CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro del 27 gennaio 2022 nel procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:aglioso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] usa; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], quale persona offesa nel procedimento promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 372 codl. pen., ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, di non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lagoregro, adducendo, a sostegno dell'impugnazione, violazione di legge in riferimento all'ari 372 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla ricostruzione del fatto nonchè travisamento del materiale probatorio; ritenuto che il ricorso è inammissibile per plurime ragioni; ritenuto in particolare che, ai sensi dell'alt 428 cod. proc. pen. , come riformulato dalla L. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, la sentenza di non luogo a procedere è appellabile e non ricorribile solo in Cassazione, e l'impugnazione può essere proposta soltanto dal P.m., dall'imputato nonché dalla persona offesa ma solo al verificarsi dei presupposti meglio definiti nel comma secondo della citata disposizione; ritenuto, ancora, che, sotto tale ultimo versante, va evidenziato che alla persona offesa è consentito l'appello solo nei casi di nullità previsti 419 comma 7 del codice di rito, all'evidenza non prospettati nella specie, in quanto le censure formulate attengono al merito della decisione e non ai vizi processuali ivi contemplati, con conseguente superfluità della conversione in appello, ex art. 568 c.p.p., comma 5, dell'impugnazione proposta, in quanto destinata ad analoga sorte; ritenuto, del resto, che nel caso è in discussione ( anche) la stessa legittimazione ad appellare del ricorrente, danneggiato dal reato e non persona offesa (atteso che tale qualifica soggettiva, con riguardo alla falsa testimonianza, non può essere ascritta al soggetto che patisce un nocumento dalla condotta in contestazione ma solo allo Stato, titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice) ritenuto dunque che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle amme