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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31076/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03NFKWD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, pronunciata il 2 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio e sull'entità della pena inflitta, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il qonsigliere est [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03NFKWD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, pronunciata il 2 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art.129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio e sull'entità della pena inflitta, il ricorrente si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il qonsigliere est [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris