CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 34862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 18/03/2026 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 novembre 2025 dalTribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 628,secondo comma, cod. pen.2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 438 e 442 cod. proc. pen., per quel che concernel’utilizzazione, ai fini dell’affermazione di responsabilità, del referto di prontosoccorso, mai ritualmente acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero, masemplicemente trasmesso dalla polizia giudiziaria alla Cancelleria del Tribunale.2.2. Violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen., in relazione alla mancatariqualificazione come delitto tentato, apparendo chiaramente ex actis che i calci epugni e gli sputi e i morsi dell’imputata non avevano mai raggiunto i propribersagli.2.3. Violazione dell’art. 628 cod. pen. e mancanza della motivazione (rubricatidistintamente come motivi nn. 3-4, poi illustrati in maniera unitaria), riguardo allaribadita sussistenza dell’elemento soggettivo, posto che le intemperanzedell’imputata, nell’attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, non erano dirette néad assicurarsi il possesso della refurtiva, né a darsi alla fuga.3. È stata trasmessa dal padre dell’imputata, missiva di quest’ultima con cuisi invoca un trattamento sanzionatorio meno severo.4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è infondato.Come chiaramente esposto dalla stessa ricorrente, la certificazione medicaera stata acquisita agli atti il 30 settembre 2025 e, dunque, prima dellapresentazione della richiesta di rito abbreviato, avvenuta solo il successivo 26novembre. Il referto deve considerarsi, dunque, parte integrante della provvistaprobatoria ritualmente utilizzabile contra reum dal Giudice dell’udienzapreliminare.Ai sensi dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, «ai fini delladeliberazione, il giudice utilizza tutti gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art.416, comma 2, la documentazione di cui all’art. 419, comma 3, e le prove assuntenell’udienza».Giova sottolineare, come criterio interpretativo dirimente rispetto allaquestione agitata dalla difesa, che, nell’ambito dell’udienza preliminare, tutti gliun incidente probatorio o in sede cautelare: verbali, notifiche, avvisi, istanze, etc.)sono fisicamente contenuti in quello che la prassi conosce come “il fascicolo delpubblico ministero”, nel quale, confluiscono via via anche le indagini cosiddette“suppletive”, previste dal citato comma 1-bis dell’art. 442 cod. proc. pen. Datal’architettura del nostro sistema processuale, il giudice dell’udienza preliminare (e,prima ancora, il giudice per le indagini preliminari) non dispongono, al contrariodel giudice del dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen., di un “proprio” fascicolo;al più, potranno aversi mere copie degli atti, prive di una loro specifica identitàprocedimentale (al giudice dell’udienza predibattimentale, viceversa, alla lucedella nitida disposizione di cui all’art. 553 cod. proc. pen., vengono trasmessi siail fascicolo del pubblico ministero, sia il fascicolo per il dibattimento, formato dalmedesimo ufficio requirente).Peraltro, «l’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini di prova degli attiindicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad unaintegrazione probatoria […]» (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.).Nel caso di specie, l’evidente connotazione di atti di indagine suppletiva chepresenta la documentazione sanitaria trasmessa in limine dagli operanti e ilcarattere abdicativo della richiesta di rito premiale (successiva all’acquisizionedella documentazione medica e priva di sollecitazioni formali a “difendersiprovando” anche in parte qua) impediscono di condividere la ricostruzionesistematica prospettata dalla ricorrente.3. Le ulteriori censure reiterano doglianze già correttamente disattese, nellapienezza della giurisdizione di merito, dai giudici di appello e non superano,pertanto, la soglia di ammissibilità.3.1. La complessiva «condotta aggressiva» (caratterizzata, cioè, daSez. 2, n. 36178 del 14/09/2021, Randazzo, Rv. 281966-01; Sez. 2, n. 8961 del16/02/2016, Bellomo, Rv. 266101-01) risulta compiutamente accertata nei dueprecedenti gradi di giudizio («l’imputata aveva ammesso […] di avere tentatosoltanto di divincolarsi al momento del fermo, pur riconoscendo di avere sputatoe tentato di mordere uno dei vigilanti», «atti violenti esercitati dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti degli addetti alla vigilanza, che venivano aggrediti dalla donna con calcie pugni, sputi e morsi»).La reazione dell’imputata successivamente all’impossessamento dellarefurtiva, con ogni evidenza, integra, dunque, una condotta di «violenza eminaccia» rilevante ex art. 628, secondo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 34952 del19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic,Rv. 283847-01).3.2. Sulla scorta di questa descrizione dei fatti (che esclude la natura disemplici «escandescenze» delle condotte di [OSCURATO:PERSONA]), appare analogamenteevidente come la condotta aggressiva fosse consapevolmente diretta adassicurarsi il possesso degli alcolici rubati e/o a garantirsi l’impunità, liberandosidagli addetti alla sicurezza prima dell’arrivo degli operanti (cfr. Sez. 2, n. 11135del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858-01).4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e la ricorrente condannata,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]