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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44309/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di 4222=1,Maggiore avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso introduce una generica critica alla motivazione adottata dal giudice d'appello, senza specificare in concreto i profili che renderebbero la decisione affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato che la sentenza ha ricostruito in maniera puntuale le condotte che hanno dato luogo alla condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 336 cod.pen., ritenendo anche sussistente la capacità di intendere e volere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di 4222=1,Maggiore avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso introduce una generica critica alla motivazione adottata dal giudice d'appello, senza specificare in concreto i profili che renderebbero la decisione affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato che la sentenza ha ricostruito in maniera puntuale le condotte che hanno dato luogo alla condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 336 cod.pen., ritenendo anche sussistente la capacità di intendere e volere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris