CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 25535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 23725-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1114/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2018; Ric. 2018 n. 23725 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2011 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., avanti il Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento dei contratti preliminari di compravendita intercorsi tra le parti in data 6.12.2003 e in data 15.12.2006 relativamente ad un immobile di proprietà di quest’ultima, con richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione di detti contratti, pari a euro 37.000,00, oltre interessi e risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, spiegava a sua volta domanda di condanna al risarcimentodel danno. Quest’ultima aveva in precedenza evocato in giudizio avanti lo stesso Tribunale il Cannizzaro, ottenendo –nella resistenza di quest’ultimo - la sentenza n. 3906/2011, con la quale il giudice adito respingeva le domande di risoluzione dei preliminari per colpa del Cannizzaro,la sua richiesta di trattenere la somma di euro 37.000,00 e di risarcimento dei sofferti danni ; rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta dal Cannizzaro ai sensi dell’art.2932 c.c. 2. Con ordinanza del 4.07.2014, il Tribunale di Palermo respingeva la domanda dell’attore, che condannava all’immediato rilascio dell’immobile; respingeva anche la domanda di condanna della Cancemi al risarcimento del danno; dichiarava la compensazione del debito della convenuta di restituzione dell’acconto sul prezzo con il debito dell’attore al pagamento di indennità di occupazione sine titulo. Ric. 2018 n. 23725 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -3- 3. Avverso tale ordinanza proponevano appello principale il Cannizzaroe appello incidentale la Cancemi. 4. Con sentenza n. 1124/2018, la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente l’ordinanza del giudice di prime cure: valutate le reciproche istanze di risoluzione per inadempimento e l’impossibilità di attribuire all’una o all’altra parte l’esclusiva responsabilità della mancata esecuzione del contratto, dichiarava lo scioglimento per mutuo dissenso dei contratti preliminari oggetto di causa con effetti ex nunc. In particolare, la Corte territoriale riteneva che la sentenza n. 3906/2011 del Tribunale di Palermo intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato avesse reso incontestabile la circostanza che l’impedimento alla stipula del contratto traslativo sarebbe derivato dal frazionamento del bene promesso in vendita “operato verosimilmente da un soggetto terzo, con cui la Cancemi era in rapporti prima del Cannizzaro”, per cui non poteva attribuirsi ad alcuna delle parti una condotta di colpevole inadempimento contrattuale. Ciò posto, in parziale riforma dell’ordinanza gravata, la Corte distrettuale rigettava sia le domande proposte in via principale dal Cannizzaro di risoluzione dei contratti preliminari e di condanna della Cancemi al risarcimento del danno, sia la domanda della Cancemi di condanna del Cannizzaro al pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile, considerando legittima tale occupazione da parte del Cannizzaro. Non ritenendo la questione coperta dal giudicato, condannava laCancemi a restituire al Cannizzaro la somma di euro 37.000,00, da questi versata in esecuzione dei preliminari, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza. Ric. 2018 n. 23725 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -4- 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per averela Corte di Appello di Palermo dichiarato lo scioglimento dei contratti preliminari per mutuo dissenso, ponendosi così in contrasto con il giudicato che sulla medesima vicenda si era formato con sentenza n. 3906/2011 del Tribunale di Palermo resa tra le medesime parti. 1.1.-Il motivo è inammissibile . Questa Corte di legittimità ha più volte chiarito che , nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di completezza e di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente che deduca la violazione dell’art. 2909 c.c., invocando o contestando la rilevanzadel giudicato esterno, deve pertanto assolverel’onere, previsto a pena di inammissibilità , di provvedere alla trascrizione della sentenza di cui si invoca la valenza quale giudicato,secondo il principio consolidato per cui “l’interpretazione di un giudicato può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo” (Cass. n. 5508/2018; Cass. Ric. 2018 n. 23725 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -5- n. 13988/2018; Cass. n. 15737/2017 ; Cass. n. 2617/2015 ) , neppure risultando sufficiente allo scopo la trascrizione di soli stralci della motivazione (Cass. n. 17310/2020). La ricorrente non ha ottemperato a quanto sopra. 2.- Con il secondo motivo, ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ossia l’indisponibilità materiale dell’immobile da parte sua, considerato il rifiuto del Cannizzaro alla restituzione dello stesso. In altri termini, la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare legittima l’occupazione dell’immobile da parte del Cannizzaro, anticipatamente consegnatogli in esecuzione del preliminare di compravendita e quale conseguenza dello scioglimento delle scritture private per mutuo dissenso. 2.2.-Il motivo è infondato. A volere omettere che il mezzo di ricorso non rispetta le condizioni di ammissibilità della denunzia del vizio riconducibile all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. (come da fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: Cass. SS.UU. n. 8053/2014), la Corte di appello si è pronunziata sulla domanda di occupazione sine titulo, che ha rigetta to per la ragione che lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso non può determinare, in assenza di attribuzione all’una o all’altra parte della esclusiva responsabilità della mancata esecuzione del contratto, alcun pagamento dell’indennità di occupazione. L’occupazione dell’immobile anticipatamente conse gnato al Cannizzaro – ha statuito la sentenza - è legittima fino alla pronunzia di risoluzione del contratto, che opera ex nunc(e non ex tunc, come si legge a pag. 2 della memoria della ricorrente). Ric. 2018 n. 23725 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -6- Il precedente di Cass. n. 5529/2014 è poi malamente invocato, posto che riguarda un caso –ben diverso da quello de quo- in cui erano state le parti a risolvere il contratto di comune accordo anteriormente al giudizio. Non hanno fondamento dunque l e deduz ion i della Cancemi , che, dolendosi della mancata considerazione del fatto controverso, in realtà contesta la corretta motivazione della sentenza, chiedendo a questo Giudice una diversa interpretazionedelle risultanze di causa. 3.-Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar