Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10008/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25752/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Peyron 19, '47(7 giusta procura speciale a margine del controricorso; f r fje:,

14. it - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 439/12/14, depositata in data 20 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Torino, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per Iva e Irpef, per gli anni 2004 e 2005, rimasto condonato l'omologo avviso per l'anno 2006, in relazione al corrispettivo derivante dall'assunzione di obblighi di fare e non fare nell'ambito di un contratto di cessione di studio professionale.

Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione del giudizio per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25752/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Peyron 19, '47(7 giusta procura speciale a margine del controricorso; f r fje:, 14. it - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 439/12/14, depositata in data 20 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Torino, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per Iva e Irpef, per gli anni 2004 e 2005, rimasto condonato l'omologo avviso per l'anno 2006, in relazione al corrispettivo derivante dall'assunzione di obblighi di fare e non fare nell'ambito di un contratto di cessione di studio professionale. Resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione del giudizio per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris