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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07344/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6583/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 799/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con avviso di accertamento n.

TAZ010400663/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973 un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro10.720,00 per IRPEF, interessi, addizionali e sanzioni, nonché unmaggior onere contributivo INPS per euro 10.039,00.2.

Il contribuente, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diChieti per violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, stante l’assenzadi rituale sottoscrizione dell’avviso per l’inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986, in quanto l’accertamento era statofondato su un processo verbale di constatazione basato su motivazioniapparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate da gravità,precisione e concordanza, per errori ed esorbitanza delle sanzioni, epoiché gli elementi esposti venivano corroborati da un accertamentocarente effettuato nei confronti della società della quale il contribuenteera socio.

Costituitasi l’Agenzia delle entrate per contrastare l’avversapretesa, la Commissione tributaria provinciale di Chieti con sentenzan. 882/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando lacontraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, rigettate leeccezioni relative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendol’Ufficio prodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA],nel merito, rilevava la correttezza della tipologia di accertamentoseguita in considerazione della inattendibilità della contabilità el’utilizzazione di criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4.

Il contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore e di delega formale di firma.

Lastessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con la solariduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con i diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti dellasocietà e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzato l’accertamentosvolto per l’ammontare complessivo delle imposte pari ad euro86.937,11, che, invece, doveva essere compendiato in un solo atto, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguenza dell’unica verifica e dell’unico accesso presso la societàAL.[OSCURATO:SOCIETA]., così come dell’unica delega, in violazione dell’art. 42 deld.P.R. 600/1973 e dell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo il ricorrente l’Agenzia delle Entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza del contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’ annullamento dell’avviso di accertamento.3.

Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e, quindi, l’omessa, insufficientee contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo il contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni, l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoemerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni.

Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la CommissioneTributaria Regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.Infine, ha poi osservato che l’automatica attribuzione di maggiorreddito ai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti dellasocietà impone che l’accertamento notificato al contribuente non possaessere ritenuto indipendente rispetto alle vicende ed alla pronunciadell’accertamento notificato alla società nei cui confronti risultadepositato ricorso presso la Corte di cassazione.4.

Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui il contribuente, richiamando anche lapronuncia resa dalla Corte a sezioni unite, n. 14815/2008, hacensurato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo laddove ha legittimato l’imputazione del reddito al socio,ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, con conseguente doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986,in sede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza che loavrà definitivamente accertato.

Il contribuente nel motivo di ricorso,nel censurare la metodologia di verifica adottata nei confronti dellasocietà ha evidenziato che l’automatica attribuzione di maggior redditoai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti della societàimpone che l’accertamento notificato al socio non può essere ritenutoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026indipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1.

Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di contraddittorio.4.2.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.4.3.

La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e dei soci delle stesse e la conseguente automaticaimputazione dei redditi per trasparenza a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali.

Da tanto consegue che tutti i soggettidevono essere parte dello stesso procedimento e la controversia nonpuò essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcunisoltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5,21/10/2013, n.23762, da ultimo Cass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n.923).4.4.

Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre ilsocio D’[OSCURATO:PERSONA], attinto dal corrispondente avviso per i redditipersonali, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà.

Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altra soci D’[OSCURATO:PERSONA] (n.6582/2017), mentre, con ordinanza della sezione tributaria n. 24966del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instaurato dalla società neiconfronti dell’avviso di accertamento dei maggiori ricavi noncontabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’intero processoperché, previa integrazione del contraddittorio si proceda ad un nuovoprocesso.4.5 Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né insecondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992.Ed, infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certocomportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5.

Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v.

Cass., 22/01/2021, n.4665).Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spese dell’interogiudizio.Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoReddito da partecipazionesocietà di personeValentino [OSCURATO:PERSONA] i ntero processo permancata integrazioneGian [OSCURATO:PERSONA] contrad dittorioSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Angelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6583/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 799/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con avviso di accertamento n.

TAZ010400663/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973 un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro10.720,00 per IRPEF, interessi, addizionali e sanzioni, nonché unmaggior onere contributivo INPS per euro 10.039,00.2.

Il contribuente, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diChieti per violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, stante l’assenzadi rituale sottoscrizione dell’avviso per l’inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986, in quanto l’accertamento era statofondato su un processo verbale di constatazione basato su motivazioniapparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate da gravità,precisione e concordanza, per errori ed esorbitanza delle sanzioni, epoiché gli elementi esposti venivano corroborati da un accertamentocarente effettuato nei confronti della società della quale il contribuenteera socio.

Costituitasi l’Agenzia delle entrate per contrastare l’avversapretesa, la Commissione tributaria provinciale di Chieti con sentenzan. 882/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando lacontraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, rigettate leeccezioni relative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendol’Ufficio prodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA],nel merito, rilevava la correttezza della tipologia di accertamentoseguita in considerazione della inattendibilità della contabilità el’utilizzazione di criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4.

Il contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore e di delega formale di firma.

Lastessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con la solariduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con i diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti dellasocietà e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzato l’accertamentosvolto per l’ammontare complessivo delle imposte pari ad euro86.937,11, che, invece, doveva essere compendiato in un solo atto, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguenza dell’unica verifica e dell’unico accesso presso la societàAL.[OSCURATO:SOCIETA]., così come dell’unica delega, in violazione dell’art. 42 deld.P.R. 600/1973 e dell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo il ricorrente l’Agenzia delle Entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza del contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’ annullamento dell’avviso di accertamento.3.

Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e, quindi, l’omessa, insufficientee contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo il contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni, l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoemerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni.

Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la CommissioneTributaria Regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.Infine, ha poi osservato che l’automatica attribuzione di maggiorreddito ai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti dellasocietà impone che l’accertamento notificato al contribuente non possaessere ritenuto indipendente rispetto alle vicende ed alla pronunciadell’accertamento notificato alla società nei cui confronti risultadepositato ricorso presso la Corte di cassazione.4.

Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui il contribuente, richiamando anche lapronuncia resa dalla Corte a sezioni unite, n. 14815/2008, hacensurato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo laddove ha legittimato l’imputazione del reddito al socio,ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, con conseguente doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986,in sede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza che loavrà definitivamente accertato.

Il contribuente nel motivo di ricorso,nel censurare la metodologia di verifica adottata nei confronti dellasocietà ha evidenziato che l’automatica attribuzione di maggior redditoai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti della societàimpone che l’accertamento notificato al socio non può essere ritenutoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026indipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1.

Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di contraddittorio.4.2.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.4.3.

La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e dei soci delle stesse e la conseguente automaticaimputazione dei redditi per trasparenza a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali.

Da tanto consegue che tutti i soggettidevono essere parte dello stesso procedimento e la controversia nonpuò essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcunisoltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5,21/10/2013, n.23762, da ultimo Cass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n.923).4.4.

Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre ilsocio D’[OSCURATO:PERSONA], attinto dal corrispondente avviso per i redditipersonali, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà.

Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altra soci D’[OSCURATO:PERSONA] (n.6582/2017), mentre, con ordinanza della sezione tributaria n. 24966del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instaurato dalla società neiconfronti dell’avviso di accertamento dei maggiori ricavi noncontabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’intero processoperché, previa integrazione del contraddittorio si proceda ad un nuovoprocesso.4.5 Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né insecondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992.Ed, infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certocomportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5.

Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v.

Cass., 22/01/2021, n.4665).Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spese dell’interogiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino LenociP.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6583/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 799/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con avviso di accertamento n. TAZ010400663/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973 un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro10.720,00 per IRPEF, interessi, addizionali e sanzioni, nonché unmaggior onere contributivo INPS per euro 10.039,00.2. Il contribuente, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diChieti per violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, stante l’assenzadi rituale sottoscrizione dell’avviso per l’inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986, in quanto l’accertamento era statofondato su un processo verbale di constatazione basato su motivazioniapparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate da gravità,precisione e concordanza, per errori ed esorbitanza delle sanzioni, epoiché gli elementi esposti venivano corroborati da un accertamentocarente effettuato nei confronti della società della quale il contribuenteera socio. Costituitasi l’Agenzia delle entrate per contrastare l’avversapretesa, la Commissione tributaria provinciale di Chieti con sentenzan. 882/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando lacontraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3. L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, rigettate leeccezioni relative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendol’Ufficio prodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA],nel merito, rilevava la correttezza della tipologia di accertamentoseguita in considerazione della inattendibilità della contabilità el’utilizzazione di criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4. Il contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore e di delega formale di firma. Lastessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con la solariduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con i diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti dellasocietà e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzato l’accertamentosvolto per l’ammontare complessivo delle imposte pari ad euro86.937,11, che, invece, doveva essere compendiato in un solo atto, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguenza dell’unica verifica e dell’unico accesso presso la societàAL.[OSCURATO:SOCIETA]., così come dell’unica delega, in violazione dell’art. 42 deld.P.R. 600/1973 e dell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo il ricorrente l’Agenzia delle Entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza del contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’ annullamento dell’avviso di accertamento.3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e, quindi, l’omessa, insufficientee contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo il contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni, l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoemerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni. Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la CommissioneTributaria Regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.Infine, ha poi osservato che l’automatica attribuzione di maggiorreddito ai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti dellasocietà impone che l’accertamento notificato al contribuente non possaessere ritenuto indipendente rispetto alle vicende ed alla pronunciadell’accertamento notificato alla società nei cui confronti risultadepositato ricorso presso la Corte di cassazione.4.  Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui il contribuente, richiamando anche lapronuncia resa dalla Corte a sezioni unite, n. 14815/2008, hacensurato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo laddove ha legittimato l’imputazione del reddito al socio,ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, con conseguente doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986,in sede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza che loavrà definitivamente accertato. Il contribuente nel motivo di ricorso,nel censurare la metodologia di verifica adottata nei confronti dellasocietà ha evidenziato che l’automatica attribuzione di maggior redditoai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti della societàimpone che l’accertamento notificato al socio non può essere ritenutoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026indipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1. Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di contraddittorio.4.2. Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.4.3. La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e dei soci delle stesse e la conseguente automaticaimputazione dei redditi per trasparenza a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali. Da tanto consegue che tutti i soggettidevono essere parte dello stesso procedimento e la controversia nonpuò essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcunisoltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5,21/10/2013, n.23762, da ultimo Cass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n.923).4.4. Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre ilsocio D’[OSCURATO:PERSONA], attinto dal corrispondente avviso per i redditipersonali, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali,  come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà. Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altra soci D’[OSCURATO:PERSONA] (n.6582/2017), mentre, con ordinanza della sezione tributaria n. 24966del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instaurato dalla società neiconfronti dell’avviso di accertamento dei maggiori ricavi noncontabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’intero processoperché, previa integrazione del contraddittorio si proceda ad un nuovoprocesso.4.5 Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né insecondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992.Ed, infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certocomportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n.4665).Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spese dell’interogiudizio.Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoReddito da partecipazionesocietà di personeValentino [OSCURATO:PERSONA] i ntero processo permancata integrazioneGian [OSCURATO:PERSONA] contrad dittorioSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Angelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6583/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 799/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con avviso di accertamento n. TAZ010400663/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973 un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro10.720,00 per IRPEF, interessi, addizionali e sanzioni, nonché unmaggior onere contributivo INPS per euro 10.039,00.2. Il contribuente, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diChieti per violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, stante l’assenzadi rituale sottoscrizione dell’avviso per l’inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986, in quanto l’accertamento era statofondato su un processo verbale di constatazione basato su motivazioniapparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate da gravità,precisione e concordanza, per errori ed esorbitanza delle sanzioni, epoiché gli elementi esposti venivano corroborati da un accertamentocarente effettuato nei confronti della società della quale il contribuenteera socio. Costituitasi l’Agenzia delle entrate per contrastare l’avversapretesa, la Commissione tributaria provinciale di Chieti con sentenzan. 882/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando lacontraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3. L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, rigettate leeccezioni relative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendol’Ufficio prodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA],nel merito, rilevava la correttezza della tipologia di accertamentoseguita in considerazione della inattendibilità della contabilità el’utilizzazione di criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4. Il contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore e di delega formale di firma. Lastessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con la solariduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con i diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti dellasocietà e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzato l’accertamentosvolto per l’ammontare complessivo delle imposte pari ad euro86.937,11, che, invece, doveva essere compendiato in un solo atto, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026conseguenza dell’unica verifica e dell’unico accesso presso la societàAL.[OSCURATO:SOCIETA]., così come dell’unica delega, in violazione dell’art. 42 deld.P.R. 600/1973 e dell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo il ricorrente l’Agenzia delle Entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza del contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’ annullamento dell’avviso di accertamento.3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e, quindi, l’omessa, insufficientee contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo il contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni, l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoemerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni. Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la CommissioneTributaria Regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.Infine, ha poi osservato che l’automatica attribuzione di maggiorreddito ai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti dellasocietà impone che l’accertamento notificato al contribuente non possaessere ritenuto indipendente rispetto alle vicende ed alla pronunciadell’accertamento notificato alla società nei cui confronti risultadepositato ricorso presso la Corte di cassazione.4.  Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui il contribuente, richiamando anche lapronuncia resa dalla Corte a sezioni unite, n. 14815/2008, hacensurato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo laddove ha legittimato l’imputazione del reddito al socio,ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, con conseguente doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986,in sede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza che loavrà definitivamente accertato. Il contribuente nel motivo di ricorso,nel censurare la metodologia di verifica adottata nei confronti dellasocietà ha evidenziato che l’automatica attribuzione di maggior redditoai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti della societàimpone che l’accertamento notificato al socio non può essere ritenutoNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026indipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1. Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di contraddittorio.4.2. Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.4.3. La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e dei soci delle stesse e la conseguente automaticaimputazione dei redditi per trasparenza a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che ilricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali. Da tanto consegue che tutti i soggettidevono essere parte dello stesso procedimento e la controversia nonpuò essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficioin ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcunisoltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5,21/10/2013, n.23762, da ultimo Cass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n.923).4.4. Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre ilsocio D’[OSCURATO:PERSONA], attinto dal corrispondente avviso per i redditipersonali, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali,  come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inNumero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026applicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà. Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altra soci D’[OSCURATO:PERSONA] (n.6582/2017), mentre, con ordinanza della sezione tributaria n. 24966del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instaurato dalla società neiconfronti dell’avviso di accertamento dei maggiori ricavi noncontabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’intero processoperché, previa integrazione del contraddittorio si proceda ad un nuovoprocesso.4.5 Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né insecondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992.Ed, infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certocomportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n.4665).Numero registro generale 6583/2017Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 7344/2026Data pubblicazione 26/03/2026All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spese dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino LenociP.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 07344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris