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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36071/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3849-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 4080 ROMA,

V. A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4350/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate notificEiv.:.; a [OSCURATO:PERSONA], quale notaio che aveva effettuato il rogito, l'avviso di liquidazione: della tassa di Registro relativo ad una permuta immobiliare sottoposta a cor (Azione sospensiva per la quale era stata richiesta l'applicazione dell'agevolai:io le Ci cui all'art. 1, commi 25 e 23,

I. n. 244 del 2007.

Avveratasi la conizione, era stata presentata dal notaio la denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 19815 a cu; era seguita l'emissione dell'atto impositivo sopra indicato da parte CI I Lilfcio che aveva ritenuto non applicabile l'agevolazione richiesta per "l'assenza di Jri p ano particolareggiato, attuativo del piano regolatore generale, conaet.irne.nte vigente".

1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dett-A, at.C3 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma sostenendo che: .z: nal we complementare dell'imposta non prevedeva, ai sensi dell'art. 57, cernma 2 , cl.P.R. n. 131 del 1986.

La responsabilità del notaio per il pagar-1.2.11c delle. imposte dovute e, anche qualora fosse da considerarsi come principale, VE \n/i5C era tardivo ai sensi dell'art. 3-ter d.lgs. n. 463 del 1997. [OSCURATO:PERSONA]:,;ione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando la decadenza dall'azione impositiva.

1.2. L'Ufficio proponeva appe:I ) ci fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo l legittim'tà della liquidazione operata nei confronti del notaio, affermando che In tempestività dell'atto impositivo andava valutata in relazione all'art. 76, cornrnz: 2, lett, b), d.P.R. n. 131 del 1986, quindi con termine triennale dalla data di presentazione della denuncia, nonché sosteneva che il notaio era obtli3a:o in solido quale soggetto che aveva sottoscritto la denuncia.

I Giudici di sec dr [l) Draclo r con sentenza n. 4350/35/16, confermavano la pronuncia di primcn dr 3C0 fzvorevole al contribuente motivando sul rilievo che l'art. 57, comma 2„ cIPJ, n. 1.31 del 1986 esclude chiaramente i pubblici ufficiali dall'asserita respwszlbilità per le imposte complementari quale era quello oggetto dell'atto imposil:ivo irr p Acina .:o.

1.3. Avverso questa ultima cle!Osieme, L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mo:ivc

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentati) ditese. [OSCURATO:PERSONA]:

2. L'Ufficio, con il primo motbo, n:la la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 in i elazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione di legge ; sos;tenenc o la legittimità dell'atto impugnato sulle circostanze, ritenute pacifiche, dem, ncia di cui all'art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986 è stata presentata dal not,:i•c che lo stesso, non come pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ma come sotcoscrittore della denuncia debba considerarsi obbligato in solido (che z.vrebte potuto rivalersi sulla parte e che avrebbe comunque dovuto quanti' cue quE rito dovuto), considerata l'imposta come principale e non suppletiva.

3. Il motivo è fondato.

3.1. L'imposta oggetto de 1"a•Ao inipugnato deve qualificarsi come complementare e non principale, poiché entamento consolidato di questa Corte, a cui va data continuità, prevec e Che 'in tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della ste3sa c pEAte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione é- ppli:Eta al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 limita 7.1Lic st'u Urna al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare" (Cass. Sez. 5, n. 12257 el 2C 17).

4. Da quanto esposto consegue h r getto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese del presente (guicflic 1i legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell'Agenzia delle entrate, P. Q. Iil„ La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di leditAmità che si liquidano in 10.000 euro per compensi, 200 per esborsi, olt:-e a rAboi-so forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'aclumir carrerale da remoto del 16 giugno 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3849-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 4080 ROMA, V. A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4350/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate notificEiv.:.; a [OSCURATO:PERSONA], quale notaio che aveva effettuato il rogito, l'avviso di liquidazione: della tassa di Registro relativo ad una permuta immobiliare sottoposta a cor (Azione sospensiva per la quale era stata richiesta l'applicazione dell'agevolai:io le Ci cui all'art. 1, commi 25 e 23, I. n. 244 del 2007. Avveratasi la conizione, era stata presentata dal notaio la denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 19815 a cu; era seguita l'emissione dell'atto impositivo sopra indicato da parte CI I Lilfcio che aveva ritenuto non applicabile l'agevolazione richiesta per "l'assenza di Jri p ano particolareggiato, attuativo del piano regolatore generale, conaet.irne.nte vigente". 1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dett-A, at.C3 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma sostenendo che: .z: nal we complementare dell'imposta non prevedeva, ai sensi dell'art. 57, cernma 2 , cl.P.R. n. 131 del 1986. La responsabilità del notaio per il pagar-1.2.11c delle. imposte dovute e, anche qualora fosse da considerarsi come principale, VE \n/i5C era tardivo ai sensi dell'art. 3-ter d.lgs. n. 463 del 1997. [OSCURATO:PERSONA]:,;ione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando la decadenza dall'azione impositiva. 1.2. L'Ufficio proponeva appe:I ) ci fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo l legittim'tà della liquidazione operata nei confronti del notaio, affermando che In tempestività dell'atto impositivo andava valutata in relazione all'art. 76, cornrnz: 2, lett, b), d.P.R. n. 131 del 1986, quindi con termine triennale dalla data di presentazione della denuncia, nonché sosteneva che il notaio era obtli3a:o in solido quale soggetto che aveva sottoscritto la denuncia. I Giudici di sec dr [l) Draclo r con sentenza n. 4350/35/16, confermavano la pronuncia di primcn dr 3C0 fzvorevole al contribuente motivando sul rilievo che l'art. 57, comma 2„ cIPJ, n. 1.31 del 1986 esclude chiaramente i pubblici ufficiali dall'asserita respwszlbilità per le imposte complementari quale era quello oggetto dell'atto imposil:ivo irr p Acina .:o. 1.3. Avverso questa ultima cle!Osieme, L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mo:ivc 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentati) ditese. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con il primo motbo, n:la la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 in i elazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione di legge ; sos;tenenc o la legittimità dell'atto impugnato sulle circostanze, ritenute pacifiche, dem, ncia di cui all'art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986 è stata presentata dal not,:i•c che lo stesso, non come pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ma come sotcoscrittore della denuncia debba considerarsi obbligato in solido (che z.vrebte potuto rivalersi sulla parte e che avrebbe comunque dovuto quanti' cue quE rito dovuto), considerata l'imposta come principale e non suppletiva. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L'imposta oggetto de 1"a•Ao inipugnato deve qualificarsi come complementare e non principale, poiché entamento consolidato di questa Corte, a cui va data continuità, prevec e Che 'in tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della ste3sa c pEAte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione é- ppli:Eta al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 limita 7.1Lic st'u Urna al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta, l'imposta va qualificata come complementare" (Cass. Sez. 5, n. 12257 el 2C 17). 4. Da quanto esposto consegue h r getto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese del presente (guicflic 1i legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell'Agenzia delle entrate, P. Q. Iil„ La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di leditAmità che si liquidano in 10.000 euro per compensi, 200 per esborsi, olt:-e a rAboi-so forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'aclumir carrerale da remoto del 16 giugno 2021.
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