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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29381/2023

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a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 24 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo del ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, i precedenti penali che gravano l'imputato e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. :281590).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei mol:ivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 24 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo del ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, i precedenti penali che gravano l'imputato e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. :281590). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei mol:ivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 m
Sentenza Cassazione n. 29381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris