CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 26193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to l'istanza - presentata nell'interesse diXXXXXXXXXXXXXX -volta ad ottenere la declaratoria di illegittimo rilascio deicertificati del Casellario giudiziale, a lui riferiti, depositati nei giudizi civili dallacontroparteXXXXXXXXXXXXXXXX nonché la “distruzione e/o anonimizzazione”dei predetti certificati nonché la cancellazione di tutti i dati a suo nome contenutinel Casellario giudiziale.A ragione della decisione osserva che la richiesta è sfornita di prova,risultando che entrambi i certificati sono stati rilasciati a seguito di “richiestadell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia” e non “a richiesta di soggettiprivati”.Evidenzia ancora che il giudice adito non ha competenza in ordine all'utilizzoasseritamente illecito dei certificati legittimamente rilasciati e che lacancellazione non può essere disposta perché non fondata sulla mancatarispondenza delle iscrizioni alla normativa vigente, bensì sulla disapplicazionedella medesima normativa, che nella sua attuale formulazione consente, senzacontrastare con l'art. 8 Conv. EDU, la conservazione del dato giudiziario fino alcompimento del centesimo anno di età o decorsi 15 anni dal decesso.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX articolando tre motivi.2.1. Con il primo deduce omessa valutazione delle prove documentali circala legittimità del rilascio e la diffusione dei dati sensibili.Lamenta che il giudice non abbia considerato il dato pacifico che i certificati,pur rilasciati “per uso giustizia penale”, sono stati illegittimamente rilasciati dalcasellario giudiziale e prodotti in procedimenti civili. Avrebbe dovuto, invece,trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica affinché si procedesse d'ufficioper il reato di cui all'art 497 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 8 Conv. EDU, che,costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consideraun'ingerenza sproporzionata nella vita privata la conservazione a tempoindeterminato dai dati relativi alle iscrizioni penali.2.2. Con il terzo motivo eccepisce l'inosservanza dell'obbligo didisapplicazione e/o rinvio alla Corte costituzionale alla luce della sentenza dellaConsulta n. 32 del 19 marzo 2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’ordinanza impugnata è affetta da nullità per essere stata adottataseguendo un rito diverso da quello previsto dall’ordinamento processuale.Risulta dagli atti che XXXXXXXXXXXXXX con l’istanza originaria ha introdottoil procedimento disciplinato dall'art. 40 d.P.R. n. 303 del 2002, comma 1, amente del quale sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati delCasellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica econ le forme stabilite dall'art. 666 cod. proc. pen., il tribunale del luogo dove hasede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferital'iscrizione o il certificato (v. anche Sez. 1, n. 6449 del 05/11/2015, dep. 2016,Conf. comp. in proc. Villa, Rv. 266363 - 01).Risulta altresì che il Tribunale monocratico di Roma, una volta acquisital'istanza proposta dall'interessato, l’ha decisa de plano in assenza dei presuppostiprevisti dall’art. 666, comma 2, e, quindi senza rispettare le scansioni stabilitedai commi successivi, che contemplano, fra l’altro, l'istituzione del contraddittoriopreventivo alla decisione mediante la fissazione di un udienza in camera diconsiglio.E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il provvedimento assuntodal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza, fuori dei casiespressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e dicarattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (explurimis Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 - 01, infattispecie relativa a omessa fissazione di udienza camerale a seguito dellarichiesta di eliminazione di una iscrizione nel casellario giudiziale avvenuta inviolazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002).2. Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullitàassoluta, va dunque annullato senza rinvio con trasmissione al Tribunale di Romaper nuova deliberazione nelle previste forme di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione al [OSCURATO:PERSONA] perché provveda sull'istanza del ricorrente nel contraddittorio delle partiCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.