CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ATTI giustaprocura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 16773/2024Numero sezionale 3548/2026Numero di raccolta generale 13655/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 464/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 20/02/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANORILEVATO CHEAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto l'appello avverso lapronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 1575/2018 concui era stato accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione, con cui, inrelazione all'atto di cessione di azienda stipulato il 27/5/2017, era stataliquidata l'imposta principale di registro sull'intero corrispettivo costituitodalla differenza tra l'importo corrisposto in danaro e l'ammontare dellepassività accollate dal cessionario, così come indicati nell'atto di cessione diazienda, nonché l'imposta di bollo, oltre sanzioni ed interessi;la contribuente resiste con controricorso;il ricorso è stato dichiarato inammissibile con proposta di definizioneanticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 6 novembre2025;avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis. n. 1 c.p.c.CONSIDERATO CHE1. preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.;2.1. va premesso che, con la proposta di definizione anticipata, il ricorsoè stato dichiarato inammissibile per avere l’Ufficio «notificato il ricorso percassazione in data 23.07.2024, ben oltre il termine ultimo del 20.09.2023»,previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c.;Numero registro generale 16773/2024Numero sezionale 3548/2026Numero di raccolta generale 13655/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2. la doglianza è fondata.2.3. la sentenza (non notificata) è stata depositata il 20/2/2023 e ilricorso è stato notificato il 23/7/2024;2.4. l’art. 1, comma 199, l. 197/2022, prevede che «per le controversiedefinibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per laproposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data dientrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023»;2.5. il detto periodo si aggiunge al termine di scadenza (nella specie, 6mesi) per proporre ricorso in cassazione, da calcolare secondo le ordinarieregole processuali, ovvero considerando e, quindi, computando l’eventualeperiodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto;2.6. di conseguenza, occorre in primo luogo procedere a verificare lascadenza del termine ex art. 327 c.p.c.; nella specie, essendo statapubblicata la sentenza di appello in data 20 febbraio 2023, il termine di seimesi per proporre appello scadeva il 20 settembre 2023 (dovendoconsiderarsi, la sospensione ex lege dal 1° al 31 agosto 2023 742/1969; cfr.Cass. n. 31936/2024); il 20 settembre 2023 ricadeva nella finestratemporale prevista dall’art. 1, comma 199, cit., per cui il termine,computando 11 mesi, andava a scadere il 20 agosto 2024; ricadendo nelperiodo di sospensione feriale dell’anno 2024, il termine andavaulteriormente prorogato al 2 settembre 2024, ovvero al primo giorno nonfestivo successivo alla scadenza del periodo di sospensione feriale;2.7. è, infatti, ben vero che la giurisprudenza di questa Corte (da ultimoCass. n. 4666/2024 e Cass. n. 31936/2024 cit.) ha affermato come iltermine di impugnazione non deve prorogarsi ulteriormente in ragione delperiodo di sospensione feriale ove sia accordata una sospensione ex legederivante dalla legislazione condonistica, in quanto il primo è giàinteramente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita invia eccezionale (per quanto riguarda l'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020), poiché, comequesta Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altrefattispecie legali, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben piùNumero registro generale 16773/2024Numero sezionale 3548/2026Numero di raccolta generale 13655/2026Data pubblicazione 11/05/2026ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essaassorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contrariaprevisione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta allastessa (Cass. nn. 16876/2014, 5924/2010);2.8. tuttavia, il principio in parola attiene all’assorbimento del periodoferiale nella sospensione automatica, laddove nella specie si discutepiuttosto dell’applicabilità della sospensione del periodo feriale rispetto allospirare di un termine per un atto giudiziario (notifica del ricorso incassazione), pacificamente rientrante fra quelli contemplati dalla disciplinadella sospensione feriale dei termini, avvenuto durante quest’ultimo;2.9. in altri termini, mentre il periodo di un mese della sospensioneferiale è assorbito dalla sospensione in via eccezionale stabilita dallegislatore, per quanto chiarito dalla giurisprudenza suddetta, in quantoappunto la sospensione eccezionale assorbe quella ordinaria neutralizzandola necessità di quest’ultima, una volta esauritasi la sospensione eccezionaleriemerge la regola generale, che non ha alcuna ragione di essere derogatacon riguardo ad atti palesemente soggetti alla stessa, per cui ove lasospensione eccezionale determina che il termine perentorio per porre inessere un atto giudiziario spiri durante il mese d’agosto, lo stesso non puòche essere sospeso fino al successivo 31 agosto;2.10. in definitiva, il ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia con attonotificato il 23 luglio 2024 deve ritenersi, in virtù delle dette sospensioni,tempestivo;3.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’articolo 23, comma4, dell’articolo 51 commi 1, 2 e 4 e dell’articolo 43, comma 2, del TUR,avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamentedetratto dal prezzo indicato nel contratto, ai fini della determinazione delvalore del complesso aziendale oggetto di trasferimento, le passività dedottedal contribuente in quanto «pertinenti/afferenti esclusivamente alle esigenzee finalità aziendali» in quanto, secondo l’Ufficio, la pertinenza e l’inerenzadei debiti relativi all’attività aziendale ceduta rileverebbero solo in caso diNumero registro generale 16773/2024Numero sezionale 3548/2026Numero di raccolta generale 13655/2026Data pubblicazione 11/05/2026successivo controllo della base imponibile da parte dell’Amministrazionefinanziaria ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del TUR;3.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’articolo 42, comma 1, del TURladdove la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamenteaffermato che l'Ufficio aveva errato nell'avvalersi delle norme in materiainerenti gli avvisi di liquidazione piuttosto che emettere un avviso di«rettifica» avendo disconosciuto passività dichiarate e «rettificato» il valoredel complesso aziendale alienato»;3.3. con ordinanze interlocutorie nn. 14653 e 18000 del 2025 è statadisposta la trattazione in pubblica udienza della questione circa l’applicabilitàdell’art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131/1986 alle passività aziendali ancheladdove il valore dichiarato dalle parti non sia oggetto di rettifica, tenutoconto anche del dato letterale della norma, che impone la sua applicazionenel caso in cui il valore dichiarato dalle parti «è controllato» dall'Ufficio e nongià solo quando detto valore viene rettificato;3.4. per garantire uniformità di soluzioni è opportuna la rimessione anuovo ruolo della presente controversia, in attesa della definizione dellecitate cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])