CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 6622/2024 depositata il 4 novembre2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria(CGT) di primo grado di Roma l’intimazione di pagamento notificataglidall’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), unitamente alle dieciNumero registro generale 10722/2025Numero sezionale 5257/2026Numero di raccolta generale 23178/2026Data pubblicazione 14/07/2026cartelle esattoriali presupposte.1.1 A sostegno dell’opposizione eccepiva, fra l’altro, l’omessa notificadegli atti prodromici, il decorso del termine di decadenza fissato dall’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l’esercizio del potere di riscossione el’intervenuta prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni portatidalle cartelle.2. Il giudice adìto, accogliendo per quanto di ragione il ricorso delcontribuente, dichiarava «nulle e/o inesistenti» le notifiche di sette delledieci cartelle presupposte, annullando per la parte corrispondentel’impugnata intimazione di pagamento.3. La decisione veniva successivamente riformata dalla CGT di secondogrado del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6622/2024 del 4 novembre2024, respingeva l’appello principale della parte privata e accoglieva,invece, quello incidentale dell’agente della riscossione; per l’effetto,rigettava integralmente l’originario ricorso.3.1 Osservavano i giudici regionali che tutte le cartelle presupposteerano state regolarmente notificate e avevano prodotto l’effetto diinterrompere la prescrizione in corso, non ancóra maturata alla data dinotificazione della successiva intimazione di pagamento.Precisavano, al riguardo, che andava ritenuto inammissibile ildisconoscimento da parte del contribuente delle copie fotostatiche dellerelate di notifica prodotte in giudizio dall’agente della riscossione, nonessendo stati indicati gli elementi di difformità delle stesse dai rispettivioriginali.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.5. L’ADER ha resistito con controricorso.6. Ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, il Consiglieredelegato dal Presidente di Sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis,primo comma, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata delNumero registro generale 10722/2025Numero sezionale 5257/2026Numero di raccolta generale 23178/2026Data pubblicazione 14/07/2026giudizio.7. Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, conistanza sottoscritta dal suo difensore, il Gattabria ha chiesto la decisione.8. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degliartt. 22 e seguenti del d.lgs. n. 82 del 2005.1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver riconosciutoutilizzabili ai fini della decisione le fotocopie delle relate di notifica prodottein atti dall’ADER, sull’erroneo assunto che il disconoscimento operato dalcontribuente ai sensi dell’art. 2719 c.c. fosse da considerare inammissibilein mancanza di indicazione degli elementi di difformità delle copie dairispettivi originali.Viene obiettato, in proposito, che tale disconoscimento era statomanifestato mediante l’esplicita negazione dell’esistenza stessa deglioriginali.1.2 Il motivo è infondato.1.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, lacontestazione della conformità di un documento prodotto in copia alrelativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche odonnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro ecircostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che siintende contestare sia degli aspetti per i quali si assume che essodifferisca dall’originale (cfr. Cass. n. 16476/2022, Cass. n. 32489/2025,Cass. n. 11937/2026).Numero registro generale 10722/2025Numero sezionale 5257/2026Numero di raccolta generale 23178/2026Data pubblicazione 14/07/20261.4 In base a un più recente filone interpretativo inauguratodall’ordinanza n. 24029/2024, il disconoscimento della conformità di unacopia postula l’esistenza di un originale non prodotto in giudizio.Secondo questo indirizzo, l’art. 2719 c.c. presuppone che vi sia undocumento (copia) riproduttivo di un altro documento (originale) ecomporta, in caso di mancato disconoscimento della conformità del primoal secondo, la traslazione dell’efficacia probatoria dell’originale sulla copiaprodotta.Viceversa, ove si neghi l’esistenza dell’originale, non sarebbe possibileoperare alcuna comparazione al fine di accertare i suoi eventuali elementidi difformità dalla copia, consistenti in carenze, cancellazioni o abrasioni.È stato, inoltre, sottolineato che l’eccepita assenza dell’originale nonsi concilia con gli effetti prodotti dal disconoscimento di conformità, ilquale, diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di undocumento ex art. 215, primo comma, num. 2, c.p.c., non priva del tuttola copia della sua efficacia probatoria, potendo il giudice accertarnealiunde la conformità, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n.11269/2004, Cass. n. 9439/2010, Cass. n. 24456/2011, Cass. n.26200/2024, Cass. n. 14695/2026).Si è pertanto concluso che l’allegazione dell’inesistenza dell’originale(c.d. ”diniego di originale“), pur formalmente veicolata ai sensi dell’art.2719 c.c., non attiene propriamente al disconoscimento di conformità,bensì ad altra difesa riconducibile alle contestazioni finalizzate aespungere dall’ordinamento un documento artificiosamente creato eprodotto in giudizio, le quali richiedono la proposizione della querela difalso, esperibile anche avverso un documento prodotto in copia.1.5 Alla stregua del surriferito orientamento nomofilattico, già ribaditoin altre successive pronunce (cfr. Cass. n. 34265/2025, Cass. n.12731/2026), la censura in scrutinio si rivela priva di fondamento.2. Con il secondo motivo è lamentata, sempre ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 10722/2025Numero sezionale 5257/2026Numero di raccolta generale 23178/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 26, sesto comma, deld.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R.n. 600 del 1973 e degli artt. 115 e 139 c.p.c.2.1 Si sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenerevalida la notifica delle cartelle di pagamento nn. 09720130098826667000e 09720130116214031000, pur non risultando acquisita al processo laricevuta di spedizione della raccomandata informativa prevista per il caso,concretamente verificatosi nella fattispecie, di consegna dell’atto apersona diversa dal contribuente.2.2 Anche questo motivo è infondato.2.3 Lo stesso ricorrente deduce che, al fine di dimostrare l’avvenutaregolare notificazione delle due cartelle in discorso, l’agente dellariscossione aveva prodotto in giudizio un «prospetto riepilogativo delleaccettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140c.p.c.“», nel quale erano indicati «[...] il numero di cartella, la data dipresunta consegna all’agente postale del plico [e] il nome del destinatario[...]».2.4 Orbene, per giurisprudenza di legittimità l’elenco delleraccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall’ufficio postale è idoneo adocumentare l’avvenuto inoltro della comunicazione di avvenuta notifica(c.a.n.) prevista dall’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600del 1973, trattandosi di documento equipollente alla ricevuta di spedizione(cfr. Cass. n. 23653/2024, Cass. n. 20144/2025, Cass. n. 14119/2026).Peraltro, nel ricorso in esame non viene allegato che il prospetto di cuitrattasi fosse privo del timbro datario dell’ufficio postale.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.5. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati,Numero registro generale 10722/2025Numero sezionale 5257/2026Numero di raccolta generale 23178/2026Data pubblicazione 14/07/2026ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesinormativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.5.1 Il ricorrente deve essere, pertanto, condannato al pagamento:(a) di una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte;(b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti dilegge, in favore della cassa delle ammende.Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo.6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei riguardi della parteche l’ha proposta l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente:(a) a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 4.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito;(b) a pagare a favore della stessa controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c., l’ulteriore somma equitativamente determinata in4.300 euro;(c) a pagare in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art.96, quarto comma, c.p.c., la somma di 3.000 euro.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 10722/2025Numero sezionale 5257/2026Numero di raccolta generale 23178/2026Data pubblicazione 14/07/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro