Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41634/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1979 avverso la sentenza del 28/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CARRARA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Lette le memorie di replica del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , pervenute in data 30 ottobre 2025,nell’interesse della ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 aprile 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Carrara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reatodi minaccia (art.612 cod. pen.) estinto per remissione tacita di querela .

Avverso detta sentenza ha proposto ricorsoFlor [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi persona offesa, attraverso il difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo i l seguentemotivo enunciat o nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.Con l’unico motivo è stata dedotta l’abnormità funzionale del provvedimento impugnato.

In particolare, evidenzia la difesa,la mancata comparizione della persona offesa all’udienza del 28 aprile 2025 è stata erroneamente valutata.

La persona offesa era comparsa sin dalla prima udienza del 24 febbraio 2025 attraverso il difensore e procuratore speciale al fine di costituirsi parte civile.

Nonostante ciò,il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha voluto procedere alla notifica alla persona offesa dell’avvertimento che in caso di mancata comparizione alla successiva udienza del 28 aprile 2025 la querela sarebbe stata ritenuta implicitamente rimessa.

All’udienza del 28 aprile 2025 il difensore e procuratore speciale ha insistito nellavolontà di costituirsi parte civile, ma essendo stata la procura conferita in data 10 febbraio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha inteso quella volontà come revocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La decisione dell’unicomotivo di ricorso richiede la risoluzione di una serie di questioni preliminari.

1.1. Il p rimo tema attiene alla qualificazione della parte ricorrente quale persona offesa o parte civile.

La stessa, diversamente da come indicato nel ricorso, va qualificata quale parte civile ricorrente.

Al riguardo, infatti, la costituzione di parte civile si perfeziona con il deposito dell’atto in udienza, non essendo necessario un provvedimento ammissivo, ma, solo qualora ne sussistano i presupposti,di esclusione.

La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264).

1.2. Il secondo tema è relativo alla qualifica del mezzo di impugnazione.

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione che è da intendersi dunque ricorso per saltum, dal momento che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (Sez.

U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155).

1.3. Il terzo profilo è relativo all’applicabilità dell’art.573 comma 1-bis c od . proc.pen.

La norma si applica al caso di specie perché trattasi di costituzione di parte civile intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022.

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). 2.Superate le questioni preliminari, il punto centrale attiene all’ammissibilità dell’impugnazione anche sotto il profilo dell’interesse concreto ad impugnare un siffatto tipo di pronunzia.

2.1. Quantoall’ammissibilità va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha fornito indicazioni interpretative in relazioneall’istituto della remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita.

Al riguardo si è evidenziato che il giudice, pur in presenza dell’avvertimento, non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Pmc.

Larocca, Rv. 285321 in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile;già prima della modifica normativa nello stesso sensoSez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Pm c.

Statuetta , Rv. 280484 ) .

Ad avviso del collegio, inoltre, è importante rilevare il dato testuale della normadi cui all'art. 142 comma 3 lett. d) -bis disp. att. cod. proc. pen. : l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

La citazione rilevante al fine della possibile remissione tacita della querela deve riguardare l’invito a comparire quale testimone all’udienza e non quale persona offesa.

Appare evidente, infatti, il diverso significato della citazione a testimoniare e quella di essere presente solo quale persona offesa.

È solo alla mancata volontà di essere escusso quale teste che la norma collega la remissione tacita.

Per cogliere la rilevante differenza basti osservare che nel processo penale è espressamente previsto ai sensi dell’art. 503 cod. proc. pen. l’esame delle parti private e dunque anche della parte civile che ha presupposti e finalità diverse rispetto all’esame testimoniale della persona offesa.

2.2. Nel caso in esame d agli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta chel’avviso era stato così formulato: “[..]avvisando la querelante [OSCURATO:PERSONA] che la sua assenza alla predetta udienza verrà interpretata come remissione tacita[..].” Dunque, a fronte della volontà di costituzione di parte civile ribadita all’udienza e che non necessitava di un provvedimento ammissivo e a fronte di una citazione della persona offesa in quanto tale non quale testimone, non vi erano i presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento per remissione di querela. 3.Come anticipato, tuttavia, la ammissibilità dell’impugnazione deve essere valutata anche alla luce della nuova previsione di cui all’art.573 comma 1-biscod. proc. pen.

La giurisprudenza antecedente alla introduzione dell’art.573 comma 1-bis cod. proc. pen. aveva escluso tale interesse.

3.1. LeSezioni unite chiamate a pronunziarsi, in relazione ad una ipotesi seppure in parte diversa da quella in esame, hanno affermato che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 253242).

La sentenza richiamata ha evidenziato che l’interesse a proporre impugnazione, di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere attuale e concreto e ricorre solo nel caso in cui il mezzo sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del pregiudizio derivato dalla pronuncia giudiziale, una situazione pratica più vantaggiosa: situazione che racchiude in sé, con riguardo alla posizione della parte civile, “[..]tutte le conseguenze configurabili, anche extra-penali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto[..]”; per altro verso, che la presenza della parte civile nel processo penale si giustifica esclusivamente in riferimento alla giurisdizione spettante al giudice penale sulla domanda di risarcimento e di restituzione formulate nei confronti dell'imputato: cognizione, questa, che presuppone, ai sensi delle norme di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen., l'accertamento del fatto di reato.

Poiché la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, dal momento che non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato ma si limita a statuire sulla non ricorrenza della condizione di procedibilità, che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen., la Corte ha concluso nel senso che la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per mancanza di procedibilità, non derivando da questa decisione processuale né effetti preclusivi sull’accertamento da compiersi in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.), né conseguenze pregiudizievoli.

3.2. Inconformità a siffatta indicazione questa Corte ha ulteriormente chiarito che la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato solo se adottata all'esito di un accertamento di fatto, con effetti sfavorevoli per le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale e non, invece, quando il proscioglimento sia intervenuto "in limine litis" per ragioni strettamente processuali. (Sez. 5 n. 28461 del 14/07/2025,Rv. 288361.

Nella specie il proscioglimento era stato pronunziato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela).

3.3. Quanto alla ipotesi della estinzione per intervenuta remissione di querela questa Corte ha affermato che èinammissibile per mancanza d'interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza predibattimentale con la quale sia stato disposto il proscioglimento dell'imputato per avere il giudice ritenuto che fosse intervenuta remissione di querela, atteso che,in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe solo comportare l'annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitorie, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla remissione (Sez. 5, n. 13312 del 08/02/2008, Baroni, Rv. 239388).

Secondo la pronunzia richiamata in difetto di impugnazione da parte del PM, l'annullamento della sentenza dovrebbe esser pronunziato con rinvio al giudice civile.

Tuttavia il risarcimento del danno non patrimoniale “[..]non consegue necessariamente a un fatto riconosciuto in concreto come reato dal giudice penale, ma genericamente a un fatto illecito, che, per avere caratteristiche di reato, presenta maggiore gravità e determina più elevata sanzione civile.

Sotto tale profilo, la mancata presentazione o la tardività della querela equivale alla remissione della stessa e il giudice civile che mancando l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ha il dovere, in tal caso, di accertare ai fini civili se il fatto dannoso abbia effettivamente tale carattere[..].

4. Rispetto alla introduzione della nuova disposizione dell’art.573 comma 1-bis cod. proc. pen. in luogo dell’art.622 cod. proc. pen., le ragioni chegiustificano la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione all’art.622 cod. proc. pen. appaiono compatibili anche con la nuova previsione di cui all’art.573 comma1-bis cod. proc. pen. con la conseguenza che anche in tal caso il ricorso va dichiaratoinammissibile per difetto di interesse.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ad avviso del collegio, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. come modificato a seguito della pronunzia della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, la ricorrente non va condannata al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in ragione dei motivi per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile che attengono unicamente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1979 avverso la sentenza del 28/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CARRARA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Lette le memorie di replica del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , pervenute in data 30 ottobre 2025,nell’interesse della ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 aprile 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di pacedi Carrara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reatodi minaccia (art.612 cod. pen.) estinto per remissione tacita di querela . Avverso detta sentenza ha proposto ricorsoFlor [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi persona offesa, attraverso il difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo i l seguentemotivo enunciat o nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.Con l’unico motivo è stata dedotta l’abnormità funzionale del provvedimento impugnato. In particolare, evidenzia la difesa,la mancata comparizione della persona offesa all’udienza del 28 aprile 2025 è stata erroneamente valutata. La persona offesa era comparsa sin dalla prima udienza del 24 febbraio 2025 attraverso il difensore e procuratore speciale al fine di costituirsi parte civile. Nonostante ciò,il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha voluto procedere alla notifica alla persona offesa dell’avvertimento che in caso di mancata comparizione alla successiva udienza del 28 aprile 2025 la querela sarebbe stata ritenuta implicitamente rimessa. All’udienza del 28 aprile 2025 il difensore e procuratore speciale ha insistito nellavolontà di costituirsi parte civile, ma essendo stata la procura conferita in data 10 febbraio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha inteso quella volontà come revocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La decisione dell’unicomotivo di ricorso richiede la risoluzione di una serie di questioni preliminari. 1.1. Il p rimo tema attiene alla qualificazione della parte ricorrente quale persona offesa o parte civile. La stessa, diversamente da come indicato nel ricorso, va qualificata quale parte civile ricorrente. Al riguardo, infatti, la costituzione di parte civile si perfeziona con il deposito dell’atto in udienza, non essendo necessario un provvedimento ammissivo, ma, solo qualora ne sussistano i presupposti,di esclusione. La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264). 1.2. Il secondo tema è relativo alla qualifica del mezzo di impugnazione. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione che è da intendersi dunque ricorso per saltum, dal momento che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155). 1.3. Il terzo profilo è relativo all’applicabilità dell’art.573 comma 1-bis c od . proc.pen. La norma si applica al caso di specie perché trattasi di costituzione di parte civile intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022. L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). 2.Superate le questioni preliminari, il punto centrale attiene all’ammissibilità dell’impugnazione anche sotto il profilo dell’interesse concreto ad impugnare un siffatto tipo di pronunzia. 2.1. Quantoall’ammissibilità va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha fornito indicazioni interpretative in relazioneall’istituto della remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita. Al riguardo si è evidenziato che il giudice, pur in presenza dell’avvertimento, non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Pmc. Larocca, Rv. 285321 in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile;già prima della modifica normativa nello stesso sensoSez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Pm c. Statuetta , Rv. 280484 ) . Ad avviso del collegio, inoltre, è importante rilevare il dato testuale della normadi cui all'art. 142 comma 3 lett. d) -bis disp. att. cod. proc. pen. : l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. La citazione rilevante al fine della possibile remissione tacita della querela deve riguardare l’invito a comparire quale testimone all’udienza e non quale persona offesa. Appare evidente, infatti, il diverso significato della citazione a testimoniare e quella di essere presente solo quale persona offesa. È solo alla mancata volontà di essere escusso quale teste che la norma collega la remissione tacita. Per cogliere la rilevante differenza basti osservare che nel processo penale è espressamente previsto ai sensi dell’art. 503 cod. proc. pen. l’esame delle parti private e dunque anche della parte civile che ha presupposti e finalità diverse rispetto all’esame testimoniale della persona offesa. 