CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 31487/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lui ascritto, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non appellante), consistente nell'impossessamento di una bicicletta sottratta dal garage di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza il difensore dello Zamfir propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137/20, per mancata trasmissione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, in violazione del contraddittorio cartolare previsto dalla norma. II) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, stante l'assenza di certezza in ordine al riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa ed il non espletamento di una ricognizione giudiziale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Va premesso che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23- bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152 — 01; in motivazione la Corte, in funzione del carattere "cartolare" del giudizio, ha precisato che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare).Si tratta di una nullità che attiene alla lesione del diritto di intervento della difesa al contraddittorio cartolare, non potendosi condividere quella giurisprudenza secondo cui la nullità in questione atterrebbe (non all'intervento ma) all'assistenza dell'imputato, per cui andrebbe eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048 - 02). Ciò per una serie di ragioni. In primo luogo, la presentazione di conclusioni scritte da parte della difesa è solo eventuale e non obbligatoria; secondo la norma, infatti, i difensori, entro il quinto giorno dall'udienza, "possono presentare conclusioni scritte". In secondo luogo, sono proprio le conclusioni scritte del Pubblico ministero che possono sollecitare le conclusioni scritte della difesa; la norma, infatti, impone alla cancelleria di trasmettere alla difesa le conclusioni della parte pubblica proprio per sollecitare il contraddittorio cartolare, ed in tal senso si tratta di un vero e proprio "intervento" (scritto) e non di semplice assistenza. In ogni caso, nella specie è pacifico che la parte privata non assiste all'atto nullo, trattandosi di una omessa comunicazione; quindi, la nullità rimane deducibile nei termini di cui all'art. 181, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di nullità verificatasi nel corso del giudizio di appello, come tale deducibile con ricorso per cassazione. 3. Nel caso che occupa, non risulta dagli atti - la cui consultazione si è resa necessaria in ragione del vizio dedotto - né la comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale, né il deposito di conclusioni scritte nel giudizio camerale di appello da parte della difesa. Consegue la tempestività e fondatezza dell'eccezione di nullità formulata con il ricorso in esame. Ciò comporta il necessario annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, affinché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio. Così deciso il 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]