CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2022
Cassazione n. 33345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/10/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara del 22/10/2020, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui al capo A) (artt. 628, comma 2, cod. pen. e art. 71 D.L.vo n. 159/2011) e B) (art. 337 cod. pen.) dell'imputazione. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore del ricorrente ha fatte pervenire via PEC richiesta di discussione orale. Preliminarmente, va evidenziato che, trattandosi di procedimento camerale non partecipato ex art. 611 cpd. proc. pen., nessuna valenza è suscettibile di assumere la richiesta di trattazione orale fatta pervenire dalla difesa del ricorrente. 3. Con l'atto di ricorso, si deduce: 3.1. vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. La lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione congrua e scevra da vizi logici in punto di colpevolezza dell'imputato per il reato di rapina impropria, e l'asserita violazione di legge risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, preclusa in sede di legittimità. Infatti, i giudici di merito hanno valorizzato l'idoneità della condotta posta in essere dal prevenuto ad integrare l'elemento della violenza richiesto dall'art. 628, comma 2, cod. pen., rilevando come l'uso della violenza nei confronti delle forze dell'ordine fu contestuale al furto e strumentale ad impedire agli operanti di portare a termine l'atto d'ufficio, nel tentativo di assicurarsi l'impunità ed il possesso della refurtiva. Peraltro, la doglianza dedotta non è consentita in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 3.2. violazione della norma di cui all'art. 62, n. 4, coi pen. ed erronea applicazione della legge penale. Il motivo è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come la Corte territoriale ha correttamente valutato l'applicabilità della circostanza attenuante comune della "speciale tenuità del danno" alla luce della natura plurioffensiva del reato in contestazione, conformandosi al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il pai:rimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in discorso, la violenza posta in essere dall'imputato nei confronti degli operanti sia nei pressi del /ocus commissi delicti, sia presso la stazione dei Carabinieri (pag. 4 della sentenza impugnata). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della