CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 14038 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14038del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A18 H501L ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSO SVR60L02 B842C ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : LSA LSS68T70 H501Z) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- ADER - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 557/2022, pubblicatain data 14 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- tale e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] (AdER), conte- stando una serie di crediti per sanzioni amministrative iscritti a ruolo dalla prima, in base ai quali la seconda aveva iscritto fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere competente il Tribunale di Roma. Su appello dello Zambotti, il Tribunale di Roma, ritenuta la com- petenza del giudice di pace, decidendo quale giudice di secondo grado, ha comunque rigettato la domanda nel merito. Ricorre lo Zambotti, sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi l’AdER e [OSCURATO:PERSONA], la quale propone altresì ricorso in via incidentale sulla base di un unico motivo. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « viola- zione e falsa applicazione delle norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpccon riguardo agli artt. 320 - 319 cpc, 112 cpc – 345 cpc – 168 bis cpc –436 cpc – d. lgs n. 150/2011 ». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione delle norme di dirittoex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 320 -d. lgs n. 150/2011». I due motivi del ricorso principale sono giuridicamente e logi- camente connessi e possono, pertanto, essere esaminati con- giuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il ricorrente sostieneche il rigetto nel merito del la propria do- manda sarebbe avvenuto sulla base di documentazione (in par- ticolare: le relate di notifica delle cartelledi pagamento poste a base del provvedimento di fermo amministrativo contestato) prodotta tardivamente da AdER, in quanto tale amministrazione non si sarebbe costituita tempestivamente nel giudizio davanti al giudice di pace, entro la prima udienza, ai sensi dell’art. 320 c.p.c.. 1.1Va in primo luogo chiarito che, essendo state contestate le sanzioni amministrative poste a base delle cartelle di paga- mento notificate al ricorrente e del successivo provvedimento di fermo amministrativo, sia per la mancata notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni (con conseguente de- dotta estinzione della pretesa sanzionatoria), sia per la succes- siva eventuale prescrizione dei relativi crediti, in virtù dell’omessa notificazione delle cartelle di pagamento, il tribu- nale ha ritenuto applicabile all’intera controversia l’art. 7, comma 7,del decreto legislativo n. 150 del 2011 e, in merito a tale questione non vi sono specifiche censure nel ricorso. Tanto premesso, secondo il tribunale la documentazione rela- tiva alla notificazione dei verbali di accertamento delle infra- zioni, delle relative cartelle di pagamento e del successivo prov- vedimento di fermo amministrativo, deve ritenersi regolar- mente prodotta, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto legi- slativo n. 150 del 2011, in quanto tale disposizione non prevede un termine perentorio per la produzione della documentazione relativa alle sanzioni amministrative in contestazione. Il ricorrente sostiene, invece, che, a tal fine, sarebbe comunque necessaria la tempestiva costituzione in giudizio dell’ammini- strazione convenuta, che, nella specie, sarebbe stata in realtà tardiva. L’assunto del ricorrente è infondato in diritto. Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, «il ter- mine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'im- pugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall’Amministrazione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019, Rv. 654292 –01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021, Rv. 661443 –02) e, anzi, a tal fine «non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della [OSCURATO:PERSONA]- zione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emit- tente» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16772 del 13/06/2023, Rv. 668051 –01). Dunque, la tempestività della costituzione in giudizio di AdER, ai fini del deposito della documentazione di cui all’art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2011, è circostanza irrile- vante: ne consegue, altresì, l’infondatezza delle ulteriori cen- sure di violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto la de- cisione del giudice di secondo grado risulta giuridicamente e logicamente idonea a rispondere in modo coerente e completo alle argomentazioni avanzate dal ricorrente nel giudizio di ap- pello,mentre è del tutto ininfluente la questione della tardiva produzione dei documenti di cui si discute, nel giudizio di ap- pello, una volta escluso che gli stessi fossero stati irregolar- mente prodotti nel giudizio davanti al giudice di pace. 1.2Inoltre, può ulteriormente osservarsi che, in merito alla tar- diva costituzione di AdER nel giudizio davanti al giudice di pace, il ricorso presenta insuperabili profili di inammissibilità, prima ancora che di infondatezza in diritto. Il ricorrente sostiene che AdER non si sarebbe costituita nel corso della prima udienza tenuta davanti al giudice di pace, in Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 data 7 ottobre 2019, ma lo avrebbe fatto successivamente e, quindi, tardivamente. AdER sostiene, al contrario, che in realtà l’udienza del 7 ottobre 2019 non si sarebbe mai tenuta, in quanto oggetto di un rinvio di ufficio e che la sua costituzione sarebbe avvenuta entro la data dell’effettiva prima udienza. Secondo il ricorrente, la costituzione sarebbe comunque tar- diva, anche in caso di rinvio di ufficio dell’udienza di prima com- parizione da parte del giudice di pace. Orbene, in primo luogo nel ricorso non è adeguatamente e chia- ramente precisato se l’udienza del 7 ottobre 2019 venne in realtà tenuta o meno dal giudice di pace e se il suo rinvio, quindi, avvenne con provvedimento adottato in quella stessa udienza o se, al contrario, l’udienza non venne mai tenuta e fu rinviata per impedimenti o, comunque, sulla base di provvedi- menti emessi fuori udienza. La circostanza è decisiva, in quanto non vi sono dubbi che, poi- ché nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione del convenuto può avvenire anche nel corso della prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 319 e 320 c.p.c. (nella formu- lazione applicabile ratione temporis), se tale udienza non si tenga affatto (e sia, quindi, rinviata di ufficio in virtù di dispo- sizione di legge o di provvedimento adottati al di fuori di essa), la costituzione entro la prima udienza effettivamente tenuta dal giudice di pace deve ritenersi senz’altro tempestiva. Parte ri- corrente sembra, in qualche modo, sostenere che la costitu- zione del convenuto dovrebbe avvenire comunque entra la data originariamente fissata per la prima udienza, anche in caso di rinvio di ufficio della stessa senza che essa sia tenuta: ma sotto tale aspetto i suoi assunti sono senz’altro infondati in diritto. D’altra parte, neanche dalla trascrizione del contenuto dell’estratto SICID del procedimento davanti al giudice di pace, contenuta nel ricorso, è possibile comprendere se l’udienza del Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 7 ottobre 2019 si sia effettivamente tenuta (anzi sembrerebbe addirittura il contrario). Di conseguenza, con riguardo a tale profilo, il ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con l’unico motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] si denunzia «violazione e falsa applicazione della normativa sulla legittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alla notificazione delle cartelle e dell’avviso di intimazione in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dovrebbe escludersi la sua legitti- mazione passiva in ordine alle censure avanzate da parte ricor- rente, in quantoil provvedimento impugnato sarebbe atto di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso incidentale è infondato. È sufficiente, in proposito, rilevare: a) che lo Zambotti ha contestato anche il credito di [OSCURATO:PERSONA]- pitale derivante dalle sanzioni amministrative, per l’omessa no- tificazione dei verbali di accertamento delle relative infrazioni e in relazione a tale contestazione, trattandosi di opposizione cd. recuperatoria (si veda, in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01 e successive con- formi), la legittimazione necessaria passiva spetta senz’altro anche (anzi, in primo luogo) all’ente creditore; b) che, in ogni caso, anche per le contestazioni attinenti alla eventuale successiva estinzione del credito, dopo la notifica- zione della cartella di pagamento, qualificabili in termini di op- posizione all’esecuzione ovvero, come nella specie, venendo in rilievo un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli re- gistrati, quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, sebbene la legittimazione necessaria passiva spetti all’agente della riscossione quale soggetto titolare in via esclu- siva dell’azione esecutiva, avendo quest’ultimo l’onere di Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sen- tenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate), ciò non impedisce al debitore di evocare in giudizio anche l’ente creditore:in tal caso, potrebbe al più (e almeno in determinati casi) rivelarsi, infatti,superflua l’evocazione in giu- dizio dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 – 01 , in motivazione; Sez. 3, Ordinanza n. 6204 del 7/03/2024). 3.Sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso inciden- tale. Ric. n. 14038/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con ri- guardo alla posizione di AdER. Le spese del giudizio di legittimità possono essere, invece, in- tegralmente compensate tra il ricorrente principale e la ricor- rente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA], sussistendo motivi suf- ficienti a tal fine, in virtù della reciproca soccombenza parziale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sia con riguardo al ricorso principale che a quello incidentale. Per questi motivi La Corte: - rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale ; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltreeventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel