Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 1985

Cassazione n. 24274/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente Depositata in Caiwelleria SENTENZA i 9 G U. 20 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1985 , Ltu:, avverso la sentenza del 20/10/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, che insiste per l'ac- coglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, la quale ha condan- nato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici giorni di arresto, condizionalmente so- spesa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, comma 1, 221, comma 2, T.u.l.p.s., perché, nella sua qualità di presidente dell'associazione Rotimas, sita in [OSCURATO:PERSONA] del Mela e gestore della relativa sala giochi, dopo aver installato e messo in esercizio sei apparecchi videoterminali denominati Totem privi di seriali identificativi, sottoposti a sequestro amministrativo per le violazioni di cui all'art. 100, commi 6, 7, 9 lett.f-quater T.u.l.p.s., non esponeva all'interno del locale la relativa tabella prevista per i giochi proibiti.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Argomenta il difensore che l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto da reato a lui contestato, perché l'affermazione della penale responsabilità si fonda esclusivamente sul teste dell'accusa, il quale, peraltro, non aveva alcuna compe- tenza tecnica, né si era accertato che le apparecchiature sequestrate potessero rientrare nella categoria di giochi per i quali sono previsti titoli autorizzativi, trat- tandosi, invece, di meri video-terminali.

Il difensore, inoltre deduce l'illegittimità costituzionale della norma sulla cui base è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato, a fronte del carattere sproporzionato e fisso della sanzione da essa prevista; l'avviso di accertamento, inoltre, sarebbe affetto da vizi formali relativi alla violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo.

3. Il ricorso è inammissibile perché attacca profili ricostruttivi del fatto, e quindi esula dalle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, comma 1, cod. pen. 4.

Invero, in maniera convergente, i giudici di merito hanno accertato che nel circolo privato gestito dall'associazione, di cui il ricorrente è il legale rappresen- tante, vi erano sei apparecchiature "Totem" destinate al gioco, installate senza la prescritta licenza ex art. 86 T.u.l.p.s. e senza che fosse esposta, all'interno dei locali, la cd. tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, in violazione dell'art. 110, comma 1, T.u.l.p.s., ciò che integra il reato in esame, dovendosi ribadire che l'obbligo di esporre la tabella in esame si applica a "tutte le sale da biliardo o da gioco", e, con riferimento agli "altri esercizi, compresi i circoli privati", solo a quelli muniti di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del citato r.d. (cfr. Sez. 3, n. 23947 del 21/03/2023, Costantino, Rv. 284682), come, appunto, accertato nel caso in esame.

5. Nel misurarsi con le argomentazioni difensive, qui pedissequamente ripro- poste, la Corte di merito ha quindi ribadito che le apparecchiature in esame non erano semplici monitor, come opinato dal ricorrente, perché, tramite esse, si ac- cedeva al gioco proibito mediante l'inserimento di una moneta da un euro e di un codice pin, come accertato dagli operanti con l'ausilio di personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, prontamente e appositamente giunto in loco durante il sopralluogo, e come peraltro confermato da un cliente, il quale aveva sponta- neamente dichiarato di aver avuto accesso alle siot mediante, appunto, l'inseri- mento della moneta di un euro.

A fronte di tale accertamento fattuale, il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito, confezionando motivi di contenuto va- lutativo, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

6. Le residue doglianze, relative all'asserita illegittimità costituzionale "della norma sulla cui base è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato" e all'il- legittimità di un non meglio precisato avviso di accertamento, sono formulate in modo oscuro e, in ogni caso, sono del tutte prive di rilevanza rispetto al fatto oggetto del processo.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Depositata in Caiwelleria SENTENZA i 9 G U. 20 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1985 , Ltu:, avverso la sentenza del 20/10/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, che insiste per l'ac- coglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, la quale ha condan- nato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici giorni di arresto, condizionalmente so- spesa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, comma 1, 221, comma 2, T.u.l.p.s., perché, nella sua qualità di presidente dell'associazione Rotimas, sita in [OSCURATO:PERSONA] del Mela e gestore della relativa sala giochi, dopo aver installato e messo in esercizio sei apparecchi videoterminali denominati Totem privi di seriali identificativi, sottoposti a sequestro amministrativo per le violazioni di cui all'art. 100, commi 6, 7, 9 lett.f-quater T.u.l.p.s., non esponeva all'interno del locale la relativa tabella prevista per i giochi proibiti. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Argomenta il difensore che l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto da reato a lui contestato, perché l'affermazione della penale responsabilità si fonda esclusivamente sul teste dell'accusa, il quale, peraltro, non aveva alcuna compe- tenza tecnica, né si era accertato che le apparecchiature sequestrate potessero rientrare nella categoria di giochi per i quali sono previsti titoli autorizzativi, trat- tandosi, invece, di meri video-terminali. Il difensore, inoltre deduce l'illegittimità costituzionale della norma sulla cui base è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato, a fronte del carattere sproporzionato e fisso della sanzione da essa prevista; l'avviso di accertamento, inoltre, sarebbe affetto da vizi formali relativi alla violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo. 3. Il ricorso è inammissibile perché attacca profili ricostruttivi del fatto, e quindi esula dalle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, comma 1, cod. pen. 4. Invero, in maniera convergente, i giudici di merito hanno accertato che nel circolo privato gestito dall'associazione, di cui il ricorrente è il legale rappresen- tante, vi erano sei apparecchiature "Totem" destinate al gioco, installate senza la prescritta licenza ex art. 86 T.u.l.p.s. e senza che fosse esposta, all'interno dei locali, la cd. tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, in violazione dell'art. 110, comma 1, T.u.l.p.s., ciò che integra il reato in esame, dovendosi ribadire che l'obbligo di esporre la tabella in esame si applica a "tutte le sale da biliardo o da gioco", e, con riferimento agli "altri esercizi, compresi i circoli privati", solo a quelli muniti di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del citato r.d. (cfr. Sez. 3, n. 23947 del 21/03/2023, Costantino, Rv. 284682), come, appunto, accertato nel caso in esame. 5. Nel misurarsi con le argomentazioni difensive, qui pedissequamente ripro- poste, la Corte di merito ha quindi ribadito che le apparecchiature in esame non erano semplici monitor, come opinato dal ricorrente, perché, tramite esse, si ac- cedeva al gioco proibito mediante l'inserimento di una moneta da un euro e di un codice pin, come accertato dagli operanti con l'ausilio di personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, prontamente e appositamente giunto in loco durante il sopralluogo, e come peraltro confermato da un cliente, il quale aveva sponta- neamente dichiarato di aver avuto accesso alle siot mediante, appunto, l'inseri- mento della moneta di un euro. A fronte di tale accertamento fattuale, il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito, confezionando motivi di contenuto va- lutativo, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 6. Le residue doglianze, relative all'asserita illegittimità costituzionale "della norma sulla cui base è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato" e all'il- legittimità di un non meglio precisato avviso di accertamento, sono formulate in modo oscuro e, in ogni caso, sono del tutte prive di rilevanza rispetto al fatto oggetto del processo. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i
Sentenza Cassazione n. 24274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris