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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 09773/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 13455-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1 presso lo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 13647/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2024 R.G.N. 23329/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13455/2024 Cron.

Rep.

Ud.04/03/2025 CC L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata in data 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove in dispositivo è stato condannato il Verini (parte soccombente) al pagamento dellespese, ma non è stata disposta la distrazione a favore del difensore, come richiesto nella memoria tempestivamente depositata.

Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] che non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di rinunzia, preso atto che sulla medesima istanza di correzione la Corte di Cassazione ha già provveduto con ordinanza n. 27308 del 2024, depositata il 22.10.2024.

P.Q.M Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza di correzione dell’errore materiale.

Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13455-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1 presso lo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 13647/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2024 R.G.N. 23329/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13455/2024 Cron. Rep. Ud.04/03/2025 CC L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata in data 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (anche quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove in dispositivo è stato condannato il Verini (parte soccombente) al pagamento dellespese, ma non è stata disposta la distrazione a favore del difensore, come richiesto nella memoria tempestivamente depositata. Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] che non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di rinunzia, preso atto che sulla medesima istanza di correzione la Corte di Cassazione ha già provveduto con ordinanza n. 27308 del 2024, depositata il 22.10.2024. P.Q.M Dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza di correzione dell’errore materiale. Così deciso in Roma n
Sentenza Cassazione n. 09773/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris