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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43329/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-12-2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 luglio 2012, il G.U.P. del Tribunale di Velletri, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi di importazione di cocaina dalla Spagna (capi A e B), risalenti, rispettivamente, al dicembre 2017 (capo A) e al febbraio 2018 (capo B).

Con sentenza dell'Il dicembre 2019, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma del provvedimento impugnato, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 di reclusione e 14.000 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, censurando in primo luogo l'aumento per continuazione, in quanto riferito anche agli episodi del 15 e del 26 dicembre 2008 e dell'8 gennaio 2019, eventi che, pur presenti nella narrazione, non sono stati vagliati da attività investigative; l'assunto che [OSCURATO:PERSONA], essendo stato in Spagna in altre occasioni, possa aver trasportato stupefacenti, avrebbe determinato inoltre la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, essendo stata irrogata all'imputato la pena significativa di 4 anni di reclusione, senza alcun riferimento in motivazione alla cornice edittale applicabile sulla scorta della successione delle leggi penali nel tempo e degli interventi del giudice costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Deve premettersi che, con l'atto di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo, essendo il primo riferito alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]), sollecitando poi, con il terzo motivo, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, mentre alcuna censura era stata dedicata né all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il quale, come riconosciuto nella sentenza impugnata, aveva reso dichiarazioni confessorie anche rispetto ai pregressi episodi di importazione dello stupefacente, né al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna.

Ciò posto, la Corte territoriale, nel disattendere la doglianza sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, operando per effetto di ciò una mitigazione della pena rispetto a quella inflitta in primo grado.Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena finale di 4 anni di reclusione e di euro 14.000 di multa, cui si è pervenuti partendo dalla pena base di anni 6 ed euro 27.000, operando prima la riduzione per le attenuanti generiche ad anni 5 ed euro 20.000 (non essendo stata operata la riduzione massima per "la particolare gravità del fatto desunta dal dato ponderale della droga sequestrata"), e poi l'aumento a 6 anni e 21.000 euro per la continuazione, con riduzione di un terzo per la scelta del rito, nella misura sopra indicata; la Corte di appello ha altresì spiegato di non aver potuto contenere ulteriormente l'aumento ex art. 81 cod. pen., "trattandosi di importazioni certamente di consistenti quantitativi" (in un caso di 620 grammi di cocaina).

2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, che invero risuítano formulate in termini non adeguatamente specifici, non essendo state peraltro illustrate nel ricorso le ragioni che avrebbero imposto una riduzione ulteriore della pena, né potendosi ritenere pertinenti le censure fattuali sul numero dei viaggi eseguiti in Spagna, atteso che l'atto di appello non contestava i profili attinenti al giudizio di colpevolezza, fermo restando che nella sentenza impugnata non si parla di importazioni diverse da quelle contestate.

Né la misura della riduzione per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, né l'entità dell'aumento per la continuazione esterna presentano dunque criticità, dovendosi unicamente aggiungere, sotto quest'ultimo aspetto, che alcuna illegalità della pena è ravvisabile per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 2019, operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, atteso che la pena base è stata correttamente determinata partendo dal minimo edittale di 6 anni di reclusione e non di 8, mentre l'aumento per la continuazione è stato di 1 anno di reclusione, dunque nella misura di un sesto rispetto al minimo edittale, il che consente di escludere non solo che il trattamento sanzionatorio sia illegale, ma anche che sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore, rispetto a una vicenda illecita che, complessivamente considerata, non appare certamente trascurabile, venendo in rilievo più importazioni dall'estero di sostanze stupefacenti "pesanti".

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-12-2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 luglio 2012, il G.U.P. del Tribunale di Velletri, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi di importazione di cocaina dalla Spagna (capi A e B), risalenti, rispettivamente, al dicembre 2017 (capo A) e al febbraio 2018 (capo B). Con sentenza dell'Il dicembre 2019, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma del provvedimento impugnato, rideterminava la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 di reclusione e 14.000 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, censurando in primo luogo l'aumento per continuazione, in quanto riferito anche agli episodi del 15 e del 26 dicembre 2008 e dell'8 gennaio 2019, eventi che, pur presenti nella narrazione, non sono stati vagliati da attività investigative; l'assunto che [OSCURATO:PERSONA], essendo stato in Spagna in altre occasioni, possa aver trasportato stupefacenti, avrebbe determinato inoltre la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, essendo stata irrogata all'imputato la pena significativa di 4 anni di reclusione, senza alcun riferimento in motivazione alla cornice edittale applicabile sulla scorta della successione delle leggi penali nel tempo e degli interventi del giudice costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Deve premettersi che, con l'atto di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo, essendo il primo riferito alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]), sollecitando poi, con il terzo motivo, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, mentre alcuna censura era stata dedicata né all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il quale, come riconosciuto nella sentenza impugnata, aveva reso dichiarazioni confessorie anche rispetto ai pregressi episodi di importazione dello stupefacente, né al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna. Ciò posto, la Corte territoriale, nel disattendere la doglianza sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, operando per effetto di ciò una mitigazione della pena rispetto a quella inflitta in primo grado.Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena finale di 4 anni di reclusione e di euro 14.000 di multa, cui si è pervenuti partendo dalla pena base di anni 6 ed euro 27.000, operando prima la riduzione per le attenuanti generiche ad anni 5 ed euro 20.000 (non essendo stata operata la riduzione massima per "la particolare gravità del fatto desunta dal dato ponderale della droga sequestrata"), e poi l'aumento a 6 anni e 21.000 euro per la continuazione, con riduzione di un terzo per la scelta del rito, nella misura sopra indicata; la Corte di appello ha altresì spiegato di non aver potuto contenere ulteriormente l'aumento ex art. 81 cod. pen., "trattandosi di importazioni certamente di consistenti quantitativi" (in un caso di 620 grammi di cocaina). 2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, che invero risuítano formulate in termini non adeguatamente specifici, non essendo state peraltro illustrate nel ricorso le ragioni che avrebbero imposto una riduzione ulteriore della pena, né potendosi ritenere pertinenti le censure fattuali sul numero dei viaggi eseguiti in Spagna, atteso che l'atto di appello non contestava i profili attinenti al giudizio di colpevolezza, fermo restando che nella sentenza impugnata non si parla di importazioni diverse da quelle contestate. Né la misura della riduzione per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, né l'entità dell'aumento per la continuazione esterna presentano dunque criticità, dovendosi unicamente aggiungere, sotto quest'ultimo aspetto, che alcuna illegalità della pena è ravvisabile per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 2019, operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, atteso che la pena base è stata correttamente determinata partendo dal minimo edittale di 6 anni di reclusione e non di 8, mentre l'aumento per la continuazione è stato di 1 anno di reclusione, dunque nella misura di un sesto rispetto al minimo edittale, il che consente di escludere non solo che il trattamento sanzionatorio sia illegale, ma anche che sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore, rispetto a una vicenda illecita che, complessivamente considerata, non appare certamente trascurabile, venendo in rilievo più importazioni dall'estero di sostanze stupefacenti "pesanti". 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C