CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via della Giuliana n. 32 in Roma; - controricorrente avverso la sentenza n. 2349, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 28.5.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava il 9.7.2013 alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento n. T9D032E06266/2012, avente ad oggetto il recupero di maggiore Ires, in relazione all'anno 2007. Con l'atto impositivo veniva accertato un maggior reddito d'impresa nella misura di Euro 8.674.981,00, ottenuto sommando al reddito dichiarato nel modello Unico 2008 (pari ad Euro 1.133.972,00) la differenza tra la plusvalenza imponibile realizzata (Euro 7.014.042,00) e la plusvalenza dichiarata (Euro 6,329.308,00), e riprendendo a tassazione l'importo dedotto per l'utilizzo in eccedenza del fondo rischi cause in corso (Euro 6.856.275,00). Il controllo eseguito dall'Amministrazione finanziaria riguardava innanzitutto una complessa operazione commerciale che aveva interessato la società. Nel 2006 "la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] alla quale conferiva in regime di neutralità fiscale la proprietà del complesso aziendale di [OSCURATO:PERSONA] di Rimini per il valore di Euro 57.044.375,00 iscrivendo nel proprio bilancio una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della conferitaria" (sent. CTR, p. II). Successivamente, con un primo contratto la società odierna controricorrente cedeva l'intera partecipazione della società costituita alla [OSCURATO:PERSONA] (al corrispettivo fissato di Euro 68.281.420,00), il contratto però veniva risolto (per effetto di accordo transattivo intervenuto in data 24.4.2007, a seguito dell'inadempimento dell'acquirente) conseguendone il trattenimento da parte dell'odierna ricorrente dell'ammontare della caparra confirmatoria, pari ad Euro 8.000.000,00, e la costituzione di un fondo tassato per rischi cause in corso di Euro 11.237.045,00, pari al valore della plusvalenza contabile realizzata (prezzo di cessione, meno valore contabile della partecipazione al momento della costituzione). Ancora nel corso dell'anno 2007 veniva effettuata una nuova cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA], questa volta a favore della [OSCURATO:PERSONA] (97%) e [OSCURATO:PERSONA] (3%), al prezzo di Euro 63.436.414,00. 2. Innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la società impugnava l'avviso di accertamento per una pluralità di ragioni, ed in particolare domandandone l'annullamento sulla base dell'infondatezza della pretesa impositiva. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso con sentenza n. 4726/03/2014, ritenendo fiscalmente corretto l'operato della società. 3. L'Agenzia delle entrate spiegava appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, riaffermando la correttezza del proprio operato. La CTR confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado e rigettava l'appello dell'Amministrazione 'Finanziaria. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr della Lombardia, ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la società, che ha pure depositato memoria. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., s.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi l'impugnazione. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1992 e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per essere la sentenza della Ctr motivata solo apparentemente (ric., p. 14). 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 87 TUIR e degli artt.1453 e 1458 cod. civ. (ric., p. 20). 3. Mediante il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza pronunciata dalla Ctr per aver adottato una motivazione meramente apparente. 3.1. Appare allora necessario ricordare che una prima contestazione proposta dall'Amministrazione finanziaria all'operato della società ha ad oggetto l'utilizzo integrale dell'accantonamento contabile di C 11.237.045,00, nell'anno 2007, a fronte di una tassazione della plusvalenza conseguita (in regime pex) pari ad Euro 4.380.770,00, da cui discende l'affermazione dell'utilizzazione indebita dell'accantonamento nella misura di Euro 6.856.275,0C). 3.2. La seconda contestazione attiene alla modalità di determinazione dell'ammontare della plusvalenza conseguita, e pertanto da assoggettare a tassazione, in occasione della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] alle società [OSCURATO:PERSONA]: e [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione del dato incontestato che il contratto di vendita delle quote stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] era stato risolto, e ritenendo perciò che non dovesse tenersene alcun conto, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che dovesse intendersi quale valore iniziale del cespite quello fiscale, rimasto pari ad Euro 19.579.438,00, e non quello di Euro 57.087.893,00, relativo al valore con il quale il cespite è stato nuovamente iscritto in bilancio a seguito della vendita delle partecipazioni che era stata risolta. L'importo della plusvalenza da tassare, pertanto, avrebbe dovuto corrispondere alla differenza tra il valore conseguito dalla vendita del cespite (Euro 63.417.201,00) ed il suo valore fiscale (Euro 19.579.438,00), e non dalla differenza tra il valore effettivamente conseguito (Euro 63.417.201,00) ed il valore a cui il cespite era stato riappostato in bilancio (Euro 57.087.893,00). 3.3. L'Agenzia delle entrate contesta nel suo ricorso, in particolare, il passaggio, decisivo per il corretto esame delle questioni proposte dalle parti, in cui la Ctr scrive che "la variazione in aumento appostata nell'anno 2006 e quella in diminuzione nell'anno 2007 di pari importo costituiscono il risultato della stessa operazione che, non essendo stata contestata dall'Ufficio nel primo anno, non può poi costituire una ripresa a tassazione nell'anno successivo, altrimenti vi sarebbe una doppia tassazione per lo stesso importo. Ciò in considerazione del fatto che contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio la plusvalenza tassata non era di Euro 4.380.770,00". Correttamente ha osservato il P.M., nelle sue conclusioni scritte, queste affermazioni non risultano comprensibili. In relazione all'ulteriore questione controversa, la Ctr scrive che "a seguito della cessione delle quote di società [OSCURATO:PERSONA] realizzata nell'anno 2007 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] correttamente la ricorrente determina la nuova plusvalenza realizzata per la differenza tra il prezzo di cessione (Euro 63.417.201,00) e il valore a libro della partecipazione posseduta che a seguito della operazione sopra descritta era quello originario (Euro 57.087.893,00) rilevato a libro", senza però che il giudice dell'appello chiarisca perché ritiene che il corretto valore di riferimento sia quello iscritto a libro, in presenza di specifica contestazione proposta dall'Amministrazione finanziaria. Ma la Ctr continua, e scrive che il valore del cespite "non poteva certamente essere quello prima del conferimento come pretenderebbe l'Ufficio trattandosi l'originari(o) conferimento nella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. operazione del t(u)tto diversa e disgiunta dalla successiva cessione". Questa ulteriore affermazione del giudice dell'appello risulta non solo non esaustiva, ma appare anch'essa incomprensibile. 4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate deve perciò essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso introdotto dall'Agenzia delle entrate, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio,