CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 26/0/2025, con la quale il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto già concesso ad [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» insiste nel prospettare l'estinzione del reato in epoca precedente alla revoca; che l'affermazione meramente reiterata e già valutata nel provvedimento impugnato, con il quale il ricorso non si confronta, è erronea sotto un duplice profilo; l'estinzione del reato dopo il passaggio in giudicato non è contemplato dall'art. 172 cod. pen., norma alla quale il ricorrente fa richiamo, e l'art. 172 cod. pen., che prevede solo l'estinzione della pena entro un termine decorrente dalla data in cui essa è eseguibile (e tale non è sinora stata in virtù del beneficio dell'indulto) ed esclude comunque tale effetto estinto quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così clec4o il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]