CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/07/2023 dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, all'esito di concordato in appello, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi b), c), d), e), f) e g) della rubrica per difetto di querela e, ritenuta la continuazione tra il delitto contestato al capo a) dell'imputazione e una precedente sentenza irrevocabile emessa dalla medesima corte territoriale, ha rideterminato nella misura concordata il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost., lamenta che la corte territoriale ha applicato l'istituto del concordato in appello senza spiegare le ragioni per le quali «l'accoglimento dell'accordo è avvenuto», senza dar conto «dell'accertamento circa l'assenza delle cause di non punibilità» e senza motivare in merito all'«esatta qualificazione del fatto» e alla ritenuta «adeguatezza della pena», così omettendo sia di far comprendere ciò che ha considerato e quali sono le ragioni cui la decisione è ancorata, sia di dimostrare di aver delibato il fatto e la correttezza della pena concordata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. A seguito della reintroduzione, a opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, del c.d. patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di non punibilità, né sull'esatta qualificazione del fatto, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex multis Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 3. Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo, Rv. 238688). Nel caso di specie, in cui la corte territoriale, neanche implicitamente, ha ritenuto la pena concordata incongrua, né il ricorrente lamenta un'ipotesi di pena illegale, anche l'omessa motivazione in merito all'adeguatezza della pena concordata e irrogata, non può essere oggetto di contestazione. 4. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos