CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 35018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Alessandria, emessa in data 16 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo 3) dell'imputazione in quello di cui al capo 1) e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, prospettando doglianze generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta riqualificazione del fatto nel reato di furto in abitazione, si lamentano illogicità motivazionali non manifeste, inconferenti e palesemente smentite dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda pag. 4 sulla sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel reato di rapina aggravata, ove la Corte territoriale, anche rinviando alle argomentazioni del primo giudice, ha disatteso le relative doglianze difensive); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato assorbimento del reato di cui al capo 2) dell'imputazione in quello di cui al capo 1), oltre ad essere basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità, non coglie nel segno ed è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229), secondo cui l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1, cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,