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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16777/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. ; ritenuto al riguardo che la Corte territoriale, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, nel negare le circostanze attenuanti, ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente; considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489); con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si osserva che il giudice, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha fatto richiamo al numero totale di dosi di sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta, del valore di euro 300,00; osservato quindi che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410) ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente D H i ,1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. ; ritenuto al riguardo che la Corte territoriale, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, nel negare le circostanze attenuanti, ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente; considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489); con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si osserva che il giudice, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha fatto richiamo al numero totale di dosi di sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta, del valore di euro 300,00; osservato quindi che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410) ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente D H i ,1
Sentenza Cassazione n. 16777/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris