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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05236/2023

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to la seguente: SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 settembre 1958; avverso la sentenza n. 1343/21 della Corte di appello di Catanzaro del 28 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pronunziata in data 28 giugno 2021, ha integralmente confermato la precedente decisione, assunta in data 9 aprile 2018, con la quale, in esito a giudizio ordinario, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto, krente ad oggetto l'avvenuta coltivazione all'interno di un frutteto nella disponibilità sua e del figlio Antonio, in concorso con il quale il reato risulta essere stato contestato, di n. 60 piante di canapa indiana, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre che euro 3.000,00di multa.

Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, affidando le proprie dogiianze a un unico motivo di impugnazione, il cui contenuto riguarda il ritenuto vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine ai contributo causale' dato da! ricorrente ne! reato a lui contestato, laddove ad avviso del ricorrente egli potrebbe essere Ito solo un connivente non punibile del reato in questione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere conseguentemente rigettato.

Rileva il ricorrente che nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado, non Vi sarebbe alcun cenno alla oggettività dell'apporto causale che lo Scalise avrebbe dato all'attività di coltivazione di cui al capo di imputazione.

Al riguardo si osserva che la tesi del ricorrente è che lo stesso, lungi dal collaborare con il figlio nella attività di coltivazione delle piante di cannabis si stesse, invece, adoperando, al momento dell'accesso degli agenti operanti, per la loro estirpazione onde evitare l'arresto del congiunto.

Tale ricostruzione, oltre ad essere stata plausibilmente giudicata poco credibile di giudici del merito, risulta in ogni caso tale da non comportare, alla luce degli altri elementi acquisiti agli atti del processo, la assenza di responsabilità penale, in termini di concorso nel reato, in capo allo Scalise.

Ed infatti appare dirimente la circostanza che il prevenuto fosse a conoscenza del fatto che nel terreno nella sua disponibilità - la circostanza della disponibilità del terreno in capo al prevenuto è attestata dal fatto che 2.11L egli aveva la possibilità di aprire l'adito al campo ove si trovavano le piante -, fosse in corso una, non modesta (si tratta, infatti, di 60 piante di altezza compresa fra m 1,5 e m 2,5), attività di coltivazione di vegetali atti alla produzione di sostanza stupefacente (come è dimostrato dal fatto che era stato lo stesso Scalise a condurre gli agenti operanti lì dove si trovavano le piante in questione); fattore questo, cioè la messa a disposizione del terreno per la realizzazione dell'illecito, che costituendo una obbiettíva agevolazione all'attività di coltivazione integra gli estremi del concorso nel reato contestato, senza che fosse necessario, onde rilevare l'esistenza di siffatta attività concorsuale, che anche l'odierno ricorrente si adoperasse materialmente nell'accudimento della vegetazione degli arbusti.

L'emersione di tale circostanza (che l'imputato fosse consapevole del fatto che vi fossero nel suo campo delle piante di cannabis indica) logicamente e plausibilmente desunta in sede di merito da quanto attestato dagli agenti operanti che hanno proceduto alle prime indagini e all'arresto dello Scalise, rende irrilevante la successiva considerazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza della condotta concorsuale anche se riferita alla mera attività volta alla estirpazione delle piante la cui coltivazione già era in atto.

Invero, sebbene sia stato correttamente operato il riferimento giurisprudenziale dalla Corte catanzarese, al principio secondo il quale il tentativo da parte di persona convivente con l'indagato di disfarsi delle piante, al momento della perquisizione delle forze dell'ordine, determina la responsabilità concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (così espressamente: C:orte di cassazione, Sezione VI penale, 7 febbraio 2020, n. 5229), va segnalato che un siffatto orientamento appare isolato ed in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, invece, con riferimento alla illecita detenzione di stupefacenti (ma principio appare pacificamente applicabile anche al caso della coltivazione o, comunque, a qualsiasi condotta a carattere permanente connessa ai reati in materia di stupefacenti), il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione - in assenza di fattori deponenti per la realizzazione di una precedente condotta atta a costituire un obbiettiva facilitazione dell'intento criminale ovvero una sua induzione o incentivazione - di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (in questo senso si vedano, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 luglio 2019, n. 28890; idem Sezione IV penale, 8 febbraio 2018, n. 6128).

Il puntuale elemento di discrimine fra una ipotesi e l'altra è stato scolpito nella giurisprudenza di questa Corte allorchè si è rilevato che, affinchè possa farsi riferimento al favoreggiamento (che, giova precisare, sarebbe nella fattispecie non punibile in quanto ci si troverebbe di fronte alla particolare causa di esclusione della punibilità dettata dall'art. 384 cod. pen.)e non alla fattispecie concorsuale, è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, cosa che obbiettivamente sarebbe riscontrabile nella presente occasione, in cui - ove si prescinda dal rilievo precedentemente svolto in ordine alla partecipazione causale dello Scalise nella condotta di coltivazione attraverso l'obbiettiva agevolazione di essa derivante dalla messa a disposizione del terreno ove la stessa è stata messa a dimora - il restante elemento a carico dell'imputato, cioè l'essersi adoperato per lo sradicamento degli arbusti, difficilmente potrebbe essere interpretato come condotta di sostegno ovvero di incoraggiamento Alla prosecuzione della Attività criminosa.

La opportunità di procedere, se non ad una vera e propria rettifica, quanto meno ad una precisazione dei motivi della impugnata sentenza giustifica la non manifesta infondatezza del ricorso proposto dalla difesa dello Scalise e, quindi, la decisione di rigetto dello stesso e non di ammissibilità.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 settembre 1958; avverso la sentenza n. 1343/21 della Corte di appello di Catanzaro del 28 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pronunziata in data 28 giugno 2021, ha integralmente confermato la precedente decisione, assunta in data 9 aprile 2018, con la quale, in esito a giudizio ordinario, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto, krente ad oggetto l'avvenuta coltivazione all'interno di un frutteto nella disponibilità sua e del figlio Antonio, in concorso con il quale il reato risulta essere stato contestato, di n. 60 piante di canapa indiana, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre che euro 3.000,00di multa. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, affidando le proprie dogiianze a un unico motivo di impugnazione, il cui contenuto riguarda il ritenuto vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine ai contributo causale' dato da! ricorrente ne! reato a lui contestato, laddove ad avviso del ricorrente egli potrebbe essere Ito solo un connivente non punibile del reato in questione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere conseguentemente rigettato. Rileva il ricorrente che nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado, non Vi sarebbe alcun cenno alla oggettività dell'apporto causale che lo Scalise avrebbe dato all'attività di coltivazione di cui al capo di imputazione. Al riguardo si osserva che la tesi del ricorrente è che lo stesso, lungi dal collaborare con il figlio nella attività di coltivazione delle piante di cannabis si stesse, invece, adoperando, al momento dell'accesso degli agenti operanti, per la loro estirpazione onde evitare l'arresto del congiunto. Tale ricostruzione, oltre ad essere stata plausibilmente giudicata poco credibile di giudici del merito, risulta in ogni caso tale da non comportare, alla luce degli altri elementi acquisiti agli atti del processo, la assenza di responsabilità penale, in termini di concorso nel reato, in capo allo Scalise. Ed infatti appare dirimente la circostanza che il prevenuto fosse a conoscenza del fatto che nel terreno nella sua disponibilità - la circostanza della disponibilità del terreno in capo al prevenuto è attestata dal fatto che 2.11L egli aveva la possibilità di aprire l'adito al campo ove si trovavano le piante -, fosse in corso una, non modesta (si tratta, infatti, di 60 piante di altezza compresa fra m 1,5 e m 2,5), attività di coltivazione di vegetali atti alla produzione di sostanza stupefacente (come è dimostrato dal fatto che era stato lo stesso Scalise a condurre gli agenti operanti lì dove si trovavano le piante in questione); fattore questo, cioè la messa a disposizione del terreno per la realizzazione dell'illecito, che costituendo una obbiettíva agevolazione all'attività di coltivazione integra gli estremi del concorso nel reato contestato, senza che fosse necessario, onde rilevare l'esistenza di siffatta attività concorsuale, che anche l'odierno ricorrente si adoperasse materialmente nell'accudimento della vegetazione degli arbusti. L'emersione di tale circostanza (che l'imputato fosse consapevole del fatto che vi fossero nel suo campo delle piante di cannabis indica) logicamente e plausibilmente desunta in sede di merito da quanto attestato dagli agenti operanti che hanno proceduto alle prime indagini e all'arresto dello Scalise, rende irrilevante la successiva considerazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza della condotta concorsuale anche se riferita alla mera attività volta alla estirpazione delle piante la cui coltivazione già era in atto. Invero, sebbene sia stato correttamente operato il riferimento giurisprudenziale dalla Corte catanzarese, al principio secondo il quale il tentativo da parte di persona convivente con l'indagato di disfarsi delle piante, al momento della perquisizione delle forze dell'ordine, determina la responsabilità concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (così espressamente: C:orte di cassazione, Sezione VI penale, 7 febbraio 2020, n. 5229), va segnalato che un siffatto orientamento appare isolato ed in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, invece, con riferimento alla illecita detenzione di stupefacenti (ma principio appare pacificamente applicabile anche al caso della coltivazione o, comunque, a qualsiasi condotta a carattere permanente connessa ai reati in materia di stupefacenti), il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione - in assenza di fattori deponenti per la realizzazione di una precedente condotta atta a costituire un obbiettiva facilitazione dell'intento criminale ovvero una sua induzione o incentivazione - di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (in questo senso si vedano, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 luglio 2019, n. 28890; idem Sezione IV penale, 8 febbraio 2018, n. 6128). Il puntuale elemento di discrimine fra una ipotesi e l'altra è stato scolpito nella giurisprudenza di questa Corte allorchè si è rilevato che, affinchè possa farsi riferimento al favoreggiamento (che, giova precisare, sarebbe nella fattispecie non punibile in quanto ci si troverebbe di fronte alla particolare causa di esclusione della punibilità dettata dall'art. 384 cod. pen.)e non alla fattispecie concorsuale, è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, cosa che obbiettivamente sarebbe riscontrabile nella presente occasione, in cui - ove si prescinda dal rilievo precedentemente svolto in ordine alla partecipazione causale dello Scalise nella condotta di coltivazione attraverso l'obbiettiva agevolazione di essa derivante dalla messa a disposizione del terreno ove la stessa è stata messa a dimora - il restante elemento a carico dell'imputato, cioè l'essersi adoperato per lo sradicamento degli arbusti, difficilmente potrebbe essere interpretato come condotta di sostegno ovvero di incoraggiamento Alla prosecuzione della Attività criminosa. La opportunità di procedere, se non ad una vera e propria rettifica, quanto meno ad una precisazione dei motivi della impugnata sentenza giustifica la non manifesta infondatezza del ricorso proposto dalla difesa dello Scalise e, quindi, la decisione di rigetto dello stesso e non di ammissibilità. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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