CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliata presso lo studio dell'avv.in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026- intimato -avverso l’ordinanza n. cronol. 8674/2019 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, reiterando le conclusionidella requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ippolito.1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] tentò, in proprio, la notificaall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di un atto di opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 3400 del 2018 del Tribunale di Firenze che lo avevacondannato a corrisponderle, in solido con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], lasomma di euro 35.574,00 oltre rimborso forfettario, accessori di leggee spese, a titolo di compenso per l’attività difensiva da loro prestata insuo favore.Con l’opposizione, fu convenuta in giudizio, dei due creditoriopposti, soltanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti terzi parti dellacausa per responsabilità medica in cui vi era stata la prestazioneprofessionale.L’opponente sostenne che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto il ruolodi mera collaboratrice di studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e non avesse,perciò, da lui ricevuto alcun incarico professionale; sollevò, quindi, piùquestioni relative al giudizio in cui era stata prestata l’attivitàRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026professionale di cui era stato chiesto compenso, formulando domandenei confronti dei terzi chiamati.3. Con ordinanza n.8674\2019, il Tribunale di Firenze, disposto ilmutamento del rito in quello speciale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.150\2011, dichiarò l’inammissibilità delle domande proposte neiconfronti dei terzi chiamati per difetto dello ius postulandi dell’attore eper non essere stata autorizzata previamente la chiamata in causa e,per quanto qui ancora di interesse, rilevò che l’opponente – chesecondo l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non necessita di difensore tecnico– non aveva provato di aver perfezionato la notifica dell’opposizionenei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei termini di legge; dichiarò,perciò, l’inammissibilità dell’opposizione perché non tempestivamenteproposta.4. Avverso l’ordinanza n.8674\2019 [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Come risulta dalla relazione di notifica, il ricorso è stato notificatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche quale procuratore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di opposizione al decreto n.13203/2018 RGAC.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria ex art. 378 cod.proc. civ. chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] non ècontraddittore nel presente giudizio, perché, dalla sentenza impugnata,non risulta aver partecipato al giudizio di opposizione né in proprio, néa ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o di altro difensore.Ric. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/20261. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 156,157, 160 cod. proc. civ., per non avere il giudice di secondo gradovalutato l’evidenza probatoria della sua richiesta, nei confronti degliufficiali giudiziari, di notificare nuovamente l’opposizione con ciòdimostrando il suo interesse all’opposizione del decreto ingiuntivo; hasostenuto, inoltre, che la costituzione alla prima udienza dell’avv.Jaksic avrebbe comunque implicato l’instaurazione corretta delcontraddittorio e sanato ogni vizio.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha prospettato,pure in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 159, 160, 183comma I e 291 cod. proc. civ. in relazione agli art. 24 e 111 comma [OSCURATO:PERSONA], per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la suaopposizione, invece di concedergli il termine di cui all’art.291 cod. proc.civ. per sanare il vizio di notificazione dell’atto di citazione inopposizione, con conseguente violazione del diritto all’accesso allatutela giurisdizionale, pur rilevando che l’iscrizione a ruolo, equipollenteal deposito del ricorso, era avvenuta tempestivamente.1.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha infine lamentato, inriferimento al n. 4 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la nullitàdel procedimento per violazione degli art. 183 e 291 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 24 Cost., per avere il Tribunale, alla prima udienza,dopo la costituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], invitato le parti a unabonaria composizione della lite senza rilevare il difetto di notifica neiconfronti dell’opposta e provvedere in conseguenza allaregolarizzazione del contraddittorio.2. I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono infondati.Ric. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026Non è contestato che l’opposizione a decreto ingiuntivo sia stataproposta con atto di citazione e non con ricorso e che la notifica siastata soltanto tentata nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: ilprocedimento notificatorio non si è, infatti, concluso perché l’ufficialegiudiziario ha restituito a Niba la sua istanza di notificazione, chiedendodi produrre, ad integrazione, un certificato anagrafico dell’avvocatadestinataria.L’atto di citazione non notificato è stato, quindi, comunquedepositato in cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decretoingiuntivo opposto e, cioè, in data 4/10/2018, con l’iscrizione a ruolo;alla prima udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è comparsapersonalmente per rappresentare di non aver ricevuto alcuna notificadell’opposizione.Il Tribunale di Firenze, nell’ordinanza impugnata, ha preso attoche la notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non era stata portata a compimento, haprecisato che la ripresa del processo notificatorio era rimessa alla parteistante, senza necessità di un’autorizzazione preventiva da parte delGiudice per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, e harilevato che il procedimento di notificazione non risultava riattivato;quindi, ha rimarcato che il giudizio è stato introdotto con un rito erratodi cui è stato poi disposto il mutamento e che, pur considerando che latempestività dell’opposizione debba essere valutata sulla base delladata d'iscrizione al ruolo, perché avvenuta nei 40 giorni dalla notificadel decreto, l’opposizione risultava comunque improcedibile perché,come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel rito del lavorol’opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene tempestivamente propostanel termine di legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorsodepositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta,non essendo consentito al Giudice di assegnare un termine perentorioper provvedere a una nuova notifica.Ric. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026La decisione è conforme a diritto, ma con le precisazioni cheseguono.2.1. Innanzitutto, deve considerarsi che, come statuito dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4485/2018, inriferimento, evidentemente, all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 nellaformulazione applicabile ratione temporis e, cioè, precedente allamodifica operata dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 149/2022, lacontroversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituitodal d.lgs. cit., può essere introdotta sensi degli artt. 633 segg. cod.proc. civ., ma la successiva eventuale opposizione deve essereproposta ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. integrato dallasopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649,653 e 654 cod. proc. civ.Nella specie, invece, l’opposizione al decreto ingiuntivo n.3400/2018 del Tribunale di Firenze, chiesto e ottenuto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], era stata proposta con atto di citazione nonnotificato, ma iscritto a ruolo il 4/10/2018, nel termine di quarantagiorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 7/9/2018.Espletata la prima udienza di comparizione delle parti in data8/11/2018, in cui è pure comparsa l’avv. [OSCURATO:PERSONA], la causa è statarinviata per tentativo di composizione bonaria all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’esito della quale è stato disposto il mutamento di ritoex art. 4 d.lgs. 2011.A fronte di questo svolgimento del processo, il ricorrente lamentasostanzialmente che non sia stata considerata la tempestiva iscrizionea ruolo, rilevante ai fini dell’equipollenza del rito, che non sia statoconsiderato l’effetto sanante, rispetto alla mancata notifica dellacitazione, dell’avvenuta comparizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla primaudienza, che in ogni caso non sia stata recuperata la procedibilitàRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’opposizione con la concessione di un termine, alla prima udienza,per la rinnovazione della notifica alla stessa avvocata opposta.2.2. Prima di procedere allo scrutinio di queste doglianze, ènecessario puntualizzare che non rileva per sé sola, nel presentegiudizio, la questione della tempestività dell’ordinanza di mutamentodel rito perché pronunciata non alla prima udienza di comparizionedelle parti, ma alla seconda, ritenuta quale prima udienza «in sensofunzionale e non cronologico».Innanzitutto, quanto all’equipollenza del tempestivo depositodella citazione non notificata con la iscrizione a ruolo, devono quirichiamarsi i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 758 del 12/01/2022. Queste ultime sono state interrogatesulla corretta interpretazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 (anchein tal caso nella formulazione precedente la modifica ex art. 15, comma3, lettera c) del d.lgs. n. 149 10 ottobre 2022), in particolare del quintocomma, laddove prevede che quando una controversia viene promossain forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudicedispone il mutamento del rito con ordinanza, pronunciata anched'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (cosìratione temporis) e gli effetti sostanziali e processuali della domandasi producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento,ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo lenorme del rito seguito prima del mutamento.Le Sezioni Unite hanno, sul punto, dapprima richiamato ilprincipio, consolidato da tempo risalente, per cui laddove, come attointroduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso