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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09373/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO OSSERVA1.

L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Toufik, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più reati, tra i quali quelli puniti e previsti dall'art. 189, c. 6 e 7, codice strada (capo e, in Pantigliate il 13 febbraio 2016).

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006).

Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, dedotto l'erronea qualificazione giuridica limitatamente ai fatti contestati al capo e) della rubrica, ma la rinuncia ai motivi diversi dalla dosimetria della pena concordata implica anche quella a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 277196, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale rìproposizione del precedente strumento deflattivo; sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 278006).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] la Fe r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO OSSERVA1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Toufik, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più reati, tra i quali quelli puniti e previsti dall'art. 189, c. 6 e 7, codice strada (capo e, in Pantigliate il 13 febbraio 2016). 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006). Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, dedotto l'erronea qualificazione giuridica limitatamente ai fatti contestati al capo e) della rubrica, ma la rinuncia ai motivi diversi dalla dosimetria della pena concordata implica anche quella a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 277196, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, c. 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale rìproposizione del precedente strumento deflattivo; sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 278006). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] la Fe r
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