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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2016

Cassazione n. 06992/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6131/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria reginale del Lazio –Sezione distaccata di Latina n. 5120/2016 depositata il 08/09/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da accertamento sintetico perdisponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva sull’anno diimposta 2005 che avversa vittoriosamente in entrambi i gradi di merito.Ritenendo risolta la questione, non avversava l’avviso di accertamentofondato sui medesimi presupposti, ma per il diverso anno di imposta 2006,di cui chiedeva annullamento in autotutela, cui seguiva cartella esattoriale.Il contribuente avversava tanto il diniego di autotutela, quanto la cartellaesattoriale, con distinti ricorsi non riuniti in primo grado, né in appello, pertutti risultando soccombente.Avverso la sentenza d’appello che ha confermato il rigetto dell’istanzadi autotutela, propone ricorso per cassazione il contribuente, agitando duemotivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l’art. 2 quater, primo comma, d.l. 564/1994,convertito in l. n. 656/1994, dell’art. 2 d.m. 37 dell’11 febbraio 1997.

Nellasostanza si lamenta non sia stata ritenuta impugnabile l’istanza diautotutela.1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura da intendersi ancora aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazionedegli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, nel concreto lamentando cheil diniego di azione sull’autotutela siasi tradotto in violazione dei principi dieguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e legalità dell’azioneamministrativa.2.

I due motivi, strettamente legati, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1.

La generale inammissibilità del ricorso avverso il diniego diautotutela tributaria è stata progressivamente superata dallagiurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità conun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 d.lgs. n.546/1992, ritenendo che l’elencazione degli atti tributari impugnabili ivicontenuta non costituisca un numerus clausus, bensì possa essere integrataanche con altri atti che denotino una pretesa impositiva.

Tale non è -direttamente- il diniego di autotutela, poiché un tanto si tradurrebbe nellapossibilità di recuperare i termini decadenziali irrimediabilmente decorsi.Per l’impugnazione del diniego -espresso o tacito- di autotutela occorrerappresentare motivi nuovi e diversi rispetto a quelli che si sarebbero potutifar valere esperendo tempestivo ricorso avverso il provvedimento della cuimancata autotutela ci si duole.Anche di recente è stato affermato che il contribuente che richiedeall'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un attoimpositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, nonpuò limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma ètenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generaledell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro ildiniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela,può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili diillegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesatributaria (cfr. Cass.

T., n. 161/2024).Più precisamente, nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniegodell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimentoimpositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili diillegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generaleche giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioniNumero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei dirittiindividuali del contribuente (cfr. Cass.

V, n. 21146/2018, n. 24032/2019).Per cui, rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesatributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo permancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ilsindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria,tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutelaall'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione èconsentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevanteinteresse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere(cfr. Cass.

T., n. 21590/2024).Ora, proprio nel caso di specie, è la rilevanza generale ed ulteriore cheviene a mancare, rappresentandosi l’interesse al rispetto della legalità edella capacità tributaria, profili non dissimili da quanto fosse proponibileavverso l’atto impositivo del cui mancato annullamento si controverte.2.2.

Peraltro, per quanto attiene specificamente al secondo motivo diricorso, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass.

S.U. n.25573/2020).3.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].19/03/2026 CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6131/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria reginale del Lazio –Sezione distaccata di Latina n. 5120/2016 depositata il 08/09/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da accertamento sintetico perdisponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva sull’anno diimposta 2005 che avversa vittoriosamente in entrambi i gradi di merito.Ritenendo risolta la questione, non avversava l’avviso di accertamentofondato sui medesimi presupposti, ma per il diverso anno di imposta 2006,di cui chiedeva annullamento in autotutela, cui seguiva cartella esattoriale.Il contribuente avversava tanto il diniego di autotutela, quanto la cartellaesattoriale, con distinti ricorsi non riuniti in primo grado, né in appello, pertutti risultando soccombente.Avverso la sentenza d’appello che ha confermato il rigetto dell’istanzadi autotutela, propone ricorso per cassazione il contribuente, agitando duemotivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l’art. 2 quater, primo comma, d.l. 564/1994,convertito in l. n. 656/1994, dell’art. 2 d.m. 37 dell’11 febbraio 1997.

