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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15214/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9854-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 818 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, Data pubblicazione 12/05/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2019 R.G.N. 1137/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata confermata l’ordinanza resa nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 con la quale era stato annullato il licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA], all’esito di una procedura collettiva, a [OSCURATO:PERSONA], con condanna della società alla reintegrazione e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi e spese;

2. in sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha premesso che il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato come destinatario del licenziamento sulla base del criterio delle esigenze organizzative, concordato in sede di accordi sindacali, esigenze specificate nella F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 Numero sezionale 818/2022 collocazione geografica dell'unità produttiva per la Numero di raccolta generale 15214/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 quale erano stati individuati gli esuberi e, quindi, sottratto alla comparazione con altri lavoratori sull’assunto che nella sede di Catanzaro fosse l'unico dipendente adibito alla posizione di lavoro soppressa di addetto supporto scalo; la Corte ha, poi, condiviso l'assunto del primo giudice secondo cui, sulla base del quadro probatorio emerso, nell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti non fosse configurabile una posizione di lavoro di “supporto scalo” connotata da specifiche professionalità non omogenee che ne rendessero impraticabile in radice qualsiasi comparazione con altri dipendenti con il medesimo inquadramento formale e profilo professionale del lavoratore licenziato, atteso che era stato accertato che il “capo scalo servizio” presso il detto aeroporto svolgeva, indifferentemente, mansioni relative all'organizzazione dei voli e alla gestione del personale;

3. la Corte – da quanto esposto - ne ha tratto il convincimento che la corretta applicazione dei criteri di scelta avrebbe condotto al licenziamento di un dipendente diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e, così accertata la violazione dei criteri di scelta, ha ritenuto applicabile la tutela, già riconosciuta dal primo F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 giudice, di cui al comma 4 dell'art. 18 St. lav.

Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 novellato; Data pubblicazione 12/05/2022

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con 4 motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso il lavoratore; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del ricorso si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare circostanze di fatto riferite da un testimone, oltre che “la documentazione agli atti”; il motivo è inammissibile; infatti, la sentenza impugnata è sottoposta, ratione temporis, al regime del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nonché dell’art. 348 ter, u.c., c.p.c. che preclude il ricorso per cassazione a mente di detta disposizione dell’art. 360 del codice di rito “avverso la sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado” laddove la prima sia “fondata sulle stesse ragioni, inerenti le questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”; in tale ipotesi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 decisione di primo grado e quelle poste a base della Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse Data pubblicazione 12/05/2022 sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014); la disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 60, della legge n. 92/2012, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso Cass. n. 23021 del 2014; conforme: Cass. n. 4223 del 2016); inoltre, pacificamente la censura tende ad una rivalutazione del giudizio di merito riservato ai giudici del doppio grado, com’è reso palese dall’ampio riferimento nel motivo ai materiali istruttori;

2. con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., “per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe da un lato sostenuto “la fungibilità tra il personale con qualifica di addetto supporto scalo e capo scalo servizio” e, da altro lato, avrebbe dato “per scontato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era l’unico in grado di poter gestire l’attività di rilevazione delle presenze”; la censura è infondata; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU.

Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia Data pubblicazione 12/05/2022 motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass.

SS.UU. n. 16599 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare la decisione di primo grado e il motivo di impugnazione più che dimostrare la prospettata radicale contraddittorietà dell’argomentare F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 dei giudici del merito, propone una diversa valutazione Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 – di merito appunto – su circostanze fattuali, quali la Data pubblicazione 12/05/2022 fungibilità delle mansioni;

3. col terzo motivo si denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3, l. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c."; si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombe sul lavoratore che invochi una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, mentre nella specie “il lavoratore nulla deduce né prova con riferimento al menzionato criterio delle abilitazioni/certificazioni”; la doglianza non può essere condivisa; la sentenza impugnata, nella sostanza, ha argomentato che la società ha errato a non comparare il [OSCURATO:PERSONA] con altri lavoratori in quanto le sue mansioni erano da considerare fungibili rispetto a quelle svolte da altri dipendenti “con il medesimo inquadramento formale e profilo professionale del lavoratore licenziato”; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 invero quella che viene talvolta definita come “prova Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 di resistenza” ha senso quando si discute della corretta Data pubblicazione 12/05/2022 applicazione di un criterio di scelta laddove il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori licenziati indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017; Cass. n. 13871 del 2019); invece il motivo in esame non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata, che appunto sono ravvisabili nella esclusione di ogni comparazione con personale invece ritenuto fungibile dalla Corte del merito, per cui la critica non risulta pertinente rispetto al decisum (in controversie analoghe v.

Cass. n. 17195 del 2020; più di recente: Cass. n. 10515 e 10522 del 2022);

4. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, per avere la sentenza trascurato di considerare, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, fissata dalla sentenza in 12 mensilità, i criteri fissati dall'art. 5 legge n. 223 del 1991, avuto riguardo alle dimensioni dell’attività economica, della F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 profonda situazione di crisi che aveva condotto alla Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 procedura di licenziamento collettivo e alla percezione Data pubblicazione 12/05/2022 di una indennità di mobilità da parte del [OSCURATO:PERSONA]; la censura è infondata; a norma del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012, in caso di violazione di criteri di scelta, "si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18" e dunque, come previsto da tale ultima disposizione, "il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione [....] In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"; la sentenza impugnata, confermando la sentenza resa in fase di opposizione, ha esattamente applicato la tutela di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come sostituito dalla legge n. 92 del 2012, riconoscendo, oltre alla reintegra, l'indennità risarcitoria nella misura massima consentita dal F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 medesimo quarto comma citato, senza possibilità di una Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 diversa graduazione; Data pubblicazione 12/05/2022

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 Numero sezionale 818/2022 ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-Numero di raccolta generale 15214/2022bis Data pubblicazione 12/05/2022 dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9854-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 818 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, Data pubblicazione 12/05/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2019 R.G.N. 1137/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata confermata l’ordinanza resa nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 con la quale era stato annullato il licenziamento intimato da [OSCURATO:SOCIETA], all’esito di una procedura collettiva, a [OSCURATO:PERSONA], con condanna della società alla reintegrazione e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre contributi e spese; 2. in sintesi e per quanto qui ancora interessa, la Corte ha premesso che il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato come destinatario del licenziamento sulla base del criterio delle esigenze organizzative, concordato in sede di accordi sindacali, esigenze specificate nella F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 Numero sezionale 818/2022 collocazione geografica dell'unità produttiva per la Numero di raccolta generale 15214/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 quale erano stati individuati gli esuberi e, quindi, sottratto alla comparazione con altri lavoratori sull’assunto che nella sede di Catanzaro fosse l'unico dipendente adibito alla posizione di lavoro soppressa di addetto supporto scalo; la Corte ha, poi, condiviso l'assunto del primo giudice secondo cui, sulla base del quadro probatorio emerso, nell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti non fosse configurabile una posizione di lavoro di “supporto scalo” connotata da specifiche professionalità non omogenee che ne rendessero impraticabile in radice qualsiasi comparazione con altri dipendenti con il medesimo inquadramento formale e profilo professionale del lavoratore licenziato, atteso che era stato accertato che il “capo scalo servizio” presso il detto aeroporto svolgeva, indifferentemente, mansioni relative all'organizzazione dei voli e alla gestione del personale; 3. la Corte – da quanto esposto - ne ha tratto il convincimento che la corretta applicazione dei criteri di scelta avrebbe condotto al licenziamento di un dipendente diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e, così accertata la violazione dei criteri di scelta, ha ritenuto applicabile la tutela, già riconosciuta dal primo F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 giudice, di cui al comma 4 dell'art. 18 St. lav. Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 novellato; Data pubblicazione 12/05/2022 4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con 4 motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso il lavoratore; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare circostanze di fatto riferite da un testimone, oltre che “la documentazione agli atti”; il motivo è inammissibile; infatti, la sentenza impugnata è sottoposta, ratione temporis, al regime del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nonché dell’art. 348 ter, u.c., c.p.c. che preclude il ricorso per cassazione a mente di detta disposizione dell’art. 360 del codice di rito “avverso la sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado” laddove la prima sia “fondata sulle stesse ragioni, inerenti le questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”; in tale ipotesi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 decisione di primo grado e quelle poste a base della Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse Data pubblicazione 12/05/2022 sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014); la disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 60, della legge n. 92/2012, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso Cass. n. 23021 del 2014; conforme: Cass. n. 4223 del 2016); inoltre, pacificamente la censura tende ad una rivalutazione del giudizio di merito riservato ai giudici del doppio grado, com’è reso palese dall’ampio riferimento nel motivo ai materiali istruttori; 2. con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., “per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe da un lato sostenuto “la fungibilità tra il personale con qualifica di addetto supporto scalo e capo scalo servizio” e, da altro lato, avrebbe dato “per scontato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era l’unico in grado di poter gestire l’attività di rilevazione delle presenze”; la censura è infondata; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia Data pubblicazione 12/05/2022 motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per confermare la decisione di primo grado e il motivo di impugnazione più che dimostrare la prospettata radicale contraddittorietà dell’argomentare F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 dei giudici del merito, propone una diversa valutazione Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 – di merito appunto – su circostanze fattuali, quali la Data pubblicazione 12/05/2022 fungibilità delle mansioni; 3. col terzo motivo si denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 3, l. n. 223 del 1991, con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, della legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c."; si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombe sul lavoratore che invochi una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, mentre nella specie “il lavoratore nulla deduce né prova con riferimento al menzionato criterio delle abilitazioni/certificazioni”; la doglianza non può essere condivisa; la sentenza impugnata, nella sostanza, ha argomentato che la società ha errato a non comparare il [OSCURATO:PERSONA] con altri lavoratori in quanto le sue mansioni erano da considerare fungibili rispetto a quelle svolte da altri dipendenti “con il medesimo inquadramento formale e profilo professionale del lavoratore licenziato”; F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 invero quella che viene talvolta definita come “prova Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 di resistenza” ha senso quando si discute della corretta Data pubblicazione 12/05/2022 applicazione di un criterio di scelta laddove il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori licenziati indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017; Cass. n. 13871 del 2019); invece il motivo in esame non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata, che appunto sono ravvisabili nella esclusione di ogni comparazione con personale invece ritenuto fungibile dalla Corte del merito, per cui la critica non risulta pertinente rispetto al decisum (in controversie analoghe v. Cass. n. 17195 del 2020; più di recente: Cass. n. 10515 e 10522 del 2022); 4. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, per avere la sentenza trascurato di considerare, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, fissata dalla sentenza in 12 mensilità, i criteri fissati dall'art. 5 legge n. 223 del 1991, avuto riguardo alle dimensioni dell’attività economica, della F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 profonda situazione di crisi che aveva condotto alla Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 procedura di licenziamento collettivo e alla percezione Data pubblicazione 12/05/2022 di una indennità di mobilità da parte del [OSCURATO:PERSONA]; la censura è infondata; a norma del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012, in caso di violazione di criteri di scelta, "si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18" e dunque, come previsto da tale ultima disposizione, "il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione [....] In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"; la sentenza impugnata, confermando la sentenza resa in fase di opposizione, ha esattamente applicato la tutela di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, come sostituito dalla legge n. 92 del 2012, riconoscendo, oltre alla reintegra, l'indennità risarcitoria nella misura massima consentita dal F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 medesimo quarto comma citato, senza possibilità di una Numero sezionale 818/2022 Numero di raccolta generale 15214/2022 diversa graduazione; Data pubblicazione 12/05/2022 5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 9854/2020 Numero sezionale 818/2022 ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-Numero di raccolta generale 15214/2022bis Data pubblicazione 12/05/2022 dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Sentenza Cassazione n. 15214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris