CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla inidoneità della condotta contestata ad essere sussunta in una ipotesi di resistenza passiva e alla certezza della identificazione dell'imputato, sia in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato che il ricorrente non si era limitato a darsi alla fuga, bensì aveva posto in essere una guida assolutamente spericolata al fine di seminare le forze dell'ordine, in pieno centro cittadino ed in un momento della giornata di massimo traffico di veicoli e di afflusso di persone; quanto alla identificazione dello stesso, la Corte d'appello ha osservato che a tali fini non residuano margini di incertezza, in considerazione del fatto che, da un lato, gli agenti si trovavano a una distanza ravvicinata; dall'altro lato, l'imputato era un soggetto conosciuto dalle forze dell'ordine; che, in ordine alla censura circa il trattamento sanzionatorio, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al contenimento della sanzione irrogata ed, in ogni caso, la sentenza impugnata dà conto della presenza di significativi precedenti penali e di una complessiva modalità della condotta che sono stati considerati - in maniera non irragionevole - ostativi a una diversa commisurazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende