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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 36184/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rilevato che -) l'odierna ricorrente nel primo grado del giudizio chiese il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria 2004/80; -) che ella stessa chiese che tale danno venisse stimato in misura pari "all'indenniw equo ed adeguato che la Repubblica avrebbe dovuto riconoscere alle vittime di reati verificatisi sul suo territorio"; -) che vari provvedimenti normativi hanno esteso retroattivamente il diritto di chiedere il suddetto indennizzo, prorogandone contemporaneamente il termine, successivamente fissato: -) fino 30.9.2019 dall'art. 1, comma 594,1. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 302; -) fino al 31.12.2020 dall'art. 3 comma 2 lettera c) d.l. 30.12.2019 n. 162; -) fino al 31.12.2021 dall'art. 2, comma 2 lettera a) d.l. 31.12.2020 183; ritenuto che il ricorso pone a questa Corte una questione di rilievo nomofilattico, e cioè stabilire gli effetti del jus superveniens sull'interesse a ricorrere, P.q.m. -) rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 ottobre 2021.

Il Presidente (Francesco AI.

Cirillo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rilevato che -) l'odierna ricorrente nel primo grado del giudizio chiese il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria 2004/80; -) che ella stessa chiese che tale danno venisse stimato in misura pari "all'indenniw equo ed adeguato che la Repubblica avrebbe dovuto riconoscere alle vittime di reati verificatisi sul suo territorio"; -) che vari provvedimenti normativi hanno esteso retroattivamente il diritto di chiedere il suddetto indennizzo, prorogandone contemporaneamente il termine, successivamente fissato: -) fino 30.9.2019 dall'art. 1, comma 594,1. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 302; -) fino al 31.12.2020 dall'art. 3 comma 2 lettera c) d.l. 30.12.2019 n. 162; -) fino al 31.12.2021 dall'art. 2, comma 2 lettera a) d.l. 31.12.2020 183; ritenuto che il ricorso pone a questa Corte una questione di rilievo nomofilattico, e cioè stabilire gli effetti del jus superveniens sull'interesse a ricorrere, P.q.m. -) rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 ottobre 2021. Il Presidente (Francesco AI. Cirillo