CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a TARANTO il 18/09/1971 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi apoditticamente denunciati essendosi, peraltro, pronunciati i giudici di merito limitatamente al trattamento sanzionatorio a seguito della rinuncia da parte dell'imputato ai motivi di appello afferenti la responsabilità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in relazione a motivo, tra l'altro, oggetto di esplicita rinuncia per come emergente dal testo della motivazione ad esito dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M