CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2017
Cassazione n. 34959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘AULA B’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ex lege; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 616/2017, depositata il 8.2.2017, N.R.G. 1925/2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.11.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. in esito alla sentenza della Corte d’Appello di Roma qui impugnata, di riforma parziale della sentenza del Tribunale di Viterbo, sono state integralmente rigettate le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca volte ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, per diversi anni; b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate; c) in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità; 2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, ha ritenuto assorbente, ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione rispetto alla domanda risarcitoria accolta in primo grado, la circostanza che la Zeppa fosse stata stabilmente immessa in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell' art. 2 della Direttiva Europea 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4 , dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett. B ), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d. lgs. n. 368/2001; anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge 4.6.1999 n. 124»; la ricorrente rimarca la supremazia dell’ordinamento eurounitario ed evidenziano come, nel ritenere satisfattiva la stabilizzazione sopravvenuta, si finisca per legittimare gli effetti di un sistema che abusivamente ha mantenuto i lavoratori nel precariato, in assenza di misura sufficientemente energiche e dissuasive rispetto ai comportamenti tenuti dalla P.A.; il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assume la violazione e \ o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, nonché violazione dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rimarcando ancora come l’ordinamento debba riconoscere una misura munita di carattere sanzionatorio; il terzo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) è formulato denunciando la violazione e\o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito ed allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, violazione dell’art. 2697 c.c. ed altre norme in materia di onus probandi, censurando l’affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe stato il lavoratore a dover provare di avere concretamente subito un danno, trascurando come la precarietà del lavoro sia in sé ragione di pregiudizio; infine, la ricorrente chiede di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la questione di compatibilità del sistema speciale di reclutamento della Scuola e dell'art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE e di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, sempre sul profilo dell’inidoneità sanante dell’intervenuta stabilizzazione; 2. i predetti motivi, come anche l’ipotesi di proposizione di un incidente di legittimità eurounitaria, vanno disattesi richiamando, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il principio, sancito da questa S.C. secondo cui «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto» (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472); 3. infine, il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e delle regole sulla soccombenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente compensato le spese di giudizio, nonostante sotto il profilo virtuale fosse il MIUR ad essere soccombente, perché la misura satisfattiva si era verificata in corso di giudizio; il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha compensato sul presupposto del sopravvenire di pronunce di tutte le Corti di vertice (Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia), in relazione a causa pendente dal 2010 e quindi evidentemente per ragioni di spiccata complessità della vicenda giudiziale; 4. il definirsi del giudizio di legittimità in esito al risolversi di un'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, essendo quest’ultimo antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato ed alla successiva Cass. 3472/2020, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo, giustifica la compensazione delle spese anche per questo grado del processo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p