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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19270/2024

Testo disponibile della fonte

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19214/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] SOC.

COOP. (incorporante della Banca di credito cooperativo di Montereale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

CENT. – SEZIONE DI L’AQUILA n.95/02/1015, depositata in data 18 giugno 20 15 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEG– ILOR 1985 Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio.

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha instato per un rinvio al fine di controllare lo stato dei pagamenti e la fondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila disconosceva alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. (incorporante della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Montereale) l’esenzione dalle II.DD. di cui all’art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904; l’ufficio emetteva avviso di accertamento ai fini IRPEG e lLOR, notificato in data 24aprile 1991, con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'annualità 198 5 , determinando un reddito netto ai fini ILOR di £ 220 . 841.000 , un reddito imponibile ai fini IRPEG di £ 450 . 814.000 e irrogando sanzioni per £71.910.000.

2. Avverso l’avviso di accertamento la banca proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. diL’Aquila; si costituiva in giudizio anche l’ufficio , chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p.con la sentenza n. 26/1993, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il solo recupero a tassazione della somma di £ 450.000.000 (che era stata posta come accantonamenti di utile a riserva indivisibile).

4. Contro tale decisione proponeva appello la banca contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 166/10/1995 la C.t.r. adita accoglieva il gravame della banca.

6. Contro tale decisione proponeva ricorso l’ufficio dinanzi alla C.t.c. – Sezione di L’Aquila; si costituiva anche la banca contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in appello.

7. Consentenza n. 95/02/1015 , depositata in data 18 giugno 20 15, la C.t.c. adita rigettava il gravam e dell’ufficio, confermando la spettanza dell’agevolazione.

8. Avverso la detta sentenza della C.t.c., l ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 202 4 .

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell'art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha giustificato la spettanza dell’esenzione sulla base delle norme 37 e 38 dello Statuto della banca, le quali prevedevano, però, solo generiche riserve ordinarie e straordinarie, senza specifici vincoli e senza richiamo ad alcuna precisa legge agevolatrice, in questo modo, dunque, fornendo una motivazione soltanto apparente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell'art.29, comma quinto, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riproduttivo dell’art. 29, comma quinto, D.L. 30 dicembre 1988, n. 550 e conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha riconosciuto spettante l’esenzione, nonostante lo Statuto della banca contribuente non soddisfacesse i requisiti della mutualita (previsti dalla disciplina in materia), dato che la destinabilità di una quota degli utili a fini di mutualità e beneficienza era prevista in maniera generica, senza riferimento a specifiche disposizioni di legge.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell'art. 12 L. n. 904/1977 e dell’art. 14 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto spettante l’esenzione, nonostante a tal fine fossero necessari non solo requisiti mutualistici ma anche vincoli statutari alla destinazione degli utili, tali da inibirne la distribuzione ai soci sia in vita che allo scioglimento dell'ente, e rimuovibili solo con modifica statutaria e relativa espressa delibera assembleare, vincoli mancanti nel caso di specie.

2. Va premesso che in data 20 marzo 2024, successivamente alla fissazione dell’udienza di discussione, la contribuente Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l., ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima –dalla quale si evince la riferibilità all’avviso di accertamento in lite attraverso il richiamo al numero di ruolo del ricorso per cassazione - nonché copia della quietanza di versamento dell’intero importo.

2.1. Pertanto, non può addivenirsi alla generica richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato, in considerazione della tempestiva ed esaustiva produzione, da parte della società contribuente, della documentazione inerente la procedura di definizione agevolata.

2.2. Orbene , v ista la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato , ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19214/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP. (incorporante della Banca di credito cooperativo di Montereale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. CENT. – SEZIONE DI L’AQUILA n.95/02/1015, depositata in data 18 giugno 20 15 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEG– ILOR 1985 Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio. Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha instato per un rinvio al fine di controllare lo stato dei pagamenti e la fondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila disconosceva alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (incorporante della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Montereale) l’esenzione dalle II.DD. di cui all’art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904; l’ufficio emetteva avviso di accertamento ai fini IRPEG e lLOR, notificato in data 24aprile 1991, con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'annualità 198 5 , determinando un reddito netto ai fini ILOR di £ 220 . 841.000 , un reddito imponibile ai fini IRPEG di £ 450 . 814.000 e irrogando sanzioni per £71.910.000. 2. Avverso l’avviso di accertamento la banca proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. diL’Aquila; si costituiva in giudizio anche l’ufficio , chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p.con la sentenza n. 26/1993, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il solo recupero a tassazione della somma di £ 450.000.000 (che era stata posta come accantonamenti di utile a riserva indivisibile). 4. Contro tale decisione proponeva appello la banca contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 166/10/1995 la C.t.r. adita accoglieva il gravame della banca. 6. Contro tale decisione proponeva ricorso l’ufficio dinanzi alla C.t.c. – Sezione di L’Aquila; si costituiva anche la banca contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in appello. 7. Consentenza n. 95/02/1015 , depositata in data 18 giugno 20 15, la C.t.c. adita rigettava il gravam e dell’ufficio, confermando la spettanza dell’agevolazione. 8. Avverso la detta sentenza della C.t.c., l ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 202 4 . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell'art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha giustificato la spettanza dell’esenzione sulla base delle norme 37 e 38 dello Statuto della banca, le quali prevedevano, però, solo generiche riserve ordinarie e straordinarie, senza specifici vincoli e senza richiamo ad alcuna precisa legge agevolatrice, in questo modo, dunque, fornendo una motivazione soltanto apparente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell'art.29, comma quinto, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riproduttivo dell’art. 29, comma quinto, D.L. 30 dicembre 1988, n. 550 e conv. in L. 27 aprile 1989, n. 154 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha riconosciuto spettante l’esenzione, nonostante lo Statuto della banca contribuente non soddisfacesse i requisiti della mutualita (previsti dalla disciplina in materia), dato che la destinabilità di una quota degli utili a fini di mutualità e beneficienza era prevista in maniera generica, senza riferimento a specifiche disposizioni di legge. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell'art. 12 L. n. 904/1977 e dell’art. 14 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto spettante l’esenzione, nonostante a tal fine fossero necessari non solo requisiti mutualistici ma anche vincoli statutari alla destinazione degli utili, tali da inibirne la distribuzione ai soci sia in vita che allo scioglimento dell'ente, e rimuovibili solo con modifica statutaria e relativa espressa delibera assembleare, vincoli mancanti nel caso di specie. 2. Va premesso che in data 20 marzo 2024, successivamente alla fissazione dell’udienza di discussione, la contribuente Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima –dalla quale si evince la riferibilità all’avviso di accertamento in lite attraverso il richiamo al numero di ruolo del ricorso per cassazione - nonché copia della quietanza di versamento dell’intero importo. 2.1. Pertanto, non può addivenirsi alla generica richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato, in considerazione della tempestiva ed esaustiva produzione, da parte della società contribuente, della documentazione inerente la procedura di definizione agevolata. 2.2. Orbene , v ista la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato , ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anti
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