CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pal:ti emessa il 12 ottobre 2018, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una discoteca, al quale, con minaccia, chiedevano di assumere quattro persone quali addetti alla sicurezza del locale, non riuscendovi per il rifiuto della vittima. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con i primi tre motivi, in primo luogo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia. La persona offesa, secondo le sue stesse dichiarazioni, non sarebbe stata intimorita dalla richiesta effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo con assoluta tranquillità rifiutato l'assunzione di personale, ritenendo i ricorrenti due stupidi ragazzini non meritevoli di considerazione. Non si sarebbe tenuto conto delle scuse che l'imputato aveva successivamente porto alla vittima, a dimostrazione della inconsistenza del fatto. In secondo luogo, la Corte avrebbe omesso di assumere una prova decisiva, costituita dalla testimonianza del maresciallo dei carabinieri Guarino, della quale era stata chiesta l'assunzione ex art. 603 cod. proc. pen. senza che la Corte ha fornito risposta. Il tema era quello di provare che la persona offesa non avrebbe avuto alcuna intenzione di denunciare il fatto e non si fosse recata spontaneamente dal rappresentante delle forze dell'ordine, come ha sostenuto la Corte, ma da questi convocata. La mancanza di qualunque riscontro investigativo sul fatto dimostrerebbe la sua irrilevanza penale per la inidoneità della minaccia, non potendo valere la mera parentela del ricorrente con soggetti criminali della quale egli non si era avvalso. Non sarebbe stato valorizzato il ruolo defilato dell'imputato, di «mero spettatore imbarazzato rispetto ad una richiesta dell'amico inaspettata» (fg. 17 del ricorso). Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine alla configurazione del reato, dell'aggravante delle più persone riunite e della qualificazione del fatto in termini di estorsione. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto integrata l'ipotesi della desistenza volontaria, tenuto conto dell'assenza di minaccia prima rappresentata e della presenza delle scuse del ricorrente alla vittima alle quali non era seguita nessun altra condotta illecita.Anche riguardo alla esclusione dell'ulteriore ipotesi del recesso attivo la sentenza sarebbe viziata, tenuto conto del comportamento del ricorrente successivo all'evento. Con il settimo motivo il ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto, ritenendo integrata, al più, la fattispecie di violenza privata, tenuto conto che la richiesta sarebbe stata volta a far assumere personale del quale la persona offesa aveva necessità e che avrebbe effettivamente lavorato. Con l'ultimo motivo di ricorso ci si lamenta del diniego delle circostanze attenuanti generiche (anche alla luce dell'offerta risarcitoria in favore della vittima), della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen., di quella della partecipazione di minima importanza ed anche della quantificazione della pena. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata ad un nuovo esame della persona offesa al fine di chiarire l'insussistenza della minaccia, come dimostrato dalla corrispondenza intercorsa tra l'imputato e la vittima ai fini della proposta di risarcimento danni; 2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia e della ipotesi del recesso attivo. Le argomentazioni sono sovrapponibili a quelle del ricorso del coimputato. 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi nuovi con i quali si insiste nel ritenere sussistente la desistenza volontaria o il recesso attivo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente omette di confrontarsi con l'oggettiva idoneità della minaccia estorsiva, come riferita dalla vittima e riportata nella parte di interesse già ai fgg. 2 e 3 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con la motivazione della sentenza impugnata stante l'omogeneità del giudizio di condanna. [OSCURATO:PERSONA], con tono alterato e duro, aveva chiesto alla persona offesa che doveva obbligatoriamente assumere quattro persone, che esso [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto quindici anni di galera, che si trattava di un ordine e che l'ordine proveniva «dall'alto», circostanza che era stata ribadita dal Bontempo sia durante la conversazione che nelle successive scuse, dove egli aveva comunque precisato che la provenienza "dall'alto" doveva intendersi «dal carcere». Questa acquisizione, elusa dal ricorrente, rende ragione della decisione della Corte di appello di ritenere sussistente il reato, al di là di ogni altra argomentazione che resta sullo sfondo. Al contempo, davanti a queste chiare espressioni della vittima - che aveva anche aggiunto che «la cosa stava diventando importante, io non so come si definisce in questi casi uno che viene a chiedere lavoro obbligatoriamente nella mia azienda» (fg. 3 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella impugnata) - la Corte ha correttamente dedotto, senza incorrere in vizi logico-giuridici, che vi era stata una intimidazione, percepita come tale dalla persona offesa ed alla quale ella non aveva comunque ceduto, per l'effetto arrestandosi la condotta degli imputati solo al tentativo compiuto. Non risulta, peraltro, conforme alle stesse allegazioni difensive l'assunto, comunque ininfluente in ragione di quanto detto, che la vittima sarebbe stata compulsata dai carabinieri, posto che nello stesso documento che correda il ricorso, ella precisava «come detto mi sono recato dai carabinieri», ad ulteriore dimostrazione della corretta ricostruzione effettuata dalla Corte di merito senza alcun travisamento dei dati processuali. I riscontri al fatto non erano necessari stante la credibilità assegnata al racconto della persona offesa corroborato anche dalle parziali ammissioni del ricorrente che si era scusato. Il ruolo dell'imputato non è stato ritenuto minimale - con valutazione decisiva ai fini della esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. - dal momento che il ricorrente, indipendentemente dalle sue parentele mafiose pure richiamate in sentenza, aveva fatto da tramite dell'incontro confermando alla vittima che si trattasse di un ordine proveniente "dal carcere". Tali acquisizioni, contenute nelle sentenze di merito, giustificano la mancata assunzione di ulteriori prove, sia con riguardo alla testimonianza Guarino che al riascolto della persona offesa. 2. Quanto alle successive censure, la qualificazione giuridica del fatto, avuto riguardo al tenore della minaccia ed alla richiesta di assunzione di personale in numero di ben quattro persone, è da ricondurre alla fattispecie estorsiva, stante l'evidente refluenza economica della pretesa unita alla coercizione esercitata, con ingiusto profitto per gli agenti, come ha ben evidenziato la Corte. La desistenza volontaria, inoltre, non poteva darsi per la circostanza che il tentativo, al momento delle scuse del ricorrente, era già stato portato a compimento nella sua forma penalmente rilevante (sul punto, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 secondo cui, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva). Il recesso attivo, invece, è stato correttamente escluso dai giudici di merito perché il reato non era stato portato a piena consumazione non per volere dei correi ma per il rifiuto della persona offesa. 3. In ordine alle residuali censure, i coimputati avevano posto in essere la condotta attraverso la loro simultanea presenza al cospetto della persona offesa, così da configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, solo genericamente contestata come insussistente nel ricorso. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità del fatto e, per quanto attiene al [OSCURATO:PERSONA], anche a motivo dei suoi precedenti penali (ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è stata negata tenuto conto dell'importo economico della richiesta se il reato fosse stato portato a consumazione, come correttamente ha precisato la Corte a fg. 8, ferma restando la plurioffensività del reato. La pena, di gran lunga inferiore alla media edittale, è stata giudicata congrua in ragione delle modalità dei fatti considerate come gravi avuto riguardo al tenore della richiesta (Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva.La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce argomenti sulla configurazione del reato che sono stati affrontati a proposito del coimputato [OSCURATO:PERSONA], laddove si è precisato anche la ragione implicita che porta a non ritenere viziata la decisione per la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale finalizzata ad escutere di nuovo la persona offesa e la ragione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per il che, anche il ricorso del Tinelli deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]