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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12692/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che sostengono la necessità di un approfondimento istruttorio in merito alla responsabilità e alla aggravante della destrezza - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef., " DEPOSUnTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] t l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che sostengono la necessità di un approfondimento istruttorio in merito alla responsabilità e alla aggravante della destrezza - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef., " DEPOSUnTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] t l.
Sentenza Cassazione n. 12692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris