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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34783/2021

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guente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 8089-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1898 SPA ; - intimati - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] 1898 SPA , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] ;- controricorrenti all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1898 SPA ; - intimati - avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/02/2019;R.G.N. 8089/20 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] l'atto di rinuncia pervenuto a mezzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal!' avv.to IACOBONI difensore del ricorrente; premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 236/19 emessa dalla Corte di Appello di Ancona e depositata in data 19/2/2019; rilevato che la rinuncia pervenuta a mezzo PCT il 19/10/2021, è sottoscritta digitalmente dall' avv.to IACOBONI difensore del ricorrente e che la stessa è stata contestualmente accettata dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato con l'art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazion ll'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma, 16/11/2021. esidente elo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 8089-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1898 SPA ; - intimati - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] 1898 SPA , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] ;- controricorrenti all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1898 SPA ; - intimati - avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/02/2019;R.G.N. 8089/20 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] l'atto di rinuncia pervenuto a mezzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal!' avv.to IACOBONI difensore del ricorrente; premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 236/19 emessa dalla Corte di Appello di Ancona e depositata in data 19/2/2019; rilevato che la rinuncia pervenuta a mezzo PCT il 19/10/2021, è sottoscritta digitalmente dall' avv.to IACOBONI difensore del ricorrente e che la stessa è stata contestualmente accettata dalla controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato con l'art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazion ll'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma, 16/11/2021. esidente elo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34783/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris