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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00780/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte di 'appello di Napoli, con sentenza del 14 maggio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000, 00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi.

Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 159 cod. pen. e 344 bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello pronunciato declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ovvero, in alternativa, l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 344 bis cod. proc. pen. per effetto della mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di durata massima di due anni.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta dal primo giudice, sull'assunto che la stessa doveva essere dalla Corte di appello rimodulata in considerazione del periodo di messa alla prova effettivamente svolto dall'imputato, il quale per circa tre mesi aveva regolarmente adempiuto alle prescrizioni sancite dal giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza di ammissione all'istituto de quo, atteso che lo svolgimento dell'attività di volontariato era stato interrotto per l'intervenuta applicazione della misura degli arresti domiciliari.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando, quanto al secondo motivo, il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3.1. Quanto al primo motivo la censura è manifestamente infondata.

Il reato per cui si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, in quanto, essendo stato commesso il 3 agosto 2018, ricade sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019 - data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla

I. legge 27 settembre 2021, n. 134 - ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado (cfr. sul punto Sez.

U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.

Rv. 288175 - 01).

Il termine di prescrizione del reato, comprensivo della predetta sospensione, è dunque pari a 6 anni e 6 mesi; sicché, dovendosi aggiungere a tale ultimo termine l'ulteriore periodo di sospensione di mesi 9 disposto con ordinanza del 21 gennaio 2020 con cui l'imputato è stato ammesso al beneficio della messa alla prova, il reato in esame si sarebbe prescritto non prima del 3 giugno 2025.

Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un ca-so in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Parimenti infondato è il profilo di censura relativo alla causa di improcedibilità di cui all'art.344 bis cod. proc. pen., trattandosi di una norma che, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo il fatto risalente al 3 marzo 2018 e quindi precedente alla entrava in vigore dell'art. 344 bis cod. proc. pen., il quale, invece, si applica ai soli fatti commessi a far data dal primo gennaio 2020.

3.2. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio, questa Corte ha ripetutamente affermato che, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore alla media edittale e la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ragione della gravità del fatto, del curriculum criminale dell'imputato e dell'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 10/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di 'appello di Napoli, con sentenza del 14 maggio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 maggio 2021, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000, 00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 159 cod. pen. e 344 bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello pronunciato declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ovvero, in alternativa, l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 344 bis cod. proc. pen. per effetto della mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di durata massima di due anni. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta dal primo giudice, sull'assunto che la stessa doveva essere dalla Corte di appello rimodulata in considerazione del periodo di messa alla prova effettivamente svolto dall'imputato, il quale per circa tre mesi aveva regolarmente adempiuto alle prescrizioni sancite dal giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza di ammissione all'istituto de quo, atteso che lo svolgimento dell'attività di volontariato era stato interrotto per l'intervenuta applicazione della misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando, quanto al secondo motivo, il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 3.1. Quanto al primo motivo la censura è manifestamente infondata. Il reato per cui si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, in quanto, essendo stato commesso il 3 agosto 2018, ricade sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019 - data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134 - ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado (cfr. sul punto Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. Rv. 288175 - 01). Il termine di prescrizione del reato, comprensivo della predetta sospensione, è dunque pari a 6 anni e 6 mesi; sicché, dovendosi aggiungere a tale ultimo termine l'ulteriore periodo di sospensione di mesi 9 disposto con ordinanza del 21 gennaio 2020 con cui l'imputato è stato ammesso al beneficio della messa alla prova, il reato in esame si sarebbe prescritto non prima del 3 giugno 2025. Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un ca-so in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Parimenti infondato è il profilo di censura relativo alla causa di improcedibilità di cui all'art.344 bis cod. proc. pen., trattandosi di una norma che, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo il fatto risalente al 3 marzo 2018 e quindi precedente alla entrava in vigore dell'art. 344 bis cod. proc. pen., il quale, invece, si applica ai soli fatti commessi a far data dal primo gennaio 2020. 3.2. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio, questa Corte ha ripetutamente affermato che, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore alla media edittale e la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ragione della gravità del fatto, del curriculum criminale dell'imputato e dell'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/1
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