CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 39031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sul punto della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., logicamente motivata dalla Corte di appello sottolineando le caratteristiche del carico trasportato e occultato tra altra merce costituito da sei scatole di cartone e 4 borsoni di tela cerata, che denotava in maniera evidente la quantità della merce;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 I