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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13868/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/07/2020 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all'art.589 bis, commi 2 e 6, cod. pen. commesso in Tortoreto il 18 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), considerato che alle pagg.4-5 il giudice di merito mostra di aver esaminato gli elementi evidenziati dalla difesa e ha, comunque, indicato il grado della colpa particolarmente elevato quale elemento negativo; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/07/2020 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all'art.589 bis, commi 2 e 6, cod. pen. commesso in Tortoreto il 18 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), considerato che alle pagg.4-5 il giudice di merito mostra di aver esaminato gli elementi evidenziati dalla difesa e ha, comunque, indicato il grado della colpa particolarmente elevato quale elemento negativo; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis