CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pinelli.– ricorrente –controrappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1318/2023,pubblicata il 2/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione notificato il 22/04/2016, [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2016, col quale ilNumero registro generale 981/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 16209/2026Data pubblicazione 25/05/2026Tribunale di Salerno le aveva ingiunto il pagamento, in favore dellaricorrente Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimentie lo [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 853.082,82, dovuta,quanto a euro 492.763,33, per rate scadute e non pagate, comprensive diinteressi e di ammortamento contrattualmente previsti, e, quanto a euro360.319,49, per interessi di mora contrattualmente previsti sull'importoprecedente, oltre a interessi e rivalutazione, relativamente alla risoluzionedel contratto di finanziamento stipulato tra le parti nel maggio del 1996.Costituitasi in giudizio, Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degliInvestimenti e lo [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigettodell'opposizione.Alla prima udienza del 27/10/2016 l’opposta Invitalia chiedeva laconcessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,l’opponente Fidia rilevava il mancato esperimento del tentativoobbligatorio di mediazione e il giudice dava termine di quindici giorniall’opposta a tal fine, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inquell’udienza l’opponente Fidia esibiva il modulo di richiesta di mediazioneche essa stessa aveva avviato e il successivo verbale negativo di data18/11/2016, stante la mancata partecipazione di Invitalia benchéritualmente convocata. In quell’udienza il giudice si riservava sull’istanzadi provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e con ordinanza depositatain data 11/1/2017 concedeva la provvisoria esecuzione e dava termine diquindici giorni all’opponente per iniziare la procedura obbligatoria dimediazione. Di seguito concessi i termini istruttori e disposta c.t.u.contabile, con sentenza n. 2441/2021, pubblicata il 27/07/2021, ilTribunale di Salerno rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivoopposto.Il giudizio di appello, instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse, nella resistenzadi Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e loSviluppo di [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n. 1318/2023, pubblicata ilNumero registro generale 981/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 16209/2026Data pubblicazione 25/05/202602/11/2023, con la quale la Corte d'Appello di Salerno accolse il gravame;in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del relativo motivodi appello, dichiarò l'improcedibilità della domanda proposta con il decretoingiuntivo opposto, che revocò; condannò l'appellata alla rifusione dellespese processuali del doppio grado del giudizio.Per quanto qui rileva, la Corte d’appello dichiarò che la società oppostanon aveva ottemperato all’ordine, impartitole dal giudice di primo grado,di avviare il procedimento di mediazione e ciò il giudice avrebbe dovutorilevare già all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che rilevasse la successivaordinanza depositata in data 11/1/2017.2. Contro la sentenza, Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degliInvestimenti e lo [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, iltravisamento dei fatti e degli elementi documentali del processo e iltravisamento dell’istruttoria, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.5), c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato che la parte oppostanon avesse ottemperato all’ordine di avviare il procedimento dimediazione, senza considerare che di tale incombenza era stata incaricatala parte opponente, sia prima della decisione sulla provvisoria esecutivitàdel decreto, tanto che questa vi aveva ottemperato, sia successivamente.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, commi 1bis, 2 e 4, d.lgs. 28 marzo 2010, n. 28, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., per avere la Cortedi merito pronunciato l’improcedibilità dell’opposizione e revocato ilNumero registro generale 981/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 16209/2026Data pubblicazione 25/05/2026decreto ingiuntivo, senza considerare che tale disposizione non si applica,nei procedimenti per ingiunzione, fino alla pronuncia sulle istanze diconcessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Pertanto, unasiffatta pronuncia non avrebbe potuto presupporre l’ordine erroneamenteimpartito prima della concessione della provvisoria esecuzione del decreto,mentre quello successivo era stato indiscutibilmente impartitoall’opponente.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 10 marzo 2010, n. 28, e degli artt. 97 e 111,secondo comma, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c., per avere i giudici di merito pronunciato l’improcedibilità delladomanda, pur in presenza del tentativo di mediazione già esperito dallaparte a ciò onerata dal giudice istruttore, ossia la società Fidia; cosìcontravvenendo alla ratio dell’istituto, specie in considerazione dellanotevole attività processuale svolta, che con funzione deflattiva, mirava adprocesso, non assumendo rilevanza quale parte si fosse attivata per losvolgimento di tale attività.4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati in quanto erroneamente la sentenzaimpugnata ha dichiarato l’improcedibilità e la Cassazione, nell’esercizio delpotere di qualificazione in diritto dei fatti, può ritenere fondata laquestione sollevata anche per ragioni giuridiche diverse da quellespecificamente indicate dalla parte e individuate d’ufficio (Cass. Sez. 328/3/2025 n. 8208; Cass. Sez. 3 22/3/2007 n. 6935; Cass. Sez. 329/9/2005 n. 19132).L'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, da applicare rationetemporis, dispone che chi «intende esercitare in giudizio un'azione relativaa una controversia» nelle materie ivi indicate «è tenuto, assistitodall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione aiNumero registro generale 981/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 16209/2026Data pubblicazione 25/05/2026sensi del presente decreto», che «L’esperimento del procedimento dimediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale», e che«L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena didecadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ilgiudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa,fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6.Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per lapresentazione della domanda di mediazione».Come risulta evidente dalla disposizione, l’improcedibilità deve essereeccepita, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre laprima udienza del giudizio di primo grado. Secondo l’indirizzo dellaSuprema Corte, in mancanza della tempestiva eccezione della parteinteressata, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativorilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilitàdella domanda (Cass. Sez. 3, 13/5/2025 n. 12858; Cass. Sez. 2, 1-3-2025 n. 5474, non massimata, punto 3; Cass. Sez. 3, 30/10/2019 n.32797, non massimata, pag. 5; Cass. Sez. 3, 13/11/2018 n. 29017, pertutte).Questo principio vale anche nel caso in cui il giudice di primo grado, dopoavere inizialmente rilevato il mancato esperimento della mediazione econcesso alle parti un termine ad hoc, abbia omesso di rilevare, allasuccessiva udienza, la mancata ottemperanza all’incombente, senza cheneppure vi sia stata eccezione di parte. Come si legge in Cass. n.12858/2025, già citata, la piana esegesi del comma 1-bis dell’art. 5impone di concludere che, anche quando la mediazione sia stata dispostadal giudice, previo rilievo del mancato esperimento prima del giudizio,l’inottemperanza a tale ordine si deve rilevare d’ufficio o eccepire dallaparte interessata all’udienza successiva, fissata per la prosecuzione delprocesso.Numero registro generale 981/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 16209/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ciò nella fattispecie impone di considerare il dato -allegato da entrambe leparti e direttamente verificato dal Collegio in ragione della naturaprocessuale della censura – che, dopo l’assegnazione e il decorso delsecondo termine per esperire la mediazione, concesso con l’ordinanzadepositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa proseguiva senza che il Tribunale o leparti rilevassero alcunché; l’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. solo con l’atto d’appelloha eccepito l’improcedibilità della domanda, sostenendo anche che ilgiudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d’ufficio taleimprocedibilità. Quindi, la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi arilevare la tardività di quell’eccezione, senza potere dichiararel’improcedibilità della domanda proposta con il decreto ingiuntivo.Diversamente, la Corte d’appello in modo erroneo ha valorizzato cheall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima udienza successiva al verbale negativodella mediazione avviata dall’opponente, il medesimo opponente, neldepositare quel verbale, aveva segnalato il comportamento inertedell’opposta. Infatti, seppure in quel modo l’opponente avesse intesoeccepire l’improcedibilità, di seguito, con l’ordinanza depositata in data11/1/2017 il giudice, concessa la provvisoria esecuzione al decretoingiuntivo opposto, aveva fissato termine all’opponente per iniziare laprocedura di mediazione; perciò, aveva disposto nei termini che gli eranoconsentiti dall’art. 5-1bis, ultimo periodo, allorché il giudice si avveda chela mediazione non sia stata esperita; con la conseguenza che ogniquestione in ordine alla prima ordinanza del 27/10/2016 e alle modalità diesecuzione di quell’ordinanza rimane privo di qualsiasi rilievo.Successivamente all’ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’eccezione è stataproposta solo con l’atto di appello e quindi tardivamente.Inoltre, è pacifico che con l’ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale,dando termine all’opponente per esperire la mediazione, abbia erratonell’individuare la parte onerata, in quanto secondo le Sezioni Unite neigiudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta decise le istanze diNumero registro generale 981/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 16209/2026Data pubblicazione 25/05/2026concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parteopposta (Cass. Sez. U, 18/9/2020 n. 19596). Ciò significa che ricorronoanche i presupposti per applicare il principio enunciato da Cass. Sez. 3,20/10/2025 n. 27944, secondo il quale, in caso di opposizione a decretoingiuntivo, laddove il giudice abbia erroneamente posto l’onere di esperireil procedimento di mediazione in capo alla parte opponente, il successivorilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nel mancatoesercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, con riguardonon solo alla parte espressamente ed erroneamente onerata, ma anche aquella non tempestivamente onerata che quell’onere avrebbe dovutoassolvere; con la conseguenza della sanatoria del difetto di procedibilitàdel giudizio.5.In definitiva, per le ragioni esposte, assorbenti rispetto a ogni altra,l’improcedibilità è stata erroneamente dichiarata.Quindi il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvioalla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che faràapplicazione dei principi enunciati e quindi, esclusa l’improcedibilità,procederà alla disamina dei motivi di impugnazione, statuendo anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino