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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 31306/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gé• OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di tentato furto aggravato;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è privo di qualsiasi ragione specifica, risolvendosi in una generica proposizione di innocenza, sicchè ne va dichiarata l'inammissibilità.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gé• OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di tentato furto aggravato; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si invoca il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è privo di qualsiasi ragione specifica, risolvendosi in una generica proposizione di innocenza, sicchè ne va dichiarata l'inammissibilità. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 31306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris