CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Euro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 254/2024 depositatail 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22311/2024Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 15470/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 18.3.2024 la Corte d’Appello di Torino rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Novara e con la quale era stata rigettata la domanda dallostesso proposta diretta ad accertare l’inadempimento di Euro InternationalInc. alle obbligazioni nascenti da un contratto di prestazione di servizistipulato in data 6.3.2016.L’appellante aveva ivi dedotto che il contratto prevedeva servizi diretti allapartecipazione al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2016verso il corrispettivo di euro 200.000 e che tra le relative condizioni eraprevisto che l’equipaggio della vettura fosse composto dal Roda stessoinsieme al pilota [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, in occasione della gara‘[OSCURATO:PERSONA]’ era stato sostituito da altro per scelta della sola EuroInternational Inc. in violazione degli accordi. L’appellante aveva, dunque,insistito per l’accertamento dell’indicato inadempimento della contropartee per la condanna alla restituzione della somma versata per la predettagara e pari ad euro 30.000.La convenuta appellata, costituitasi, aveva negato che la presenza delpilota Mondini fosse stata prevista quale oggetto di obbligazionecontrattuale ed aveva, pertanto, escluso il proprio inadempimentochiedendo il rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, rilevando l’inadempimento come dedotto dalRoda, ma negandone il carattere di gravità, rigettava l’appelloconfermando la sentenza di primo grado.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in ununico complesso motivo, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA]. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 22311/2024Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 15470/2026Data pubblicazione 20/05/2026L’atto depositato dalla controricorrente non può qualificarsi memoria indifetto dei relativi requisiti di legge.MOTIVI DELLA DECISIONECon un unico motivo complesso parte ricorrente denuncia la «violazione efalsa applicazione dell’art.1455 c.c. in relazione all’art.360 primo comman.3 c.p.c.».Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente rigettato la domanda dirisoluzione del contratto pur avendo riconosciuto l’inadempimento dellacontroparte consistito nella modifica unilaterale dell’equipaggio.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La motivazione della sentenza impugnata non è idoneamente censurata.La doglianza svolta si incentra sul fatto che l’art. 1455 c.c. impone diverificare la gravità dell’inadempimento ‘avuto riguardo all’interessedell’altra parte’ secondo quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza diquesta Corte (in tal senso Cass. n. 15363/2010 citata dallo stessoricorrente, ma anche ex plurimis Cass. n.8212/2020 e Cass. n.4022/2018) e che nella specie tale interesse non è stato tenuto inconsiderazione.La corte d’appello, tuttavia, ha chiarito in sentenza che ‘la domanda dirisoluzione del contratto presuppone l’accertamento della non scarsaimportanza dell’inadempimento della prestazione non eseguita, valutatasulla base della sua incidenza sull’equilibrio sinallagmatico del rapportocontrattuale…’; e ha altresì osservato che il Roda ha omesso di specificarenei propri atti ‘le ragioni per le quali la mancata inclusione del pilotaMondini all’interno del proprio team di gara avesse inciso in modopreponderante sull’equilibrio sinallagmatico del rapporto al punto dacomportarne la risoluzione’ indicando, peraltro, che sarebbe statoNumero registro generale 22311/2024Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 15470/2026Data pubblicazione 20/05/2026necessario che il Roda avesse allegato elementi descrittivi della figura delpilota dai quali dedurre l’importanza particolare della presenza dello stessotra i membri dell’equipaggio.In tal modo il giudice del gravame ha dimostrato di aver tenuto in debitaconsiderazione l’interesse del Roda all’esecuzione del contratto, interesseche era sotteso al mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico delrapporto.Tuttavia, poiché la disposizione di cui all’art. 1455 c.c. richiede un giudizioconcreto ed effettivo di non scarsa importanza -giudizio che non puòprescindere dalla previa individuazione da parte del giudice dei parametridi riferimento, sui quali esso deve fondarsi (Cass. n.13784/2024)- ilgiudice del gravame ha dato specificatamente atto in motivazione che iparametri sulla base dei quali il giudizio di importanza avrebbe potutoessere svolto non erano stati forniti in causa dal Roda che vi avevainteresse.I suddetti parametri, a fronte di inadempimenti reciproci e del contestocomplessivo del loro operare, dovevano, e devono, consentire diindividuare l’inadempimento della controparte come prevalente, sotto ilprofilo della gravità, e come importante, avuto riguardo all’interessedell’altro contraente.Essi naturalmente non potevano, e non possono, prescindere dalleemergenze di causa con la conseguenza che l’inadempimento prevalentedeve essere giustificato e compatibile con le risultanze istruttorie, mentrenon può essere identificato all’esito di una verifica in termini astratti(Cass. n.33268/2024).D’altra parte, la mera valutazione della gravità dell'inadempimento ai finidella risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensidell'art. 1455 cod. civ., come richiesta, costituisce questione di fatto,Numero registro generale 22311/2024Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 15470/2026Data pubblicazione 20/05/2026rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass.n.12182/2020, Cass. n.6401/2015).Sotto altro profilo parte ricorrente inammissibilmente censura la «omessae/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia».All’inammissibilità e infondatezza dell’unico complesso motivo consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 22311/2024Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 15470/2026Data pubblicazione 20/05/2026