2.2. Nel caso in esame d agli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta chel’avviso era stato così formulato: “[..]avvisando la querelante [OSCURATO:PERSONA] che la sua assenza alla predetta udienza verrà interpretata come remissione tacita[..].” Dunque, a fronte della volontà di costituzione di parte civile ribadita all’udienza e che non necessitava di un provvedimento ammissivo e a fronte di una citazione della persona offesa in quanto tale non quale testimone, non vi erano i presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento per remissione di querela. 3.Come anticipato, tuttavia, la ammissibilità dell’impugnazione deve essere valutata anche alla luce della nuova previsione di cui all’art.573 comma 1-biscod. proc. pen. La giurisprudenza antecedente alla introduzione dell’art.573 comma 1-bis cod. proc. pen. aveva escluso tale interesse. 3.1. LeSezioni unite chiamate a pronunziarsi, in relazione ad una ipotesi seppure in parte diversa da quella in esame, hanno affermato che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 253242). La sentenza richiamata ha evidenziato che l’interesse a proporre impugnazione, di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere attuale e concreto e ricorre solo nel caso in cui il mezzo sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del pregiudizio derivato dalla pronuncia giudiziale, una situazione pratica più vantaggiosa: situazione che racchiude in sé, con riguardo alla posizione della parte civile, “[..]tutte le conseguenze configurabili, anche extra-penali, che possono comunque influire in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto[..]”; per altro verso, che la presenza della parte civile nel processo penale si giustifica esclusivamente in riferimento alla giurisdizione spettante al giudice penale sulla domanda di risarcimento e di restituzione formulate nei confronti dell'imputato: cognizione, questa, che presuppone, ai sensi delle norme di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen., l'accertamento del fatto di reato. Poiché la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, dal momento che non contiene un accertamento mediante prove del fatto storico-reato ma si limita a statuire sulla non ricorrenza della condizione di procedibilità, che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod. proc. pen., la Corte ha concluso nel senso che la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per mancanza di procedibilità, non derivando da questa decisione processuale né effetti preclusivi sull’accertamento da compiersi in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.), né conseguenze pregiudizievoli. 3.2. Inconformità a siffatta indicazione questa Corte ha ulteriormente chiarito che la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato solo se adottata all'esito di un accertamento di fatto, con effetti sfavorevoli per le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale e non, invece, quando il proscioglimento sia intervenuto "in limine litis" per ragioni strettamente processuali. (Sez. 5 n. 28461 del 14/07/2025,Rv. 288361. Nella specie il proscioglimento era stato pronunziato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela). 3.3. Quanto alla ipotesi della estinzione per intervenuta remissione di querela questa Corte ha affermato che èinammissibile per mancanza d'interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza predibattimentale con la quale sia stato disposto il proscioglimento dell'imputato per avere il giudice ritenuto che fosse intervenuta remissione di querela, atteso che,in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe solo comportare l'annullamento con rinvio al giudice civile, per la decisione sulle pretese risarcitorie, le quali non sono pregiudicate, comunque, dalla remissione (Sez. 5, n. 13312 del 08/02/2008, Baroni, Rv. 239388). Secondo la pronunzia richiamata in difetto di impugnazione da parte del PM, l'annullamento della sentenza dovrebbe esser pronunziato con rinvio al giudice civile. Tuttavia il risarcimento del danno non patrimoniale “[..]non consegue necessariamente a un fatto riconosciuto in concreto come reato dal giudice penale, ma genericamente a un fatto illecito, che, per avere caratteristiche di reato, presenta maggiore gravità e determina più elevata sanzione civile. Sotto tale profilo, la mancata presentazione o la tardività della querela equivale alla remissione della stessa e il giudice civile che mancando l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ha il dovere, in tal caso, di accertare ai fini civili se il fatto dannoso abbia effettivamente tale carattere[..]. 4. Rispetto alla introduzione della nuova disposizione dell’art.573 comma 1-bis cod. proc. pen. in luogo dell’art.622 cod. proc. pen., le ragioni chegiustificano la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione all’art.622 cod. proc. pen. appaiono compatibili anche con la nuova previsione di cui all’art.573 comma1-bis cod. proc. pen. con la conseguenza che anche in tal caso il ricorso va dichiaratoinammissibile per difetto di interesse. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ad avviso del collegio, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. come modificato a seguito della pronunzia della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, la ricorrente non va condannata al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in ragione dei motivi per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile che attengono unicamente al
Sentenza Cassazione n. 41634/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris