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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23621/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Pisa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai delitti di tentato furto aggravato di cui al capo a) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo b) appellata dal Pubblico ministero e dall'imputato, ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero e dichiarato, in accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità in ordine al delitto di tentato furto di cui al capo a), confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, deduce vizi di motivazione e violazione del principio del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) e ed e).

Osserva la difesa che, nonostante la Corte di appello avesse dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo a) per carenza della condizione di procedibilità, non aveva provveduto alla corrispondente diminuzione di pena ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen., confermando il trattamento sanzionatorio (sei mesi di reclusione) che il giudice di primo grado aveva ritenuto di irrogare per entrambi i reati.

Rileva, altresì, come la pena in concreto applicata, individuata significativamente al di sopra del minimo edittale (nove mesi di reclusione poi ridotti a sei mesi per il rito) sia stata determinata senza l'osservanza dei criteri / previsti dall'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve essere richiamatd ormai consolidato principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte di legittimità secondo cui incorre nella violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non provveda a diminuire l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori imputazioni, erroneamente non aveva apportato alcun aumento di pena (Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Della Costa, Rv. 283535 - 01; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570; Sez. 6, n. 17913 del 09/02/2023, Petroni, non mass.).

3. La Corte di appello di Firenze, pur avendo dichiarato non doversi procedere, per assenza di querela, in ordine ad uno dei due reati che, in continuazione tra loro, avevano portato il Tribunale a quantificare la pena in complessivi mesi nove di reclusione, poi ridotti a sei mesi di reclusione per il rito prescelto ex art. 442 cod. proc. pen., ha erroneamente tenuto ferma la relativa pena, sul presupposto che il Tribunale non avesse applicato alcun aumento per la continuazione per il delitto di tentato furto (capo a).La determinazione del trattamento sanzionatorio in tali termini individuato, risultando in contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, implica la necessità di annullare in parte qua con rinvio l'impugnata decisione.

4. Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà rideterminare la pena attenendosi al principio di diritto sopra espresso.

5. Ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in merito alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al residuo capo b).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente alla pena.

Dichiara irrevocabile l'affermazione della p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Pisa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai delitti di tentato furto aggravato di cui al capo a) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo b) appellata dal Pubblico ministero e dall'imputato, ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero e dichiarato, in accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità in ordine al delitto di tentato furto di cui al capo a), confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, deduce vizi di motivazione e violazione del principio del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) e ed e). Osserva la difesa che, nonostante la Corte di appello avesse dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo a) per carenza della condizione di procedibilità, non aveva provveduto alla corrispondente diminuzione di pena ex art. 597, comma 4, cod. proc. pen., confermando il trattamento sanzionatorio (sei mesi di reclusione) che il giudice di primo grado aveva ritenuto di irrogare per entrambi i reati. Rileva, altresì, come la pena in concreto applicata, individuata significativamente al di sopra del minimo edittale (nove mesi di reclusione poi ridotti a sei mesi per il rito) sia stata determinata senza l'osservanza dei criteri / previsti dall'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve essere richiamatd ormai consolidato principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte di legittimità secondo cui incorre nella violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non provveda a diminuire l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori imputazioni, erroneamente non aveva apportato alcun aumento di pena (Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Della Costa, Rv. 283535 - 01; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570; Sez. 6, n. 17913 del 09/02/2023, Petroni, non mass.). 3. La Corte di appello di Firenze, pur avendo dichiarato non doversi procedere, per assenza di querela, in ordine ad uno dei due reati che, in continuazione tra loro, avevano portato il Tribunale a quantificare la pena in complessivi mesi nove di reclusione, poi ridotti a sei mesi di reclusione per il rito prescelto ex art. 442 cod. proc. pen., ha erroneamente tenuto ferma la relativa pena, sul presupposto che il Tribunale non avesse applicato alcun aumento per la continuazione per il delitto di tentato furto (capo a).La determinazione del trattamento sanzionatorio in tali termini individuato, risultando in contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, implica la necessità di annullare in parte qua con rinvio l'impugnata decisione. 4. Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà rideterminare la pena attenendosi al principio di diritto sopra espresso. 5. Ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in merito alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al residuo capo b). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente alla pena. Dichiara irrevocabile l'affermazione della p
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