CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva in relazione alla sussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale; disapplicazione della legge penale, nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; disapplicazione della legge penale, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; intervenuta prescrizione del reato) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6-8 sent. app.); Considerato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de