CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2025
Cassazione n. 17249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui in data 25.7.2025 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione della disciplina della continuazioneai reati giudicati con cinque sentenze irrevocabili;Rilevato che la richiesta è stata rigettata dal giudice dell’esecuzione sulla base dellaeterogeneità dei reati, del diverso luogo di commissione, delle diverse modalità dei fatti chesono divisi l’uno dall’altro da almeno un anno, nonché della irrilevanza del certificato ditossicodipendenza prodotto, che risale al 2014 laddove l’ultimo reato è stato commesso nel2009;Considerato che il ricorso contesta genericamente un vizio di mancanza di motivazionee che censura, più in particolare, la sola valutazione di irrilevanza dello stato ditossicodipendenza, in ragione del fatto che l’ultima condanna riguarda il reato di cessione disostanza stupefacente;Ritenuto che si tratti di censure palesemente inidonee a invalidare la esaustivamotivazione del tribunale, la quale si fonda ragionevolmente sulla mancanza di certificazionedel dedotto stato di tossicodipendenza e comunque è conforme al consolidato orientamentodi legittimità secondo cui l’eventuale stato di tossicodipendenza, in assenza – come nel casodi specie – degli altri indici sintomatici della continuazione, non sarebbe sufficiente agiustificare il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso (cfr. Sez. 2, n. 22493 del21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391 -01);Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.