comeprevisto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma soltanto nelmomento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice aditonel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto,consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione diRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis,Cass. n. 194 del 1981; Sez. Un., n. 2714 del 1991); analogamente, nelcaso in cui la forma prevista dalla legge sia la citazione ma sia propostoun ricorso, non è sufficiente che questo sia depositato ma occorre chesia anche notificato nel termine perentorio previsto (cfr. Cass., Sez.Un., n. 4166 del 1985; più recentemente, Sez. Un., n. 21675 del2013): in tal senso, la sanatoria – cosiddetta «dimidiata» – è riferibileai soli casi in cui l'atto introduttivo sia dotato di tutti i requisitiindispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.),inteso come coincidente con l'utile introduzione del procedimentosecondo lo schema legale astrattamente previsto, il che può avveniresoltanto se l'atto erroneo abbia operato esattamente come (e cioèreplicato) quello legalmente corretto.Quindi, hanno considerato che l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011può essere ritenuto una ulteriore tappa del percorso che segna il lentodeclino del formalismo processuale, prevedendo una sanatoria «piena»dell'atto introduttivo difforme dal modello legale che risulta comunqueidoneo - sia che si tratti di citazione notificata o ricorso depositato neltermine di legge - ad impedire le decadenze e preclusioni chedovrebbero applicarsi qualora si facesse applicazione delle norme sulrito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) seguito.Dal potenziale consolidamento del rito erroneamente seguito,hanno quindi ritenuto che scaturisca la disposizione del quinto comma,(che proprio utilizza, infatti, dizione simile a quella contenuta nell'art.59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in tema di translatio iudicii(«... sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domandaavrebbe prodotto ...») laddove ha previsto che «gli effetti sostanziali eprocessuali della domanda si producono secondo le norme del ritoseguito prima del mutamento»: ciò equivale a dire – hanno precisato -che la domanda giudiziale avanzata in forma non corretta (citazioneRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026anziché ricorso e viceversa) produce i suoi effetti propri, da valutaresecondo il modello concretamente seguito, seppur difforme da quellolegale e restano ferme «le decadenze e le preclusioni maturate secondole norme del rito seguito prima del mutamento».Su queste premesse, hanno ulteriormente rimarcato che nonpossono sorgere dubbi in relazione al fenomeno del consolidamento delrito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, omettadi rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto,perché le regole sul rito processuale non hanno coperturacostituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorioe sull'esercizio del diritto difesa; dall'adozione di un rito erroneo nonderiva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo digravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio osull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato unqualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte.Sul punto, hanno riportato che, nella Relazione illustrativa allanorma in esame, si legge che la ratio dell'art. 4, comma 5, consistenell'esigenza «di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva delprovvedimento che dispone il mutamento medesimo», sicché le normeche disciplinano rito seguito prima del mutamento rilevano comeparametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo delgiudizio, in applicazione dei criteri riferiti alla forma dell'atto così comeeffettivamente materializzata («forma concreta») e non alla forma cheavrebbe dovuto essere («forma ipotetica»)», senza possibilità diapplicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nelsuccessivo corso del procedimento.In tal senso, hanno esplicitamente affermato che l'ordinanza dimutamento del rito, avente «una rilevanza costitutiva», non comportauna regressione del processo ad una fase anteriore a quella giàsvoltasi, né serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e delRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole delnuovo rito, né costituisce un presupposto per la salvezza dei relativieffetti, ma indica soltanto il discrimine temporale tra l'applicazionedelle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguodel giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole delrito da seguire.Questa scelta risulta coerente, in richiamo alla loro sentenza n.9558/2014, con la necessità, da un canto, di evitare di sanzionarecomportamenti processuali ritenuti non conformi al modello legale, ascapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, qualiil diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto adun giudizio (cfr., ex plurimis, Corte EDU Walchli c. Francia, 26 luglio1998) e, d’altro canto e allo stesso tempo, di stabilire in modo chiaroe prevedibile le limitazioni al diritto di accesso al giudice e, dunque, allastregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (cfr., explurimis, Corte EDU Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008, Cass., Sez.Un., n. 16084 del 2021 e n. 13453 del 2017).La motivazione della sentenza n. 758/2022 consente allora diescludere il fondamento della prima doglianza come espressa alsecondo motivo di ricorso: ai sensi del quinto comma dell’art. 4, ènecessaria, per salvaguardare l’effetto dell’opposizione ex art. 14 d.lgs.2011 al decreto ingiuntivo, che la citazione erroneamente adottata inluogo del ricorso sia notificata tempestivamente, producendo essa glieffetti sostanziali e processuali che le sono propri, indipendentementedalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte delgiudice che opera soltanto pro futuro; in conseguenza, è irrilevante chela citazione sia stata deposita, con l’iscrizione a ruolo, entro od oltre iltermine di quaranta giorni dalla notifica del decreto opposto.Sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza impugnatadeve essere corretta ex art. 384 u.co. cod. proc. civ.Ric. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/20262.3. In forza dei principi suesposti può verificarsi se, a frontedell’omessa notifica della citazione in opposizione, possa rilevare perrecuperare la funzione dell’atto di opposizione la costituzionedell’avvocata opposta.Secondo quanto riportato nello stesso ricorso, la notifica dellacitazione in opposizione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in suo asserito indirizzo diresidenza, è stata tempestivamente chiesta da Niba in data 5/10/2018,ma il suo primo tentativo di consegna non è andato a buon fine.Ricorre, pertanto, nella specie, un’ipotesi di notifica inesistente,in quanto l'atto è stato restituito puramente e semplicemente almittente e la notificazione è stata meramente tentata ma noncompiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. 3, n. 26511 del 08/09/2022;Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016).Ciò posto, non risulta dagli atti la causa dell’omissione dellanotifica, sebbene nella sentenza impugnata il Tribunale abbiarichiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 17352 del24/7/2009) secondo cui, qualora la notificazione dell'atto, daeffettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamenteper circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà el'onere — anche alla luce del principio della ragionevole durata delprocesso, atteso che la richiesta di un provvedimento giudizialecomporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio — di richiedereall'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai finidel rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalladata iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa delmedesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmentecontenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comunediligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e perassumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass.Ric. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -11-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17864 del 19/07/2017, con indicazione deiprecedenti rilevanti).Ebbene, in ogni caso nella fattispecie non risultatempestivamente riattivato il procedimento notificatorio: l’istanza dirinnovazione della notificazione prodotta dal ricorrente, seppureformulata tempestivamente, non risulta infatti utilmente indirizzataall’Ufficio notificazioni presso la Corte d’appello di Firenze, atteso cherisulta spedita all’indirizzo «[OSCURATO:EMAIL]» e non alcorretto indirizzo «[OSCURATO:EMAIL]» e all’indirizzo«[OSCURATO:EMAIL]» e non all’indirizzo«[OSCURATO:EMAIL]»; a ciò si aggiunga chenell’istanza è nuovamente indicato quale indirizzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di residenza già risultato non utile e non un indirizzo pec, ma unindirizzo di posta elettronica ordinaria.Ciò precisato, la notifica, per non essere stata portata acompimento, era inesistente e non soltanto nulla: in conseguenza, lacostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta dopo la scadenza dei quarantagiorni dalla notifica del decreto opposto, non può aver avuto alcunaefficacia sanante ex tunc, con salvezza della tempestivitàdell’opposizione, perché questo effetto è stato previsto, qualeproc. civ., quando un procedimento notificatorio, seppure viziato, vi siastato e sia stato concluso. Per queste ragioni, le censure formulate conil primo motivo sono infondate.2.4. Le considerazioni suesposte implicano, conseguentemente,pure l’infondatezza della seconda e della terza doglianza, relativaall’omessa assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificaalla prima udienza: come detto, infatti, alla prima udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il mancato perfezionamento della notifica, ilRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -12-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3960/2020Numero sezionale 2186/2025Numero di raccolta generale 22283/2026Data pubblicazione 29/06/2026termine perentorio per la proposizione dell’opposizione era giàirrimediabilmente decorso.3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna delricorrente al rimborso delle spese processuali in favore, liquidate indispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’11 settembre2025.Il Consigliere est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2020 n. 3960 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -13-