, nel senso della inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., giacché l’impugnata sentenza è stata decisa in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, che non risulta superabile in base agli argomenti spesi nel ricorso. N. 19671/24R.G. 2.2 – È noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiatoo di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Pertanto, quanto alcaso che occupa, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la pavimentazione del piazzale mercatale , ove esisteva una buca) e la caduta accidentale della Cardillo (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e ormai sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami, nonchénumerose altre conformi, tra cui anche Cass. n. 1404/2025): a)la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b)il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; N. 19671/24R.G. c)se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; d)se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d’)valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d’’)valutare se il danneggiato ha rispettato il “ generale dovere di ragionevole cautela”; d’’’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d’’’’)considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 2.3– Ora, la C orte territoriale si è senz’altro uniformata a detti principi, perché ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, idonea ad interrompere integralmente il nesso di causalità.Si è infatti osservato che la buca in questione, lunga circa 30 - 40 cm. “e profondaquanto un piede con una scarpa” era senz’altro visibile al momento del sinistro (avvenuto con luce diurna), e che l’intera area, oltre che non asfaltata e disconnessa, era caratterizzata da una situazione di generale dissesto che rendeva prevedibile la presenza di buche, imponendo una particolare prudenza all’utente, neppure potendo confidarsi nella apparente regolarità della superficie N. 19671/24R.G. calpestabile; tanto, secondo il giudice d’appello, induceva a ritenere che la condotta imprudente o disattenta della vittima dovesse valutarsi come causa esclusiva del sinistro, così determinandosi l’interruzione del nesso di causalità tra la res e l’evento, pur a prescindere dalla valutazione su possibili profili di colpa in capo al custode. 2.4 –Del tutto correttamente, peraltro, la Corte capitolina ha sostanzialmente escluso di dover di per sé valorizzare il requisito della imprevedibilità , eccezionalità o abnormità della condotta della vittima, evidenziando (mediante il richiamo al principio affermato da Cass. n. 34886/2021, nonché, in precedenza, da Cass. nn. 2479, 2480, 2481 e 2482 del 2018 , poi ribadito dalla citata Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. 2.5 –Per quanto precede, risulta quindi evidente che la giurisprudenza invocata in ricorso, nonché quella indicata dalla ricorrente in memoria, laddove si ritiene di dover considerare l’imprevedibilità o l’eccezionalità del comportamento del danneggiato, ai fini della valutazione sul caso fortuito, non sia conforme ai superiori dettami –lo si ripete – fatti propri dalle stesse Sezioni Unite di questa N. 19671/24R.G. Corte, con ogni conseguenza derivante, per questa Sezione semplice, dal vincolo dettato dall’art. 374, comma 3, c.p.c. Né può dirsi che quellestesse pronunce dissonanti , successive al citato arresto nomofilattico, siano espressione di un vero e proprio consapevole contrasto, perché –come si evince dalla lettura delle rispettive motivazioni - esse sono in realtà ascrivibili a mere oscillazioni giurisprudenziali, il che esime questo Collegio (deputato per tabella alla trattazione dei ricorsi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.) dal dover rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite. Del resto, il “decalogo” riassunto dalla citata Cass. n. 8346/2024 (e, prim’ancora, da Cass. n. 7505/2024) – che, come detto, compendia per punti gli approdi nomofilattici sulla valutazione delcaso fortuito ex art. 2051 c.c., sulla scorta di precedenti arresti esplicativi del più volte citato intervento delle Sezioni Unite – risulta richiamato ed applicato, alla data dell’odierna udienza camerale,da circa un centinaio di pronunce di legittimità (tra ordinanze e sentenze). In ogni caso, ancor più di recente questa Corte ha ribadito il principio già affermato da Cass. n. 2376/2024, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”: in tal senso, infatti, si sono pronunciate, tra l’altro, Cass. (sent.) n. 28057/2024 e Cass. (ord.) n. 8450/2025, alle cui ampie motivazioni si rinvia per brevità, e alle quali in questa sede si intende convintamente dare continuità. N. 19671/24R.G. Può qui solo aggiungersi che, come evidenziato dalla citata Cass. n. 28057/2024, “la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro … da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. …”. Il che può senz’altro dirsi nellaspecie, tanto più che un simile vizio non è stato neppure denunciato dalla ricorrente col necessario grado di specificità. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile ex art. 360 - bis n. 1, c.p.c., giacché manifestamente infondato. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La definizione del ricorso in linea con la proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. giustifica la condanna del la ricorrente anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo. In relazione alla data di proposizione delricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrentidell’ulteriore somma di € 5.000,00, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. N. 19671/24R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif