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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 38625/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Francesco [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza del 18 luglio 2022 con la quale il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena di 4.500,00 euro in relazione al reato di cui all'art. 636, comma secondo, cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica all'imputato del decreto di rinvio dell'udienza del 18 maggio 2020 alla data del 5 ,/ ottobre 2020.Il decreto sarebbe stato notificato al difensore di fiducia senza alcuna specificazione del destinatario della comunicazione e senza che venisse notificata al difensore anche una seconda comunicazione quale domiciliatario dell'imputato con conseguente violazione di quanto disposto dall'art. 83, commi 13 e 14 d.l. 18/2020.

2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 336, 337, 338 cod. proc. pen. e 37 disp. att. cod. proc. pen. conseguente alla inidoneità della querela.

La querela in atti sarebbe priva della specifica indicazione dei poteri di rappresentanza del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei documenti che lo legittimavano alla presentazione della querela (statuto societario, atto di nomina quale rappresentante legale, procura speciale) con conseguente violazione dell'art. 338 cod. proc. pen. 3.

Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 636 cod. pen. ed alla penale responsabilità dell'imputato.

Il giudice avrebbe erroneamente fatto riferimento a minacce «espresse ad alta voce dall'imputato» nei confronti della persona offesa Domenico MIRTO senza tenere conto che nessuna minaccia è stata descritta nel capo di imputazione e che il MIRTO non è mai stato nominato nel corso del giudizio.

A giudizio del ricorrente il teste MESSINE° avrebbe riferito circostanze non direttamente riferibili al thema probandum ma «alla generale situazione che caratterizzava i rapporti tra l'imputato e l'azienda amministrata dal testimone» (pag. 10 del ricorso).

Allo stesso modo il teste FICILE avrebbe fatto riferimento a più episodi non individuati nel tempo e non riconducibili ai fatti di cui al capo di imputazione.

L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che nessuno avrebbe visto l'imputato introdurre animali nel fondo di proprietà della costituita parte civile nelle date contestate nel capo di imputazione con conseguente inidoneità degli elementi di prova a giustificare una sentenza di condanna e violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio.

4. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, violazione degli artt. 62 e 351 cod. proc. pen.

La testimonianza resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria Jorik MOCCIA sarebbe inutilizzabile in quanto il teste avrebbe riferito quanto appreso dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 62 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza impugnata che ha posto tale deposizione a fondamento della deliberazione di condanna.

Secondo il ricorrente, al momento dell'arrivo del MOCCIA, gli animali del [OSCURATO:PERSONA] si trovavano all'interno di un recinto e quindi non erano gli stessi animali che i militari dell'Arma avevano trovato a pascolare nel terreno di proprietà della parte civile.

5. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 81, 99, 133 e 636 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il giudice avrebbe applicato una pena illegittima in quanto di gran lunga superiore al massimo di quella prevista dalla norma incriminatrice contestata e non avrebbe motivato in alcun modo in ordine ai criteri di determinazione della pena base, dell'aumento derivante dall'applicazione della recidiva e dell'aumento a titolo di continuazione.

6. Il difensore del ricorrente, in data 28 aprile 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto una doglianza non consentita in sede di giudizio di cassazione.

Deve esser, in proposito, notato che la difesa ha eccepito la nullità della sentenza impugnata conseguente alla mancata notifica all'imputato del decreto con il quale veniva disposto il rinvio dell'udienza del 18 maggio 2020.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, oltre a dare ragione di quanto affermato dal ricorrente, comprova che la difesa dell'imputato non ha tempestivamente eccepito tale vizio di notifica alla prima udienza successiva alla mancata notifica del decreto di rinvio (vedi verbale di udienza del 5 ottobre 2020).

Tale affermazione trova fondamento logico-giuridico nella natura intermedia della nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza conseguente al rinvio di ufficio previsto dalla disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 (vedi Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R. Rv. 281601 - 01; Sez. 2, n. 36253 del 20/05/2022, Salandra, non massimata), suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01; Sez. 5, n. 11685 del 10/01/2023, Durgoni, non massinnata).

Ne discende che la dedotta nullità risulta sanata, ai sensi dell'art. 182, corna 2, cod. proc. pen., posto che alla successiva udienza del 5 ottobre 2020 il difensore di fiducia, presente, nulla ha fatto rilevare.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore della società, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione nell'atto querelatorio comporta l'implicito riferimento agli artt. 2384 e 2489 cod. civ. che costituiscono la fonte della legittimazione ad agire nell'interesse dalla società (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077-01; da ultimo Sez. 2, n. 43916 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], D'Elia, non massimata).

L'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra, infatti, tra i compiti del rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato (Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Zunino, Rv. 234539 - 01; Sez. 2, n. 29588 del 04/04/2019, Berdusco, non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, non massimata).

4. Il terzo motivo di ricorso è dedotto per motivi non consentiti.

Deve essere, in proposito, ribadito che ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

I.gs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38218 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283799 - 01).

5. Il quarto motivo di ricorso è generico e privo del requisito dell'autosufficienza in quanto il ricorrente non ha prodotto la deposizione resa dal teste Jorik MOCCIA. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, allorquando la doglianza ha ad oggetto la valutazione in ordine all'inutilizzabilità di un atto che contiene un elemento di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto stesso, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto (Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Rv. 256540 - 01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, Conti, Rv. 273261 - 01).

Il ricorrente, inoltre, non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01;).

6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace, in applicazione di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, lett. c) del d.l.gs. 74/2000, ha correttamente applicato la pena base di euro 1.500,00 di multa successivamente aumentata ad euro 4.500,00 ai sensi degli artt. 99, comma quarto ed 81, commi secondo e quarto, cod. pen.

Deve esser, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Francesco [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza del 18 luglio 2022 con la quale il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena di 4.500,00 euro in relazione al reato di cui all'art. 636, comma secondo, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica all'imputato del decreto di rinvio dell'udienza del 18 maggio 2020 alla data del 5 ,/ ottobre 2020.Il decreto sarebbe stato notificato al difensore di fiducia senza alcuna specificazione del destinatario della comunicazione e senza che venisse notificata al difensore anche una seconda comunicazione quale domiciliatario dell'imputato con conseguente violazione di quanto disposto dall'art. 83, commi 13 e 14 d.l. 18/2020. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 336, 337, 338 cod. proc. pen. e 37 disp. att. cod. proc. pen. conseguente alla inidoneità della querela. La querela in atti sarebbe priva della specifica indicazione dei poteri di rappresentanza del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei documenti che lo legittimavano alla presentazione della querela (statuto societario, atto di nomina quale rappresentante legale, procura speciale) con conseguente violazione dell'art. 338 cod. proc. pen. 3. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 636 cod. pen. ed alla penale responsabilità dell'imputato. Il giudice avrebbe erroneamente fatto riferimento a minacce «espresse ad alta voce dall'imputato» nei confronti della persona offesa Domenico MIRTO senza tenere conto che nessuna minaccia è stata descritta nel capo di imputazione e che il MIRTO non è mai stato nominato nel corso del giudizio. A giudizio del ricorrente il teste MESSINE° avrebbe riferito circostanze non direttamente riferibili al thema probandum ma «alla generale situazione che caratterizzava i rapporti tra l'imputato e l'azienda amministrata dal testimone» (pag. 10 del ricorso). Allo stesso modo il teste FICILE avrebbe fatto riferimento a più episodi non individuati nel tempo e non riconducibili ai fatti di cui al capo di imputazione. L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che nessuno avrebbe visto l'imputato introdurre animali nel fondo di proprietà della costituita parte civile nelle date contestate nel capo di imputazione con conseguente inidoneità degli elementi di prova a giustificare una sentenza di condanna e violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio. 4. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, violazione degli artt. 62 e 351 cod. proc. pen. La testimonianza resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria Jorik MOCCIA sarebbe inutilizzabile in quanto il teste avrebbe riferito quanto appreso dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 62 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza impugnata che ha posto tale deposizione a fondamento della deliberazione di condanna. Secondo il ricorrente, al momento dell'arrivo del MOCCIA, gli animali del [OSCURATO:PERSONA] si trovavano all'interno di un recinto e quindi non erano gli stessi animali che i militari dell'Arma avevano trovato a pascolare nel terreno di proprietà della parte civile. 5. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 81, 99, 133 e 636 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice avrebbe applicato una pena illegittima in quanto di gran lunga superiore al massimo di quella prevista dalla norma incriminatrice contestata e non avrebbe motivato in alcun modo in ordine ai criteri di determinazione della pena base, dell'aumento derivante dall'applicazione della recidiva e dell'aumento a titolo di continuazione. 6. Il difensore del ricorrente, in data 28 aprile 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto una doglianza non consentita in sede di giudizio di cassazione. Deve esser, in proposito, notato che la difesa ha eccepito la nullità della sentenza impugnata conseguente alla mancata notifica all'imputato del decreto con il quale veniva disposto il rinvio dell'udienza del 18 maggio 2020. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, oltre a dare ragione di quanto affermato dal ricorrente, comprova che la difesa dell'imputato non ha tempestivamente eccepito tale vizio di notifica alla prima udienza successiva alla mancata notifica del decreto di rinvio (vedi verbale di udienza del 5 ottobre 2020). Tale affermazione trova fondamento logico-giuridico nella natura intermedia della nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza conseguente al rinvio di ufficio previsto dalla disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19 (vedi Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R. Rv. 281601 - 01; Sez. 2, n. 36253 del 20/05/2022, Salandra, non massimata), suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01; Sez. 5, n. 11685 del 10/01/2023, Durgoni, non massinnata). Ne discende che la dedotta nullità risulta sanata, ai sensi dell'art. 182, corna 2, cod. proc. pen., posto che alla successiva udienza del 5 ottobre 2020 il difensore di fiducia, presente, nulla ha fatto rilevare. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore della società, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione nell'atto querelatorio comporta l'implicito riferimento agli artt. 2384 e 2489 cod. civ. che costituiscono la fonte della legittimazione ad agire nell'interesse dalla società (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077-01; da ultimo Sez. 2, n. 43916 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], D'Elia, non massimata). L'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra, infatti, tra i compiti del rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato (Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Zunino, Rv. 234539 - 01; Sez. 2, n. 29588 del 04/04/2019, Berdusco, non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, non massimata). 4. Il terzo motivo di ricorso è dedotto per motivi non consentiti. Deve essere, in proposito, ribadito che ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. I.gs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38218 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283799 - 01). 5. Il quarto motivo di ricorso è generico e privo del requisito dell'autosufficienza in quanto il ricorrente non ha prodotto la deposizione resa dal teste Jorik MOCCIA. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, allorquando la doglianza ha ad oggetto la valutazione in ordine all'inutilizzabilità di un atto che contiene un elemento di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto stesso, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto (Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Rv. 256540 - 01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, Conti, Rv. 273261 - 01). Il ricorrente, inoltre, non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279829 - 01;). 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace, in applicazione di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, lett. c) del d.l.gs. 74/2000, ha correttamente applicato la pena base di euro 1.500,00 di multa successivamente aumentata ad euro 4.500,00 ai sensi degli artt. 99, comma quarto ed 81, commi secondo e quarto, cod. pen. Deve esser, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali