CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 00041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] UFFICIO Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4822/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati p e r legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALERMO n. 3100/2022 depositata il 11/07/2022. R.g. n. 48222 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 18/11/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all’esecuzione, dinanzi al Giudice di pace di Palermo, avverso un decreto di liquidazione dei compensi di ausiliario del giudice in favore dell’ingegnere MaurizioDi Paola; l’opposizione venne rigettata dal Giudice di pace , nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA]; i Cirrincione – [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la sentenza dinanzi al Tribunale di Palermo; il Tribunale, nel ricostituito contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3100 del 11/07/2022, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza del giudice d’appello propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi,i Cirrincione – [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisioneed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; Considerato che iricorrenti propongono i seguenti motivi di impugnazione: primomotivo: ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2946 c.c., dell’art. 2953 c.c.; iricorrenti sostengono, con tale motivo , che , stante l’immediata esecutività del decreto di liquidazione, risalente sostanzialmente alla sua emanazione, nell’anno 2005, e precisamente il 6/08/2005, e in carenza di un’opposizione tempestiva avverso di esso, con conseguente sua stabilizzazione quantomeno alla data del 6/08/2006, alla successiva data di spedizione in forma esecutiva, R.g. n. 48222 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3di 5 effettuata nei loro confronti il 27/11/2018, era maturato il termine ordinario di prescrizione; secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, c.p.c. dell’art. 91 c.p.c., per essere stati gravati, essi ricorrenti, dell’obbligo delle spese di lite nonché per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, per essere stato posto a loro carico il raddoppio del contributo unificato; ilprimo motivo presenta marcati profili di carenza di specificità, poiché nulla viene esposto nelle censure, pur estese, circa il procedimento giudiziale in cui il titolo esecutivo, costituito da un decreto di liquidazione delle competenze in favore del consulente tecnico di ufficioDi Paola, venne a formarsi; invero,nell’esposizione delle censure è soltanto accennato che il procedimento giudiziale era di natura cautelare (si veda l’inciso in parentesi alla pag. 11 del ricorso: se ne fa discendere l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini), ma null’altro è indicato in ordine all’esito finale diesso e all’eventuale procedimento di merito , cosicché nulla è possibile determinare sull’effettiva maturazione della dedotta prescrizione ordinaria; il motivo, segnatamente,non rispetta il requisito di contenuto forma di cui all’art. 366, comma primo, n. 3), come risultante a seguito delle modifiche al testo dell’articolo 366 codice di rito civile apportate dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione notificato dopo il 1/01/2023; la norma nell’attuale formulazione, applicabile nella specie, prevede che «Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità: 1)…; 2…; 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziale alla illustrazione dei motivi di ricorso» con la conseguenza che il ricorrente, nella redazione dell’atto d’impugnazione di legittimità, non più limitarsi, come in precedenza, alla sommaria esposizione dei R.g. n. 48222 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4di 5 fatti della causa, con l’ulteriore corollario della necessità dimaggiore specificità della individuazione dei fatti ancora rilevanti in sede di legittimità, in essi inclusi, come nella specie, i fatti processuali e segnatamente l’ambito processuale nel quale il provvedimento costituente titolo esecutivo si era formato; sul punto, in tema della rilevanza di controllo dei requisiti di contenuto forma (sebbene con riferimento alla previgente, e meno stringente, formulazione dell’art. 366, comma primo n. 3 c.p.c.) si veda, anche per la compiuta disamina della materia alla luce della giurisprudenza CEDU, Cass. n. 1352 del 12/01/2024 Rv. 669797 - 01; il secondo motivo è inammissibile nella parte riguardante il raddoppio del contributo unificato, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, posto che la questione della sua debenza è attribuita alla giurisdizione tributaria (Sez. U n.4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 02) e per il resto esso costituisce un cosiddettonon motivo, ovvero un esito meramente sperato in ordine a una diversa soluzione della lite, che avrebbe comportato una diversa regolazione delle spese processuali; in conclusione, il ricorso è,per quanto motivato, inammissibile; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase , poiché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato e non ha svolto alcuna attività difensiva; deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti e in favore del co mpet ente Ufficio di merito , R.g. n. 48222 del 2023; Ad. 18/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5di 5 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,