Nellasostanza si lamenta non sia stata ritenuta impugnabile l’istanza diautotutela.1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura da intendersi ancora aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazionedegli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, nel concreto lamentando cheil diniego di azione sull’autotutela siasi tradotto in violazione dei principi dieguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e legalità dell’azioneamministrativa.2.

I due motivi, strettamente legati, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1.

La generale inammissibilità del ricorso avverso il diniego diautotutela tributaria è stata progressivamente superata dallagiurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità conun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 d.lgs. n.546/1992, ritenendo che l’elencazione degli atti tributari impugnabili ivicontenuta non costituisca un numerus clausus, bensì possa essere integrataanche con altri atti che denotino una pretesa impositiva.

Tale non è -direttamente- il diniego di autotutela, poiché un tanto si tradurrebbe nellapossibilità di recuperare i termini decadenziali irrimediabilmente decorsi.Per l’impugnazione del diniego -espresso o tacito- di autotutela occorrerappresentare motivi nuovi e diversi rispetto a quelli che si sarebbero potutifar valere esperendo tempestivo ricorso avverso il provvedimento della cuimancata autotutela ci si duole.Anche di recente è stato affermato che il contribuente che richiedeall'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un attoimpositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, nonpuò limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma ètenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generaledell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro ildiniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela,può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili diillegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesatributaria (cfr. Cass.

T., n. 161/2024).Più precisamente, nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniegodell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimentoimpositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili diillegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generaleche giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioniNumero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei dirittiindividuali del contribuente (cfr. Cass.

V, n. 21146/2018, n. 24032/2019).Per cui, rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesatributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo permancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ilsindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria,tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutelaall'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione èconsentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevanteinteresse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere(cfr. Cass.

T., n. 21590/2024).Ora, proprio nel caso di specie, è la rilevanza generale ed ulteriore cheviene a mancare, rappresentandosi l’interesse al rispetto della legalità edella capacità tributaria, profili non dissimili da quanto fosse proponibileavverso l’atto impositivo del cui mancato annullamento si controverte.2.2.

Peraltro, per quanto attiene specificamente al secondo motivo diricorso, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass.

S.U. n.25573/2020).3.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente cheliquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTIP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente cheliquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6131/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria reginale del Lazio –Sezione distaccata di Latina n. 5120/2016 depositata il 08/09/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da accertamento sintetico perdisponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva sull’anno diimposta 2005 che avversa vittoriosamente in entrambi i gradi di merito.Ritenendo risolta la questione, non avversava l’avviso di accertamentofondato sui medesimi presupposti, ma per il diverso anno di imposta 2006,di cui chiedeva annullamento in autotutela, cui seguiva cartella esattoriale.Il contribuente avversava tanto il diniego di autotutela, quanto la cartellaesattoriale, con distinti ricorsi non riuniti in primo grado, né in appello, pertutti risultando soccombente.Avverso la sentenza d’appello che ha confermato il rigetto dell’istanzadi autotutela, propone ricorso per cassazione il contribuente, agitando duemotivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l’art. 2 quater, primo comma, d.l. 564/1994,convertito in l. n. 656/1994, dell’art. 2 d.m. 37 dell’11 febbraio 1997. Nellasostanza si lamenta non sia stata ritenuta impugnabile l’istanza diautotutela.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura da intendersi ancora aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazionedegli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, nel concreto lamentando cheil diniego di azione sull’autotutela siasi tradotto in violazione dei principi dieguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e legalità dell’azioneamministrativa.2. I due motivi, strettamente legati, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1. La generale inammissibilità del ricorso avverso il diniego diautotutela tributaria è stata progressivamente superata dallagiurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità conun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 d.lgs. n.546/1992, ritenendo che l’elencazione degli atti tributari impugnabili ivicontenuta non costituisca un numerus clausus, bensì possa essere integrataanche con altri atti che denotino una pretesa impositiva. Tale non è -direttamente- il diniego di autotutela, poiché un tanto si tradurrebbe nellapossibilità di recuperare i termini decadenziali irrimediabilmente decorsi.Per l’impugnazione del diniego -espresso o tacito- di autotutela occorrerappresentare motivi nuovi e diversi rispetto a quelli che si sarebbero potutifar valere esperendo tempestivo ricorso avverso il provvedimento della cuimancata autotutela ci si duole.Anche di recente è stato affermato che il contribuente che richiedeall'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un attoimpositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, nonpuò limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma ètenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generaledell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro ildiniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela,può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili diillegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesatributaria (cfr. Cass. T., n. 161/2024).Più precisamente, nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniegodell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimentoimpositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili diillegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generaleche giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioniNumero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei dirittiindividuali del contribuente (cfr. Cass. V, n. 21146/2018, n. 24032/2019).Per cui, rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesatributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo permancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ilsindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria,tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutelaall'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione èconsentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevanteinteresse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere(cfr. Cass. T., n. 21590/2024).Ora, proprio nel caso di specie, è la rilevanza generale ed ulteriore cheviene a mancare, rappresentandosi l’interesse al rispetto della legalità edella capacità tributaria, profili non dissimili da quanto fosse proponibileavverso l’atto impositivo del cui mancato annullamento si controverte.2.2. Peraltro, per quanto attiene specificamente al secondo motivo diricorso, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. S.U. n.25573/2020).3. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].19/03/2026 CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6131/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria reginale del Lazio –Sezione distaccata di Latina n. 5120/2016 depositata il 08/09/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da accertamento sintetico perdisponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva sull’anno diimposta 2005 che avversa vittoriosamente in entrambi i gradi di merito.Ritenendo risolta la questione, non avversava l’avviso di accertamentofondato sui medesimi presupposti, ma per il diverso anno di imposta 2006,di cui chiedeva annullamento in autotutela, cui seguiva cartella esattoriale.Il contribuente avversava tanto il diniego di autotutela, quanto la cartellaesattoriale, con distinti ricorsi non riuniti in primo grado, né in appello, pertutti risultando soccombente.Avverso la sentenza d’appello che ha confermato il rigetto dell’istanzadi autotutela, propone ricorso per cassazione il contribuente, agitando duemotivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti due motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l’art. 2 quater, primo comma, d.l. 564/1994,convertito in l. n. 656/1994, dell’art. 2 d.m. 37 dell’11 febbraio 1997. Nellasostanza si lamenta non sia stata ritenuta impugnabile l’istanza diautotutela.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura da intendersi ancora aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazionedegli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, nel concreto lamentando cheil diniego di azione sull’autotutela siasi tradotto in violazione dei principi dieguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e legalità dell’azioneamministrativa.2. I due motivi, strettamente legati, possono essere trattaticongiuntamente e sono infondati.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/20262.1. La generale inammissibilità del ricorso avverso il diniego diautotutela tributaria è stata progressivamente superata dallagiurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità conun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 d.lgs. n.546/1992, ritenendo che l’elencazione degli atti tributari impugnabili ivicontenuta non costituisca un numerus clausus, bensì possa essere integrataanche con altri atti che denotino una pretesa impositiva. Tale non è -direttamente- il diniego di autotutela, poiché un tanto si tradurrebbe nellapossibilità di recuperare i termini decadenziali irrimediabilmente decorsi.Per l’impugnazione del diniego -espresso o tacito- di autotutela occorrerappresentare motivi nuovi e diversi rispetto a quelli che si sarebbero potutifar valere esperendo tempestivo ricorso avverso il provvedimento della cuimancata autotutela ci si duole.Anche di recente è stato affermato che il contribuente che richiedeall'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un attoimpositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, nonpuò limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma ètenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generaledell'Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro ildiniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela,può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili diillegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesatributaria (cfr. Cass. T., n. 161/2024).Più precisamente, nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniegodell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimentoimpositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili diillegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generaleche giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioniNumero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei dirittiindividuali del contribuente (cfr. Cass. V, n. 21146/2018, n. 24032/2019).Per cui, rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesatributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo permancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ilsindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria,tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutelaall'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione èconsentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevanteinteresse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere(cfr. Cass. T., n. 21590/2024).Ora, proprio nel caso di specie, è la rilevanza generale ed ulteriore cheviene a mancare, rappresentandosi l’interesse al rispetto della legalità edella capacità tributaria, profili non dissimili da quanto fosse proponibileavverso l’atto impositivo del cui mancato annullamento si controverte.2.2. Peraltro, per quanto attiene specificamente al secondo motivo diricorso, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. S.U. n.25573/2020).3. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente cheliquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTIP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente cheliquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Numero registro generale 6131/2017Numero sezionale 2558/2026Numero di raccolta generale 6992/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI
Sentenza Cassazione n. 06992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris